Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La tutela apprestata in favore del lavoratore dall'art. 2126, primo comma, cod. civ. non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro abbia una causa illecita rappresentata dalla comune intenzione delle parti di costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico perché afferente ad un rapporto denunciato all'ente previdenziale come subordinato, ma rivelatosi "ab origine" mancante del vincolo della subordinazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO Presidente
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Donato FIGURELLI Cons. Rel.
Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR DO, da AN (BG) alla via C. Colombo n. 49, e S.p.A. ET & C., con sede in LA (BG), via Provinciale n. 23, in persona del presidente legale rappresentante comm. Fedele TO, già rappresentati e difesi dall'avv. Franco Giove da Roma, via del Corso n. 300, nonché dall'avv. Mario Benedetti da Bergamo, ed elettivamente domiciliati da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione presso il primo (avv. Franco Giove);
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ente di diritto pubblico con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso - tanto congiuntamente quanto disgiuntamente - dagli avvocati Leonardo Lironcurti ed Aldo Bartoli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 26 ottobre 1995 - 3 gennaio 1996, n. 0962/95, n. 2576/94 R.G.;
Udita alla pubblica udienza del 14 gennaio 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
Udito l'avv. Domenico Ponturo per delega dell'avv. Aldo Bartoli per l'INPS;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Paolo Dettori, che ha concluso: "sulla questione preliminare sollevata dal consigliere relatore ritiene doversi ripetere la notifica dell'avviso d'udienza (nuovo domicilio), in via subordinata chiede il rigetto del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bergamo, depositato il 12 ottobre 1992, il signor CO RD e la S.p.A. TO & C. esponevano che il predetto RD aveva lavorato, come dipendente di primo livello, presso tale società; che l'INPS, sul rilievo dell'incompatibilità tra la natura subordinata del rapporto di lavoro e la carica da lui rivestita di amministratore delegato nel periodo dal 26 ottobre 1987 al 31 marzo 1989, aveva annullato la sua posizione contributiva in relazione a detto periodo. I ricorrenti deducevano inoltre al riguardo l'acquiescenza dell'Ente al rapporto subordinato de quo e la conseguente convalida da parte del medesimo ex art. 1444 c.c., nonché la carenza di interesse dell'INPS ex art. 100 c.p.c., dal momento che, a seguito di propria istanza, questo aveva trasferito i contributi in oggetto all'INPDAI.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano nel merito l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e della validità del rapporto contributivo instaurato nel periodo di cui sopra, con revoca conseguente del provvedimento di annullamento dell'INPS. Si costituiva l'INPS e, facendo rilevare che, con riferimento al periodo contributivo oggetto del proprio provvedimento di annullamento, il RD era consigliere delegato della società con ampissimi poteri, chiedeva il rigetto della domanda. All'esito dell'istruttoria, anche testimoniale, il Pretore, all'udienza del 18 febbraio 1994, respingeva il ricorso. Avverso la sentenza del Pretore interponevano appello il signor RD e la TO & C. S.p.A., entrambi insistendo nelle prospettazioni formulate in primo grado e chiedendo dichiararsi inammissibile, anche per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., l'istanza dell'INPS di annullamento della posizione contributiva concernente il rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, con correlato annullamento o disapplicazione del provvedimento dell'INPS, e conseguente condanna dell'Istituto a ripristinare il rapporto de quo.
Resisteva l'INPS.
Con sentenza in data 26 ottobre 1995 - 3 gennaio 1996 il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado.
Il Tribunale, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha fra l'altro posto in evidenza che l'INPS aveva all'epoca dei fatti il potere di emettere il provvedimento di annullamento in oggetto e che, poiché l'annullamento della posizione contributiva in parola aveva impedito una successione od altro tipo di sostituzione nel rapporto amministrativo de quo, l'unico soggetto legittimato ad interloquire, dotato di legittimazione passiva nella causa, non poteva che essere l'INPS; e, con riferimento all'assunto della pretesa convalida, il Tribunale precisava che nessun atto od attività contraria alla legge (com'è la configurazione di un rapporto autonomo come subordinato) poteva formare oggetto di convalida nell'esercizio di un'attività di diritto amministrativo. Il Tribunale negava poi la natura di lavoro subordinato al rapporto in questione, valutando le risultanze probatorie e processuali, e pervenendo al proprio convincimento sulla base dell'applicazione dei principi e criteri generali in materia di lavoro subordinato. Il Tribunale, invero, dato per pacifico che il sig. RD, nel periodo relativo alla contribuzione annullata, prestava attività lavorativa a tempo pieno ed era consigliere delegato, con poteri molto ampi, della società della quale risultava dipendente, e pur riconoscendo sostanzialmente la insussistenza di un'incompatibilità assoluta fra la posizione di consigliere delegato e quella di dipendente di una società, osservava che la posizione del RD costituiva un consistente indice della natura non subordinata del rapporto di lavoro, di tal che era onere del ricorrente dimostrare che si trattava di lavoro subordinato;
ed osservava che i testi escussi avevano in ultima analisi negato di sapere se il RD prendeva direttive dal consiglio di amministrazione - del quale faceva parte -, e pertanto non era provata la natura subordinata del rapporto de quo.
