Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40647
CASS
Sentenza 8 novembre 2006

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È valida la querela presentata alla polizia giudiziaria nell'ultimo giorno utile, successivamente all'orario di chiusura degli uffici giudiziari, considerato che la previsione di cui all'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen. - per la quale il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico - si applica all'ufficio giudiziario in senso stretto e cioè agli uffici nei quali l'Autorità giudiziaria, giudicante o requirente, esercita la sua funzione e non alla polizia giudiziaria che, ancorché dipenda direttamente dalla A.G., è da essa distinta funzionalmente e strutturalmente. (Ha osservato la S.C. che la polizia giudiziaria non ha vincoli di orario come si desume anche dall'art. 347 cod. proc. pen., in virtù del quale essa ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria le notizie di reato senza ritardo, ivi comprese, pertanto, quelle apprese in ora notturna, con la conseguenza che ben può validamente ricevere una querela oltre l'orario designato per il funzionamento degli uffici giudiziari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40647
    Data del deposito : 8 novembre 2006

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