Sentenza 25 febbraio 1998
Massime • 1
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore grava su entrambi i genitori, e permane qualunque sia la vicissitudine dei rapporti coniugali (Fattispecie relativa a genitori in regime di separazione. La Corte ha rigettato il ricorso fondato sul motivo della non configurabilità del reato per essere la figlia affidata alla madre).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/1998, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROIANO Presidente del 25.02.1998
1.Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. " GO ND " N.243
3. " GO SC " REGISTRO GENERALE
4. " NA FE " N. 2229/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR TO nato a [...] l'[...]
avverso sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 22.10.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Caio
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Il Pretore di Palermo con sentenza del 30.01.1997 dichiarava CR TO colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p. perché, omettendo di corrispondere l'assegno di mantenimento disposto dal giudice civile a favore della figlia minore IA IA, violava gli obblighi di assistenza familiare, e, con la concessione di attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione e lire 300.000. di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile TI RI, da liquidarsi in separata sede. A seguito di impugnazione da parte dell'imputato, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del primo giudice. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 570 c.p., e difetto di motivazione.
In primo luogo, sostiene il ricorrente che il dovere di assistenza morale e materiale è strutturalmente correlato a quello di coabitazione, e pertanto, essendo venuta meno la coabitazione per effetto della separazione tra i coniugi, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento non è più sussumibile nella violazione degli obblighi di assistenza familiare, penalmente sanzionata. Il motivo è destituito di fondamento.
Come esattamente la Corte di merito, investita dello stesso motivo di gravame, ha osservato, il CR, non versando il contributo mensile di lire 300.000, stabilito dal giudice civile per il mantenimento della figlia minore, ha fatto mancare quel minimo che serviva per assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie della stessa figlia, e cioè i mezzi di sussistenza di cui allo art.570 c.p.. Tale fatto integra il reato di cui allo art. 570, 2^ comma, codice penale, a nulla rilevando che vigesse regime di separazione tra i coniugi e che la figlia minore fosse affidata alla madre, in quanto l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore grava su entrambi i genitori e permane qualunque sia la vicissitudine dei rapporti coniugali ( Cass. Sez. 6. Sent. 0 7107 del 2-6-1980). Nel caso di specie, il contributo per il soddisfacimento delle esigenze primarie della figlia minore, posto a carico del CR, era stato determinato dal giudice civile in lire 300.000, e pertanto il mancato versamento di detto contributo integra il far mancare i mezzi di sussistenza della minore, certamente non in grado di procacciarsi quanto necessario per provvedere a se stessa (Cass. Sez. VI, sent. 11529 del 5.11.1980). Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che non è emersa prova circa la mancanza di mezzi di sussistenza alla figlia dell'imputato, mentre quest'ultimo si trovato in grave difficoltà economica per il dissesto della propria azienda.
Trattasi di censura del tutto generica e contrastata dall'accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito, i quali hanno ritenuto con motivazione logica, supportata dalle risultanze processuali, che il CR era in grado di versare il modesto contributo - ( come del resto fece in un periodo in cui erano migliorati i rapporti personali)-.
Infine, è del tutto parimenti infondato il terzo motivo di ricorso nel quale si sostiene che la TI RI, madre della minore, non è legittimata alla costituzione di parte civile. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. 22 - 6 - 1971 n. 1970 e 15-11-1974 n. 3618), in regime di separazione il coniuge che proponga istanza per ottenere il concorso dello altro coniuge nel mantenimento dei figli minori affidatigli può agire iure proprio. A maggior ragione il genitore affidatario è legittimato ad agire per ottenere dall'altro coniuge il pagamento della sua quota, essendo, fra l'altro, gravato interamente sulla madre l'onere di mantenere la figlia affidatagli.
Attesa la manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile con i provvedimenti conseguenziali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di lire un milione a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1998