Avverso detta sentenza, con atto notificato l'11 aprile 1996, il signor CO RD e la S.p.A. TO & C. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L'INPS ha resistito con controricorso notificato il 6 maggio 1996. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere pregiudizialmente esaminata la questione della regolarità dell'avviso di udienza notificato al difensore dei ricorrenti presso la Cancelleria di questa Corte Suprema, essendo risultato dalla precedente notifica di detto avviso che tale difensore aveva trasferito in altro luogo il proprio domicilio (con l'indicazione del luogo del trasferimento).
Al riguardo si osserva che come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 739 del 1 dicembre 1988; conforme Cass. Sent. n. 683 del 21 gennaio 1995), nel procedimento di legittimità, la comunicazione dell'udienza di cui all'art. 377, 2 comma c.p.c., per la quale risulti il trasferimento del domiciliatario - ed indipendentemente dal fatto che l'ufficiale giudiziario abbia o meno acquisito notizia del nuovo indirizzo -, va effettuata presso la cancelleria, sempre che nel frattempo - come nella specie - la parte, il suo procuratore speciale o lo stesso domiciliatario non abbiano provveduto a comunicare detto nuovo indirizzo, considerando che l'elezione di domicilio, a seguito di quel trasferimento, resta priva di efficacia (art. 141 quarto comma c.p.c.), e che, quindi, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 366 c.p.c. (dettato per l'omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale, estensibile a tutte le notificazioni o comunicazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 370 secondo comma c.p.c.). A detto principio si è attenuto questo Ufficio nella notificazione al procuratore dei ricorrenti della comunicazione della data di udienza, di tal che l'avviso di udienza al medesimo è regolare. Tanto premesso in ordine a quanto prescritto ex art. 377, 2 c., c.p.c. osserva la Corte, in relazione alle doglianze dei ricorrenti,
che con il primo motivo, denunziando violazione ed errata applicazione di legge (art. 100 c.p.c., art. 1441 c.c., art. 5 legge n. 44/1973 ed art. 4 D.M. 7 luglio 1993), i ricorrenti deducono che il Tribunale ha omesso di considerare come l'INPS, a fronte di domanda presentata dal RD in data 19 ottobre 1990 - prima quindi del verbale ispettivo contestato, risalente al 7 marzo 1991 -, con provvedimento del 20 febbraio 1992 aveva disposto il trasferimento all'INPDAI del rapporto contributivo ed assicurativo in essere con il RD stesso, con trasferimento a detto Ente di tutti gli obblighi e diritti corrispondenti;
che, su tali presupposti di fatto, riconosciuti in sentenza dallo stesso Tribunale, doveva ritenersi che l'INPS era carente d'interesse ex art. 100 c.p.c., a dichiarare l'annullamento di un rapporto lavorativo e contributivo, di cui non era più titolare - difetto di interesse rilevante sia in sede giudiziale, sia ai fini della lamentata inesistenza od illegittimità del contestato provvedimento di annullamento della posizione contributiva, al riguardo adottato dall'INPS -; che difettava inoltre la legittimazione dell'INPS anche a norma dell'art. 1441 c.c., per la declaratoria di annullamento del rapporto di lavoro, a fini contributivi;
che la sentenza impugnata aveva totalmente pretermesso tali pregiudiziali censure, omettendo di pronunziare al riguardo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2126 c.c., i ricorrenti deducono che inoltre il Tribunale ha omesso di rilevare che, a norma dell'art. citato, pur nella ipotesi di rapporto di lavoro subordinato annullabile od anche nullo, tali "nullità od annullamento non producono effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"; e, richiamata Cass. 27 giugno 1986 n. 4288, i ricorrenti deducono che, atteso che il rapporto di lavoro e contributivo in oggetto aveva avuto integrale esecuzione tra le parti, ivi compreso l'INPS - che anzi detto rapporto aveva trasferito all'INPDAI, convalidandolo - non poteva validamente darsi corso, anche sotto detto profilo, all'annullamento del rapporto stesso.
