Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2006, n. 39919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39919 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 974
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 041432/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME IO N. IL 03/05/1952;
avverso SENTENZA del 06/06/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentiti:
il P.G., Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
il difensore del ricorrente, avv. Mandarano Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 giugno 2003, la Corte d' Appello di Firenze, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale LI AU era stato condannato, ritenuta l'ipotesi di leve di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., alla pena di sei mesi di reclusione e Euro 200 di multa, perché dichiarato colpevole di ricettazione di tre assegni bancari compendio del reato di appropriazione di cose smarrite in danno di IM RT di Ceprana, reato commesso in Signa ed altri luoghi nel settembre 1996. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni di nullità per asserito omesso regolare interrogatorio e irregolarità della notifica del decreto di citazione, nel merito riteneva che la richiesta di prova testimoniale non indicava in relazione a quale dei tre assegni il teste doveva essere sentito. Comunque gli elementi acquisiti in primo grado erano sufficienti. Le attenuanti generiche non potevano essere concesse in considerazione dei precedenti specifici e la pena era stata quantificata in misura contenuta. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - nullità del giudizio di secondo grado in quanto al momento del rilascio della nomina del difensore per proporre appello aveva espressamente eletto domicilio in Campi Bisenzio presso il padre;
- mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire come testimone la persona che gli aveva consegnato i titoli;
- omessa concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno in quanto esso era limitato al modesto valore cartaceo dei moduli;
- mancata concessione delle attenuanti generiche per la lieve entità del fatto e perché l'episodio risaliva ad oltre dieci anni addietro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia nullità del giudizio di secondo grado, per irregolare citazione avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto, è infondato.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorrente, dopo aver ritualmente eletto domicilio, presso il proprio difensore, avv. Francesco Mandarano, allegava all'atto di appello nomina del medesimo difensore per la proposizione dell'impugnazione e contestualmente eleggeva domicilio presso il padre LI NI. Ma tale nuova elezione di domicilio non era oggetto di specifico deposito, non valendo in tal senso quello dell'atto di appello perché nella indicazione degli atti ad esso allegati non vi era annotazione della nuova elezione di domicilio ma solo della nomina del difensore per la proposizione del gravame. L'art. 162 c.p.p. impone specifiche formalità da rispettare in relazione alla comunicazione all'autorità che procede del domicilio eletto e di ogni suo mutamento. La giurisprudenza ha ritenuto valida l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di appello (Cass. Sez. 5^, 22.11.2001-21.2.2002 n. 6978), ma ad analoga conclusione non può pervenirsi nel caso in esame in cui l'elezione è stata formulata in atto allegato non specificamente indicato.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte di merito ha congruamente. motivato in ordine alla sufficienza degli elementi di prova acquisiti in primo grado, laddove il richiedente non aveva dedotto che la sua contumacia era conseguenza di caso fortuito o forza maggiore ovvero che non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento.
3. Il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità è manifestamente infondato, in quanto il modesto valore cartaceo dei titoli è stato preso in considerazione dai giudici di merito al fine di riconoscere la speciale attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.. 4. Per gli stessi motivi è manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che peraltro è dedotta in maniera inammissibile mediante la sollecitazione di valutazione di merito, come tale non consentita in questa sede.
b. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2006