Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
In tema di giusto processo e con riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art 26 legge n. 63 del 2001, deve ritenersi che la norma contenuta nel comma quinto, secondo la quale alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito si applicano nel giudizio di legittimità le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse, vada interpretata nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo, in relazione alle modalità di formazione e di acquisizione delle medesime, vadano verificate sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 39470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39470 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 1047
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 009375/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE IU N. IL 15/12/1938;
avverso ORDINANZA del 04/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio Meloni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Reggio Calabria, investito del riesame proposto nell'interesse di PE EP (cl. 38) avverso l'ordinanza con la quale il GIP. presso il medesimo Tribunale aveva in data 7/11/2003 disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, facente capo alla famiglia dei BA di Platì, detti Castani, ha deciso, con ordinanza del 4/12/2003, di confermarla, previo rigetto della richiesta di riesame.
Nel citato provvedimento il Tribunale della Libertà ha dato atto di avere positivamente verificato la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che avevano dato luogo al provvedimento restrittivo e, in particolare, la ricorrenza sia dei sufficienti indizi di colpevolezza a carico del PE, sia delle esigenze cautelari connesse al titolo di reato contestato al predetto.
Circa la gravità indiziaria, i giudici di merito hanno spiegato di avere tratto il convincimento sull'alta probabilità che l'indagato fosse inserimento stabilmente nella consorteria di stampo mafioso operante a Platì dal fatto, accertato in data 12/9/2001, in occasione della cattura dei latitanti BA PA (cl. 61) e PE EP, anch'essi indiziati di far parte della medesima associazione, che il PE, unitamente alla moglie PE CA, era proprietario dell'immobile al quale, tramite apposita botola, conduceva uno dei cunicoli che si collegavano a bunker sotterranei e questi, a loro volta, sempre tramite cunicoli, all'esterno in zona chiamata fiumara coperta.
La presenza in uno dei bunker dei due nominati latitanti, oltre al fatto che PE CA era intestataria del contatore di energia elettrica fornita all'abitazione al di sotto della quale era dislocato altro bunker, ove in data successiva, il 10/12/2001, era stato catturato altro latitante BA EP (cl. 56), membro di spicco della omonima consorteria mafiosa, inducevano il Tribunale di Reggio Calabria - preso atto delle risultanze degli accertamenti tecnici disposti dal P.M. sul dedalo di cunicoli e sui bunker rinvenuti nel sottosuolo del centro abitato del Comune di Platì, preso atto altresì delle vicende processuali attinenti al medesimo aggregato mafioso dei BA e già definite con sentenza passata in cosa giudicata - a trarre la conclusione che anche il nucleo familiare dei PE, ivi compreso l'odierno ricorrente, fosse inserito a pieno titolo nella struttura associati va in esame, avendo assicurato validi e concreti contributi per la permanenza in vita dell'associazione mafiosa, oltre per il rafforzamento della sua organizzazione, tramite la disponibilità manifestata in occasione degli allacci di fornitura di energia elettrica e la adesione incondizionata al programma criminoso del sodalizio insita nel consenso dato alla realizzazione nel loro immobile di bunker e cunicoli sotterranei, destinati a garantire la protezione dei membri latitanti e la custodia delle vittime dei sequestri di persona a scopo di estorsione.
Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell'art. 275 comma 3, c.p.p., di far derivare dal grave quadro indiziario per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., delineato a carico del PE, la presunzione, non vinta da elementi di segno contrario, circa la sua pericolosità sociale, conducente, quindi, alla necessità di infrenarla con la misura restrittiva più rigorosa della libertà. Avverso la decisione del Tribunale del Riesame, il PE, per mezzo del difensore, propone ora ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per inosservanza della legge e difetto di motivazione sulla scorta dei motivi di seguito indicati. In primo luogo, il ricorrente sostiene che il provvedimento cautelare e, per l'effetto, anche l'ordinanza impugnata, sono affetti da nullità, in quanto le dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia, ME NN, rese nell'ambito di altri, antichi, procedimenti penali, ma valorizzate in senso accusatorio anche nel presente procedimento cautelare, non sarebbero state trasmesse al G.I.P. e neanche al Tribunale del Riesame. In secondo luogo, deduce che le dichiarazioni del medesimo collaboratore sarebbero, pur se ritenuti esistenti, inutilizzabili, perché rese in vigenza della precedente formulazione dell'art. 64 c.p.p., che non conteneva l'espresso avvertimento all'imputato di reato collegato di assumere, in caso di dichiarazioni eteroaccusatorie, l'ufficio di testimone, introdotto con la Legge n. 63 del 2001, la cui applicabilità ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore sarebbe resa evidente dalla norma transitoria di cui all'art. 26 stessa legge, che al comma 2 prevede, pena la inutilizzabilità, la rinnovazione dell'esame dei chiamanti in correità, nel caso di specie non effettuata.
In terzo luogo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione per avere i giudici del riesame adottato una motivazione per relationem, priva però di riferimenti alle censure rivolte dalla difesa, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione stessa, nella parte in cui i predetti giudici sostengono che le regole dell'omertà e della prevaricazione della consorteria mafiosa avrebbero influito anche sul Consiglio Comunale di Platì e, poi, in altra parte smentiscono l'assunto, non trovandone riscontro probatorio in una delibera attinente al progetto di risanamento di alcune zone, tra cui l'area della fiumara.
In quarto luogo, si duole il ricorrente della illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale qualifica giuridicamente la condotta addebitatagli come espressione all'animus tipico degli aderenti ad associazione mafiosa, senza tenere conto dell'inesistenza di indizi circa l'effettivo contributo dato dall'indagato in favore della organizzazione criminosa, limitato, a tutto concedere, al singolo aiuto prestato al presunto partecipe alla stessa organizzazione, riconducibile però alla figura delittuosa, meno grave, del favoreggiamento.