Con il terzo motivo, denunziando violazione ed errata applicazione degli artt. 1444 c.c., 2193 c.c. e 5 legge n. 44/1973, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha erroneamente disatteso le loro ulteriori censure, secondo le quali, sulla base degli accertamenti di fatto e documentali acquisiti al giudizio, doveva comunque ritenersi la intervenuta convalida ex art. 1444, 2 comma c.c., del rapporto per cui è causa.
In particolare il RD aveva assunto la funzione di consigliere delegato della società, con delibera del relativo consiglio di amministrazione in data 26 ottobre 1987, acquistando con la trascrizione e pubblicazione, piena efficacia ed opponibilità all'INPS, ai sensi dell'art. 2193 c.c. Parimenti nota all'INPS era la qualifica di dipendente della società da parte del RD, attesi i relativi rapporti assicurativi e previdenziali in essere a nome del medesimo. Pur nella predetta legale conoscenza, l'INPS aveva dato spontanea esecuzione al rapporto contributivo stesso, ricevendo senza contestazione alcuna i relativi versamenti effettuati dal datore di lavoro e dal dipendente.
Ne doveva conseguire, secondo i ricorrenti, la convalida del contratto di lavoro subordinato e del relativo rapporto accessorio contributivo ai sensi dell'art. 1444, 2 comma c.c. Parimenti doveva considerarsi convalidato detto rapporto, perché, successivamente al verbale ispettivo del 7 marzo 1991 ed in pendenza del procedimento amministrativo di impugnazione del provvedimento di annullamento del 28 agosto 1991, in data 20 febbraio 1992 (a fronte di domanda in precedenza proposta dal RD) l'INPS aveva provveduto a trasferire all'INPDAI il rapporto contributivo in essere con il RD.
E tale trasferimento, attuato dall'INPS nella conoscenza dell'eventuale causa di annullamento del rapporto di lavoro, non poteva legittimamente ritenersi "tamquam non esset", come affermato dal Tribunale di Bergamo.
Richiamate poi Cass. 22 dicembre 1970 n. 2378 e Cass. 26 giugno 1979 n. 3553, i ricorrenti deducono che doveva ritenersi illegittima la determinazione del Pretore di Bergamo, poi ribadita dal Tribunale, secondo la quale l'evento sia da attribuirsi ad "un evidente errore dovuto a disorganizzazione interna" dell'Istituto, come tale irrilevante.
Con il quarto motivo, denunziando violazione dell'art. 2697 c.c. e difetto di motivazione, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha erroneamente inquadrato la fattispecie, avendo l'INPS annullato il rapporto contributivo, fondando tale determinazione sull'assunta annullabilità del rapporto di lavoro subordinato, che ne costituiva il presupposto di fatto;
che tale annullamento è stato disposto dall'INPS, quale Ente pubblico, in via di autotutela;
che tale operato dell'INPS non poteva essere ritenuto legittimo dal Tribunale;
che, invero, in questioni di natura patrimoniale, non trovavano applicazione i principi dell'annullamento d'ufficio, riguardando questo unicamente gli atti-provvedimenti amministrativi, e non i contratti della P.A., che incontrano i generali limiti posti dal c.c.; che l'annullamento d'ufficio presuppone un interesse pubblico, ed il giudice del merito avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimamente adottato dall'INPS, a norma dell'art. 5 allegato E della legge n. 2248 del 1865; che l'onere di provare l'insussistenza del presupposto di fatto del rapporto contributivo da annullare incombeva sull'INPS, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
Con il quinto ed ultimo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha omesso di rilevare che il RD ha assunto la funzione di consigliere delegato solo a far tempo dal 26 ottobre 1987, e quindi, solo a decorrere da tale data, siffatta circostanza avrebbe eventualmente potuto inficiare il rapporto di lavoro subordinato in essere;
che tale assunta incompatibilità - tra la funzione di consigliere delegato e la subordinazione del rapporto contestato - era peraltro rimasta un'affermazione di principio dell'ente, senza che alcun concreto accertamento fosse stato fatto al riguardo, come riferito dall'ispettore verbalizzante;
che i testi indicati dagli odierni ricorrenti avevano confermato la sussistenza in concreto di una subordinazione - certo limitata ed eventualmente tipica di un rapporto dirigenziale - ma pur sempre sussistente;
che incombeva all'INPS ogni relativo onere probatorio.
Osserva la Corte che è infondato il primo motivo.
