Sentenza 24 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2001, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . A 4 R N / IC T 6 . S 2 L 2 I . B A G R ее . E T P . L R D A I . L A B E R D A D ITALIANA 04320/0 1 T T I E S T 1 N 3 N E A 1 OGGETTO S E I S . I R E A N I.V.A.: sanzioni. E CORTE SUTREMA DI CASSAZIONE T Rapporto tra processo CORT A penale e tributario M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: CARBONE Presidente R.G. N. 19659/98 Dott. Vincenzo Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 3247 Dott. AR CICALA Consigliere Rep. • ° Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 30.11.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19659 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
AR NI, AR RI, NE RI, in proprio e quali Soci della M.B.M. COFFE S.n.c. di AR TO e C., tutti rappresentati e difesi, giusta procura datata 2 dicembre 1998 a margine del controricorso, dagli avv.ti prof. Claudio DAL PIAZ, 8 9 2 Maria Clotilde INGRASSIA e AR CONTALDI, domiciliatario in CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE Roma alla via Pierluigi da Palestrina 63; CAMPIONE CIVILE N. 73630 1 controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 14 marzo 1997, depositata col n. 370/25/97 il 25 settembre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Ricci, delegato, per i controricorrenti;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con processo verbale di constatazione del 4 dicembre 1990, la Guardia di Finanza di Torino accertò la mancata emissione di scontrini fiscali da parte della S.n.c. M.B.M. Coffee per gli anni 1985, 1986 e 1987; su tali accertamenti l'Ufficio IVA di Torino provvide, con separati atti, alle rettifiche ed alla irrogazione delle sanzioni;
le impugnative della Società e dei singoli Soci furono accolte dalla Commissione Tributaria di primo grado di Torino, e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 14 marzo 1997 depositata col n. 370/25/97 il 25 settembre seguente, relativa alle sanzioni, ha respinto il gravame dell'Ufficio. Ha rilevato l'insussistenza dei fatti accertati, giusta sentenza del Tribunale (penale) di Torino del 22 gennaio 1991, ritenendo le sanzioni medesime prive del necessario fondamento. Per la cassazione ricorre, con un motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 5 novembre 1998. 2 Resistono TO e AR AR e AR RI, in proprio e quali soci della S.n.c. M.B.M. Coffe, con controricorso notificato I'11 dicembre successivo. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. 429/1982 conv. nella legge 516/1982 e dell'art. 28 c.p.p. abrogato, nonché vizio di motivazione, l'Amministrazione ricorrente rileva che il giudice 'a quo', oltre ad avere erroneamente attribuito efficacia di giudicato alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Torino, senza tener conto dei limiti soggettivi derivanti dall'art. 654 dell'attuale codice di procedura penale, non ha considerato che la pronuncia atteneva alla sola fattispecie criminosa dell'art. 4 n. 7 cit. legge 516, mentre, in ordine ad altri reati, era stato disposto il giudizio. Oppongono i resistenti - non contestando essersi trattato di sentenza del g.i.p.-la corretta applicazione del cit. art. 12, del quale ribadiscono - anche alla stregua di Corte Cost. 264/1997 - la vigenza;
e puntualizzano che il giudice 'a quo' ha comunque motivato la soluzione, sfavorevole all'Amministrazione, facendola derivare dalla mancanza di prova delle violazioni, che hanno dato luogo alle sanzioni in contestazione. Il ricorso è fondato. Indipendentemente da ogni approfondimento sui rapporti fra la norma dell'art. 12 della legge 516/1982 e quella dell'art. 654 c.p.p. (su cui, fra le più recenti, Cass. 9410/2000; v. anche artt. 20 e 25 comma 1 lett. d della legge 74/2000), si osserva che: a) l'art. 12 3 cit., comma 1, conferisce autorità di cosa giudicata nel processo tributario, per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, alla sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, pronunciata "in seguito a giudizio"; b) analogamente, l'art. 654 c.p.p. (in relazione all'art. 207 disp. att. c.p.p.) assegna la medesima efficacia alla sentenza pronunciata “in seguito a dibattimento"; c) la sentenza del g.i.p. ('recte': g.u.p.; artt. 424 segg. c.p.p.), per definizione, non interviene in esito a giudizio o dibattimento - (art. 420 in relazione al 127 c.p.p.), ed è, quindi, sfornita di una siffatta autorità od efficacia. Sussistendo sotto quest'ultimo aspetto la violazione di legge denunziata, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che, attenendosi all'enunciato principio, procederà al nuovo esame, all'esito provvedendo anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del E N Piemonte, che provvederà all'esito anche sulle spese del giudizio O I A Z I A R R 5 6 A T . 8 di cassazione. S T 9 I N 1 U - G / 4 B E B / I R 6 . R 2 L Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000. T A L . R A D . P . . E B D A T A I II Cons. estensore L II Presidente T N R E E 1 D E S 3 I T E 1 S A . N - Enrico Pa - Vincenzo Carbone - E N S M I A هاشده IL CANCELLIERE C1 CE AT DEPOSITATO IN MANZOORIA Oggi IL CANCELLIERE C1 CE AT