Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
È valida la querela presentata alla polizia giudiziaria nell'ultimo giorno utile, successivamente all'orario di chiusura degli uffici giudiziari, considerato che la previsione di cui all'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen. - per la quale il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico - si applica all'ufficio giudiziario in senso stretto e cioè agli uffici nei quali l'Autorità giudiziaria, giudicante o requirente, esercita la sua funzione e non alla polizia giudiziaria che, ancorché dipenda direttamente dalla A.G., è da essa distinta funzionalmente e strutturalmente. (Ha osservato la S.C. che la polizia giudiziaria non ha vincoli di orario come si desume anche dall'art. 347 cod. proc. pen., in virtù del quale essa ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria le notizie di reato senza ritardo, ivi comprese, pertanto, quelle apprese in ora notturna, con la conseguenza che ben può validamente ricevere una querela oltre l'orario designato per il funzionamento degli uffici giudiziari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40647 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1895
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 036495/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI US NI, N. IL 18/04/1933;
2) IF AN, N. IL 14/04/1938;
avverso SENTENZA del 28/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. D'Ambrosio V., che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RV
Di US NT e FO RA sono stati condannati in primo grado alla pena di giustizia oltre al risarcimento danni perché riconosciuti colpevoli del delitto di ingiuria in danno di IM IA.
La Corte di appello di Roma ha confermato (sentenza del 28.2.2005). Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati e deduce violazione di legge e carenze motivazionali in quanto: a) la Corte di appello non ha rilevato la tardività della querela presentata presso i Carabinieri alle ore 22,25 dell'ultimo giorno utile, vale a dire oltre l'orario di chiusura degli uffici giudiziari;
per tale deve intendersi, non solo l'ufficio dell'AG, ma anche quello della P.G., non sussistendo ragione alcuna di operare distinzioni, b) la Corte romana non ha accolto le censure relative alla inesistenza della procura speciale da parte della pretesa P.O. In atti esiste un mero mandato difensivo e non è corretta la "risposta" fornita dalla Corte di merito che osserva che la difesa dell'imputato non si è opposta tempestivamente alla costituzione di P.C. e che comunque il IM era presente in aula. Al proposito è da osservare che non si è fatta questione di costituzione di P.C., ma di esistenza di procura speciale, la cui assenza impedisce il deposito di conclusioni scritte.
La presenza in aula della P.O., poi, può significare che la stessa si è personalmente costituita P.C., ma non a mezzo procuratore speciale ex art. 76 c.p.p., con conseguente inammissibilità di presentazione di richieste scritte.
La prima censura è infondata. Il disposto dell'art. 172 c.p.p., comma 6, in virtù del quale il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico è applicabile solo all'ufficio giudiziario "in senso stretto" vale a dire agli uffici nei quali l'AG, giudicante o requirente, esercita la sua funzione.
La polizia giudiziaria dipende direttamente dalla AG, secondo il dettato dell'art. 109 Cost., ma è da essa distinta funzionalmente e strutturalmente. Per l'attività della P.G. invero non sono ipotizzagli vincoli di orario, tanto che, ad esempio, essa ha obbligo di riferire "senza ritardo" alla AG le notizie di reato (art. 347 c.p.p.) - ovviamente anche se apprese in ora notturna - deve assicurare le fonti di prova, procedere a identificazione di persone, raccogliere sommarie informazioni, compiere accertamenti urgenti ecc. (artt. 348 c.p.p., e ss.). Non si vede quindi per qual motivo dovrebbe rifiutarsi di raccogliere una querela oltre l'orario di funzionamento degli uffici giudiziari.
Nè vale fare, in astratto, una distinzione tra atti urgenti e atti che non presentano i requisiti della urgenza, perché tale valutazione compete alla P.G. e non certo al denunziante o al querelante;
dunque tale valutazione potrà essere effettuata solo dopo la acquisizione della notizia di reato, sia pure contenuta in una querela (o in un atto che il privato reputa tale ma che, in ipotesi, contenendo notizie su di un reato procedibile di ufficio, abbia tutti gli elementi costitutivi di una denunzia). Applicando tale principio ai termini processuali, consegue che il, termine per presentare querela in un ufficio di P.G. scade con il maturare del termine "solare" dei tre mesi di cui all'art. 124 c.p., vale a dire a mezzanotte dell'ultimo giorno del terzo mese. D'altronde, il principio del favor querelae (ASN 197815180 - RV 140482) conduce alle medesime conclusioni.
La seconda censura è parimenti infondata, atteso che in atti esiste valido mandato defensionale conferito dalla P.O. al difensore onde far valere in giudizio la pretesa risarcitoria, il che, ai sensi della sentenza S.U. n. 44712 del 2004, ric. P.C. in proc. Mazzarella, è, in applicazione del disposto dell'art. 100 c.p.p., condizione necessaria e sufficiente perché il predetto difensore possa rassegnare le sue conclusioni.
Conclusivamente i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno condannati in solido alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006