Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen., in ordine a reati di detenzione di c.d. droghe leggere, ove il giudice dell'esecuzione proceda d'ufficio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014, alla rideterminazione della pena illegale, senza tentare la rielaborazione di un accordo tra le parti, ai sensi dell'art.188 disp. att. cod. proc. pen., tale provvedimento è affetto da nullità insanabile, ponendosi l'intervento diretto del giudice al di fuori del modello procedimentale, con conseguente lesione dei diritti delle parti ed alterazione della fisionomia complessiva del rito speciale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 35465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35465 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
35 4 65 / 1 6 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2939/2015- - Rel. Presidente - SENTENZA ALDO CAVALLO Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FILIPPO CASA N. 8370/2015 1 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN LE N. IL 06/12/1969 avverso l'ordinanza n. 237/2014 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 27/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pasquale Fimoni . il probe no richeno di cumillure jeuse rivis l'ulineus impeprate;
Udit i difensor Avv.; фе RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 27 ottobre 2015 il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha rideterminato - nei confronti di TE IC - la pena allo stesso già applicata in cognizione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 73 co.
1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish). La rideterminazione della pena, nella misura finale di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ritenuta doverosa in virtù degli effetti della decisione n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale - risulta operata ai sensi degli articoli 132 e 133 da parte del giudice della esecuzione, senza previa sollecitazione delle parti alla realizzazione di un nuovo accordo, in quanto ritenuto non necessario, e con esclusione dell'applicazione di un criterio aritmetico proporzionale, come richiesto dalla difesa del condannato, a ragione del rilievo che l'imputazione riguardava quantitativi di sostanza stupefacente "non modesti".
2. Per l'annullamento di tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, denunziandone l'illegittimità per violazione di legge, sostenendo, in estrema sintesi, che il giudice dell'esecuzione, piuttosto che "orientare" la rideterminazione della pena verso il massimo edittale, avrebbe dovuto procedere ad una nuova rideterminazione della pena, applicando un criterio aritmetico - proporzionale, ritenuto "l'unico modo di ricondurre a legalità la pena concordata". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, sia pure per ragioni diverse da quelle proposte dal ricorrente. Dando per assodata sulla base degli orientamenti espressi da questa Sezione e recepiti dal noto arresto Sez. U. n. 37107 del 26.2.2015, ric. Marcon la necessità di intervento in sede esecutiva sulla entità della pena inflitta per il reato di illecita detenzione di droga leggera, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della novellazione apportata con decreto legge n. 272 del 30.12.2005 (artt.
4-bis e 4-vices ter) convertito in legge n. 49 del 21 febbraio 2006, all'originario testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il tema posto dal ricorso concerne, in primis, le modalità di realizzazione dell'intervento di rideterminazione della pena, lì dove la decisione divenuta irrevocabile sia stata emessa in cognizione ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen.. ou 2 Sul punto, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato e risolto il dubbio interpretativo nel modo che segue: in tema di sostanze stupefacenti, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della F esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. La decisione, pertanto, introduce data la particolare struttura del rito in questione - un espresso limite alla rideterminazione «diretta» della entità della pena da parte del giudice della esecuzione, posto che in tanto l'intervento giudiziale si giustifica, in quanto risulti preceduto dal congruo tentativo di rielaborazione dell'accordo tra le parti. Si tratta di un preciso limite funzionale, per come delineato nella struttura argomentativa della decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte. Il riferimento analogico al modello legale contenuto nell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. funge, infatti, da criterio regolatore della particolare sequenza procedimentale imposta dalla necessità di intervento in sede esecutiva (ai sensi dell'art. 30 legge n. 87 del 1953), tale da rispettare la natura del rito speciale. In tal senso, non può prescindersi dalla iniziativa delle parti (o di almeno una di esse) tesa a realizzare un nuovo consenso rapportato alla diversa cornice edittale divenuta applicabile al fatto di reato. Solo in ipotesi di mancato accordo (derivante dal diniego opposto da una delle parti rispetto ad una proposta di effettiva quantificazione del nuovo trattamento sanzionatorio) diventa legittimo l'intervento di rideterminazione ad opera del giudice, esteso alla ipotesi in cui la pena negoziata sia ritenuta non congrua ad assicurare il rispetto delle finalità di cui all'art. 133 cod. pen.. In nessun caso, pertanto, appare consentito procedere, come si è verificato nel caso qui in esame, ad un intervento giudiziale di rielaborazione della entità della pena non preceduto da una specifica proposta (non accolta dalla parte cui è stata rivolta) o da un nuovo accordo (ritenuto dal giudice non congruo nel senso prima descritto). Lì dove ciò sia accaduto (in modo peraltro del tutto comprensibile, date le incertezze applicative derivanti dalla complessità del tema) è da ritenersi che il provvedimento emesso sia affetto da nullità insanabile, dato che l'intervento 3 fee diretto del giudice si pone al di fuori del descritto modello procedimentale, con lesione dei diritti partecipativi delle parti e alterazione della fisionomia complessiva del rito speciale.
2. Va pertanto disposto l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Busto Arsizio, che dovra procedere a nuovo esame della richiesta, attenendosi al principio di diritto in precedenza affermato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Bologna BUSTO ARSizio. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015. Il presidente estensore Help Call DEPOSITATA 2 IN CANCELLERIA 25 AGO 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4