L'ultima doglianza riguarda la sufficienza, ai fini delle esigenze cautelari, della c.d. presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in presenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ritenuta acriticamente dai giudici del riesame, senza considerare che un superamento della cennata presunzione è dato dal decorso del tempo e dalla impossibilità per l'indagato di svolgere ulteriore attività illecita, in conformità al ruolo rivestito in seno all'associazione mafiosa di appartenenza. Trattasi di ricorso non meritevole di accoglimento.
Invero, la prima lagnanza è infondata, posto che l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., quando riguarda atti privi di rilievo nell'economia della motivazione del provvedimento impugnato, perché non considerati o perché valutati sulla scorta di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento.
Nella fattispecie, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ME NN sono state genericamente riferite nel provvedimento impugnato allo scopo di asseverare l'esistenza in Platì di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, epperò, dal momento che le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri partecipanti alla medesima associazione sono state, nell'ambito di pregressi processi, utilizzate positivamente ai fini del riconoscimento della loro responsabilità penale e le relative sentenze sono divenute irrevocabili, è agevole trarre la conclusione che gli atti che contengono quelle dichiarazioni non hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare relativa al PE, l'esistenza della cennata associazione mafiosa essendo stata positivamente apprezzata dai giudici del riesame soprattutto sulla scorta delle sentenze irrevocabili che a quelle dichiarazioni si sono direttamente richiamate ai fini probatori.
In altri termini, non assumendo in concreto una specifica rilevanza probatoria a carico del PE, l'ipotizzata, ma allo stato indimostrata, omessa trasmissione ai giudici del riesame degli atti contenenti le propalazioni del ME non è idonea a produrre gli invocati effetti invalidanti e caducatori sulla misura restrittiva e sul procedimento cautelare che riguardano il ricorrente. Patimenti destituita di fondamento è la seconda doglianza, dovendosi escludere che l'applicazione retroattiva della nuova disciplina possa desumersi dall'invocato art. 26 della Legge 1/3/2001 n. 63, disposizione transitoria, questa, che è diretta ad assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale e dell'affidamento dei destinatali delle norme abrogate e che, peraltro, ai commi 3 e 5, esclude espressamente la retroattività delle disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità degli atti.
Infatti, è da condividere l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in forza del quale, in tema di c.d. giusto processo e con riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della Legge n. 63 citata - fermo restando il criterio di fondo dettato dal comma 1 di tale articolo, per cui vanno considerate di natura eccezionale e tassativa le deroghe al suddetto criterio previste nei commi successivi - deve ritenersi che la norma contenuta nel comma 5, secondo la quale alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse, vada interpretata nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo, in relazione alle modalità di formazione e di acquisizione delle medesime, vadano verificate sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta. Ne deriva che, nella fattispecie, va escluso che possa dar luogo ad inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal ME il fatto che l'assunzione delle stesse non sia avvenuta in epoca anteriore alla Legge n. 63 del 2001 in conformità alle regole dettate dall'art. 64 c.p.p., nella formulazione successivamente introdotta dall'art. 2 della citata Legge.
In riferimento al terzo e quarto mezzo di impugnazione, appaiono al Collegio prive di consistenza le critiche mosse alla motivazione nel punto relativo all'influenza sul Consiglio comunale di Platì da parte della organizzazione mafiosa operante in sede, nonché su quello relativo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'indagato.
Sul primo punto, non appare irrazionale che l'assunto proposto dall'accusa circa la influenza esercitata dalla mafia locale anche sull'amministrazione comunale di Platì sia stato preso in seria considerazione dal G.I.P. e che quest'ultimo, alla luce della verifica giurisdizionale, abbia espresso il convincimento che non potesse quell'assunto trovare valida conferma probatoria nella delibera n. 4 del 10/4/2001, la cui previsione di spesa per un progetto di risanamento per l'area latitanti fiumara prestava il fianco ad una paradossale interpretazione in senso accusatorio, resa vana però dalla persuasiva spiegazione del G.I.P. che si tratti di involontaria modifica, determinata dal sistema di correzione automatica del computer usato dalla amministrazione comunale, del termine latistanti in latitanti.
Sul secondo punto, non v'è dubbio che conforme a criteri di logica - giuridica appare la riconduzione della condotta ascritta al PE nell'ambito del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., posto che il G.I.P. ha accertato e il Tribunale verificato positivamente che i contributi, prestati in termini di disponibilità a far eseguire lavori di costruzione di cunicoli e bunker sotto e nei pressi dell'immobile di sua proprietà e a far dotare di corrente elettrica altri bunker in uso a BA EP (cl. 56), siano stati essenziali per la vita dell'associazione mafiosa e, in ragione della ripetitività nel tempo e della specifica forza aggregante del consenso al programma della associazione medesima, espressione di convinta e riconoscibile adesione dell'indagato al vincolo associativo, piuttosto che volontà di prestare un aiuto contingentemente in favore di un singolo membro dell'associazione. Infine, non presta il fianco all'ultima critica mossa in ricorso la presunzione di pericolosità sociale applicata dai giudici di merito nei confronti del PE, indagato per il delitto di partecipazione ad associazione maliosa, posto che essi, in assenza di elementi di segno contrario, si sono correttamente attenuti al principio giuridico secondo il quale, in riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., l'elemento decorso del tempo può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente e se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta. In altri termini, non risultando alcuna prova di recesso o di scioglimento dell'organizzazione, la natura permanente del reato in questione rende irrilevante la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo, perché la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo: in siffatta situazione, corretta appare la decisione del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria di applicare nei confronti del PE senz'altro la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari che sono presunte dalla legge in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004