Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
La competenza territoriale per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può determinare, in forza della connessione soggettiva, lo spostamento della competenza per il reato di cessione delle stesse sostanze consumato in luogo diverso nell'ambito dell'attività del sodalizio criminoso, quando quest'ultimo reato risulti essere la violazione più grave per effetto della contestazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2008, n. 21036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21036 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 506
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 30865/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SE AS (tramite il difensore avv. BUFFONI M.);
avverso la Sentenza n. 1294/2004 emessa in data 17.05.2004 dalla Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Savona in data 05.11.2003 - la quale aveva dichiarato il LA responsabile dei reati a lui ascritti (ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2),
escluso il quantitativo di gr. 28.884,11 di cocaina e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e alla aggravante contestata, tenuto conto delle riduzioni per il rito, lo condannava alla pena di anni 8, mesi 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere;
lo dichiarava altresì interdetto dai PP.UU. ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
ordinava la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato.
1.1. - Le indagini che hanno portato ai fatti oggetto del presente giudizio risalgono al mese di aprile del 2002 (03.04.2002), allorquando, al porto di Vado Ligure, la G.d.F. - nell'ambito di un servizio di osservazione correlato alla notizia che una ingente partita di cocaina sarebbe stata occultata sulla motonave "Cala Palma" proveniente dal Sud America - notava LA SE AS e EN TI BL mentre, vestiti con tute da meccanico, salivano a bordo della nave per poi ridiscenderne dopo una decina di minuti allontanandosi a piedi nell'area portuale. Dopo un paio di ore gli stessi venivano visti salire nuovamente a bordo della nave per poi allontanarsene dopo una ventina di minuti, portando con sè due sacche di colore rosso. I due venivano bloccati dagli agenti operanti i quali rinvenivano, nelle borse, 18 pacchetti di polvere bianca, risultata poi essere cocaina. Lo EN, su richiesta degli agenti, accompagnava questi ultimi sulla nave dove, nel vano sottostante l'ascensore montacarichi, venivano trovati altri 6 pacchetti di polvere bianca (cocaina) occultati all'interno di una borsa nera.
Il LA - in ordine alla detenzione dello stupefacente a lui specificamente contestata in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP - affermava che, due mesi prima, in una sala corse di Roma, aveva incontrato uno sconosciuto che gli aveva commissionato il ritiro di una borsa da una nave che doveva arrivare al porto di Vado Ligure e che, per tale incarico, gli aveva consegnato subito il compenso pattuito di L. dieci milioni, fornendogli le istruzioni sul ritiro e sulla persona, di nazionalità spagnola, con la quale avrebbe dovuto procedere alla suddetta operazione;
affermava, altresì, di non conoscere il contenuto delle borse.
1.2. - Il CI veniva dunque tratto in arresto e a suo carico venivano instaurati procedimenti penali per i seguenti reati:
- nel procedimento penale n. 1780/02 R.G.N.R. e n. 2764/02 R.G. G.I.P.:
reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, perché, in concorso e previo accordo con
ME EZ BL, importava, trasportava, o comunque deteneva gr. 28.884,11 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (sostanza stupefacente rientrante nella tabella I dell'art. 14 del citato DPR), contenente gr 21.207,92 di principio attivo, da cui potevano ricavarsi circa 424.150 dosi aventi effetto stupefacente;
con l'aggravante della quantità ingente di sostanza stupefacente detenuta. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. (In Vado Ligure, il 4.4.2002).
- nel procedimento penale riunito n. 1481/03 R.G.N.R. e n. 1321/03 R.G. G.I.P.:
reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, perché in concorso e previo accordo con
ME EZ BL importava o comunque illecitamente deteneva circa 25 Kg. di cocaina, sostanza stupefacente inclusa nella tabella 1 di cui all'art. 14 del citato D.P.R. Con l'aggravante della quantità ingente. Con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale, ex art. 99 c.p. (Fatto commesso in Vado Ligure il 4 aprile 2002).
1.3. - Avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 05.11.2003 proponeva appello il ricorrente, riproponendo, in sostanza, la tesi difensiva già avanzata in sede di convalida e incentrata su:
labilità degli indizi a suo carico, motivazione insufficiente, omessa concessione con prevalenza delle attenuanti generiche, riduzione della pena nel minimo per la giovane età e la personalità non particolarmente incline al crimine.
2. - La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale riprendendone le argomentazioni ritenute "ben sviluppate". Ha ritenuto, in sostanza, del tutto inattendibile per incoerenza logica la giustificazione del CI. Ciò in quanto, trattandosi di cocaina in quantità tale da valere milioni di Euro, è del tutto evidente che un'organizzazione così potente da poter avere contatti di tale livello e da poter muovere un impiego di capitali siffatto non poteva che inviare al recupero delle merce un uomo di assoluta fiducia. Si rammenti che la spedizione era addirittura di cinquantatre chili totali, dei quali solo venticinque accollati - penalmente - al CI. L'organizzazione cioè doveva avere la sicurezza che colui che recuperava la droga non se la trattenesse (tentazione assoluta per chi sarebbe diventato ricco per lunghi anni). Il CI, quindi, insieme con lo spagnolo, era per forza di cose e per conseguenza del ragionamento che precede, uomo di fiducia dell'organizzazione. Quindi del tutto incredibile è la spiegazione secondo la quale uno sconosciuto, incontrato per caso alla sala corse, avrebbe commissionato a lui, sconosciuto, il recupero;
in più stando al suo racconto, dandogli in anticipo ben L. dieci milioni, così correndo il rischio di non vedere mai più ne' questi soldi ne' le decine di chili di sostanza stupefacente. Era pertanto evidente che CI conoscesse con certezza il contenuto delle borse.
