Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , A O 1 I P 9 Z 9 I A 1 R - D 1 T 1 S E I - C 1 G I 2 E D . R REPUBBLICA ITALIANA L U A I 9 D 3 G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02- T E N 6 N E . 4 S T , E T S I T LA CORTE SUPREMA DI ZI ( R Oggetto A К алей нво SEZIONE TERZA CIVILE dlawn Circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale Dott. Ugo FAVARA - Presidente - R.G.N. 15528/99 Cron. 2783 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 13/11/01 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA ASSATIONE ha pronunciato la seguente UFFICI Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 sul ricorso proposto da: per diritti 29 GEN. 2002. il SP NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BARBERINI 86, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, difeso dagli avvocati VINCENZO ROMANO, CARLO GRILLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, SPINELLI GIUSEPPE;
intimati avversO la sentenza n. 8/99 del Giudice di pace di SOLOPACA, emessa 1'11/2/1999, depositata il 11/02/99; 2001 RG. 113/98; 1935 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL NO convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Solopaca PE EL e la S.p.a. Nuova Tirrena, deducendo di aver subito danni in conseguenza di un incidente stradale avvenuto tra 2'autovettura di sua proprietà e l'autovettura di proprietà dello EL, assicurata presso la S.p.a. Nuova Tirrena. Concluse quindi chiedendo che, dichiarata la responsabilità dello EL nela causazione del sinistro, la S.p.a. Nuova Tirrena fosse condannata al risarcimento integrale dei danni subiti, sia Cose che а persone, quantificati in lire a 2.000.000, svalutazione e sosta tecnica..., oltre interessi dal giorno del sinistro, comunque, il tutto nei limiti della competenza del giudice di pace>>. La S.p.a. Nuova Tirrena, costituitasi in giudizio contestò il fondamento della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza dell'11 febbraio 1999, rigettò la domanda con compensazione delle spese. 3 9 Avverso questa sentenza EL NO cassazione affidato a trepropone ricorso per motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'art. 113, comma 2, c.p.c., stabilisce che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni. A sua volta l'art. 339, comma 3, c.p.c, dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici, con la sentenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 (ma v. pure Cass. S.U. 23 settembre 1998, n. 9493) hanno affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ. - ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una 4 دو pronunzia sulla competenza о altra questione preliminare di rito о di merito о abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza;
la sentenza diversamente, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto>>. Nel caso di specie, la NU ha richiesto la condanna della società convenuta al risarcimento integrale dei danni subiti, sia a cose che a persone, quantificati in lire 2.000.000, svalutazione e sosta tecnica..., oltre interessi dal giorno del sinistro, comunque, il tutto nei limiti della competenza del giudice di pace>>. La domanda, dunque, è eccedente le lire due milioni, cosicché la sentenza resa dal Giudice appellabile e non ricorribile per di pace era cassazione Per quanto detto il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 5 r
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 13 novembre 2001. IL PRES ITE IL RELATORE EST. lif avarg IL CANCELLERE 01 GI OL Depositata in Cancelleria Hoggi, fi 2911.02 E R P U S IL CANCELLIERE C1 GI OL 4 O 7 ) L 3 L . E O N C B , A 1 E P 9 E I 9 1 N - D O 1 I E 1 Z - A 1 C I R 2 T D . S L U I I G 9 E 3 G R E E A 6 N D . 4 E T . T T S I N T ( E R S A E 6