Non reputava la Corte di conferire alle attenuanti generiche, già concesse, un peso maggiore di quello determinato in primo grado;
non ha ritenuto così evidenti gli elementi di benevolenza ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 133 c.p.; ha affermato inoltre che già il trattamento sanzionatorio fu favorevole e non era suscettibile di ulteriore miglioramento. Riteneva il comportamento dell'imputato sostanzialmente negativo, avendo lo stesso ammesso solo l'evidenza del trasporto di borse di cui sosteneva e sostiene di non conoscere il contenuto.
Medesime considerazione venivano fatte per l'entità della pena inflitta, che appariva del tutto adeguata al fatto, di notevole gravita, trattandosi di episodio delittuoso avente ad oggetto ingente quantità di cocaina. Richiamava la giurisprudenza costante della stessa Corte di merito secondo la quale qualche grammo di sostanza pesante già comporta l'applicazione del primo comma, con pena minima di anni otto di reclusione;
in questo caso la pena fu individuata in misura nemmeno coincidente con la media edittale, ma al di sotto della stessa (media anni quattordici, pena base inflitta anni dodici e mesi nove). Nè i precedenti, seppur non rilevanti, possono comportare una particolare benevolenza, avendo l'imputato già riportato condanna per reato in materia di stupefacenti.
2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso per cassazione il CI (tramite il difensore, avv. M. Buffoni), articolandolo in due ordini di motivi.
2.1. - Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per incompetenza territoriale del giudice già sollevata in primo grado in considerazione del fatto che l'imputato era indagato presso la Procura di Roma per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74), nonché per il medesimo fatto per cui è
causa. L'imputato chiedeva al giudice di primo grado di Savona di dichiarare la propria incompetenza territoriale poiché la competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nella fattispecie, sosteneva che, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., la competenza territoriale appartiene al giudice di Roma, in quanto competente per il reato più grave ed ipotizzato per primo, cioè il reato associativo.
Detta eccezione veniva respinta dal GUP del Tribunale di Savona. 2.2. - Con il secondo motivo deduce nullità della richiesta di giudizio immediato e degli atti consequenziali per avere il PM operato, in data 03.04.2003, una nuova iscrizione della notizia di reato (avvenuto e accertato in data 04.04.2002) "al solo fine di evitare la imminente decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare" con il solo scopo di "raggirare illegittimamente una garanzia assoluta in danno dell'imputato CI, detenuto da oltre un anno" Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
3. - Le censure sono manifestamente infondate.
3.1. - Quanto al primo motivo di ricorso, relativo ad una presunta incompetenza territoriale del Tribunale di Savona a conoscere dei reati contestati al CI, lo stesso risulta manifestamente infondato alla luce dei corretti principi espressi dal GUP presso il Tribunale di Savona e neppure contestati con i motivi di appello. L'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa dell'imputato dinanzi a quel giudice in considerazione del fatto che il medesimo prevenuto sarebbe anche stato indagato presso la Procura di Roma per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per il medesimo fatto per il quale si procedeva, risulta invero destituita di fondamento e pertanto correttamente rigettata dal giudice di primo grado. Come esattamente osservato dal Tribunale, la competenza territoriale per il delitto associativo non può coinvolgere, in forza del criterio di determinazione della competenza per connessione sotto il profilo soggettivo, la contestazione relativa al singolo episodio criminoso in ipotesi maturato nell'evoluzione associativa (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), quando quest'ultimo risulti essere la violazione più
grave, per effetto della contestazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, come accade nel caso di specie, in cui la competenza va quindi valutata secondo gli ordinati criteri di competenza.
3.2. - Quanto al secondo motivo, secondo il quale il P.M. avrebbe operato una seconda iscrizione della notizia di reato in data 03.04.2003 rispetto all'accertamento del fatto risalente al 04.04.2002, per evitare preclusioni normative alla scelta dei riti alternativi, anch'esso si manifesta, al di là della genericità della formulazione ed aspecificità della doglianza, destituito di qualsiasi fondamento, alla luce dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza della "effettiva iscrizione" cui questa Corte ritiene di aderire.
Invero, l'art. 335 c.p.p., comma 1, impone al pubblico ministero l'obbligo di iscrizione immediata della notizia di reato nell'apposito registro. Quanto invece alla iscrizione del nome dell'indagato, poiché questa, in base alla stessa disposizione normativa, deve avvenire o "contestualmente", ovvero "dal momento in cui risulta", ne deriva che, verificandosi detta seconda ipotesi, il pubblico ministero viene a fruire di un ambito di valutazione discrezionale la cui esclusività comporta l'insindacabilità da parte del giudice. Non può quindi porsi alcun problema di inutilizzabilità degli atti di indagine ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, per inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, se non con riferimento alla data in cui il nome dell'indagato è stato effettivamente iscritto nel registro in questione. La disposizione dell'articolo citato (335 c.p.p.) secondo cui l'iscrizione deve essere effettuata "immediatamente" non prevede alcun termine entro il quale il P.M. deve procedere a detta iscrizione ed è, inoltre, sprovvista di sanzione;
onde la mancata iscrizione immediata della notizia di reato non produce nullità - in ossequio al principio di "tassatività" fissato nell'art. 777 c.p.p.- ma può determinare, allorquando ne ricorrano gli estremi, sanzioni (disciplinari o, al limite penali) nei confronti di coloro i quali sono tenuti ad attuare le disposizioni in questione (cfr. Cass. sez. 1, 01.06.1995, n. 2631; Sez. 4, 02.12.1996, n. 2046; Sez. 1, 11.03.1999, Testa, rv. 213827; Sez. Un. 21.06.2000, n. 16 Tammaro, rv. 216248).
3.3. - In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008