Sussisteva invero l'interesse dell'INPS all'annullamento del rapporto previdenziale per il periodo in contestazione, perché era stato l'INPS uno dei soggetti di tale rapporto e, proprio per l'annullamento di tale rapporto - in relazione al predetto periodo, non vi era stato alcun trasferimento del medesimo all'INPDAI. Per quanto concerne poi il richiamo all'art. 1441 c.c., è errato innanzi tutto il richiamo a detta norma, non potendosi assolutamente inquadrare il rapporto previdenziale in questione, che trae la sua origine in norme inderogabili di legge in materia di previdenza obbligatoria, nell'ambito dei contratti conclusi "jure privatorum" dalla P.A., ma va comunque rilevato che anche in relazione a questi ultimi, in tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, il negozio stipulato è di norma annullabile proprio ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico (v.
Cass. 8 maggio 1996 n. 4269 ed altre). È infondato il secondo motivo.
Il rapporto contributivo ha invero natura pubblicistica, e le relative posizioni sono indisponibili. Non ha pertanto alcun rilievo nella specie l'istituto della convalida dell'atto annullabile, stante l'invalidità dell'atto per contrarietà a norme imperative di ordine pubblico, non essendo concepibile un rapporto di lavoro subordinato, in cui manchi il vincolo della subordinazione, come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale.
Non può trovare poi applicazione nella specie la prima parte del 1 comma dell'art. 2126 c.c., essendo comunque la causa del contratto di lavoro, posta a base del rapporto previdenziale, illecita per contrasto con norme di ordine pubblico, trattandosi di contratto preordinato ad ulteriori finalità vietate dall'ordinamento (costituzione di un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico), ed in relazione alle quali il contratto stesso, per comune intento delle parti - stante l'obiettiva mancanza del vincolo della subordinazione - ha semplicemente una funzione strumentale (v. Cass. N. 8830 del 1987). È infondato il terzo motivo.
Invero, in forza del potere di autotutela spettante alla P.A., l'INPS era legittimato ad annullare d'ufficio con effetto "ex tunc" il provvedimento (o, se si vuole, il mero atto amministrativo), risultante "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente (Cass. N. 5088 del 1995). Nè comunque risulta che l'INPS abbia trasferito il rapporto "de quo" in relazione al periodo annullato;
o che l'INPS fosse consapevole del vizio, all'atto della costituzione del rapporto previdenziale, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (e la eventuale consapevolezza del vizio potrebbe comportare, se del caso, responsabilità dell'Istituto - per aver posto consapevolmente in essere un rapporto previdenziale invalido -, ma giammai potrebbe comportare il venir meno del potere di autotutela dell'ente pubblico, consistente in un'attività doverosa).
Ed è comunque inconferente il richiamo all'art. 1444 2 comma, c.c., concernente il contratto annullabile, e non anche un rapporto di lavoro subordinato nullo, alla stregua del quale era stato costituito un rapporto previdenziale invalido. Ed invero, ai sensi dell'art. 1423 c.c., il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
È infondato il quarto motivo.
I ricorrenti insistono, invero, ancora una volta nell'invocare l'illegittimità dell'annullamento disposto dall'INPS,nel richiamo della normativa relativa all'azione di annullamento dei contratti, laddove, come si è già detto, nella specie si verte in tema di annullamento di un "provvedimento" (o di un mero atto amministrativo) in contrasto - "ab origine" - con la legge. E l'interesse dell'INPS all'annullamento consisteva proprio nell'esercizio del potere di autotutela della P.A. E dunque non andava disapplicato dal giudice del merito il provvedimento di annullamento, perché esso era conforme a legge.
Per quanto concerne poi l'onere della prova in ordine all'azione proposta dai ricorrenti - accertamento dell'illegittimità dell'annullamento disposto dall'INPS - incombeva agli stessi l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e quindi la validità del rapporto previdenziale, annullato dall'INPS per la insussistenza del presupposto.
Il quinto motivo è inammissibile.
Le censure svolte con tale motivo si risolvono invero in valutazioni in fatto delle risultanze probatorie diverse da quelle congrue, e logicamente motivate, del Tribunale, laddove le prospettate risultanze "a favore" dei ricorrenti difettano dei requisiti di specificità - richiesti alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso -, e non consentono pertanto di individuare l'omesso esame da parte del Tribunale di risultanze probatorie decisive ai fini di una diversa soluzione della controversia.
È comunque "jus receptum" che l'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono accertamento di fatto insindacabile in cassazione, quando risulti sorretto - come nella specie - da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (v.per tutte Cass. 29 gennaio 1998 n. 894). Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio vengono regolate secondo il principio della soccombenza nei confronti della società, con liquidazione come da dispositivo, laddove il ricorrente sig. RD non va assoggettato al pagamento delle spese a favore dell'INPS, nonostante la soccombenza, trattandosi di pretesa non manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società a pagare all'INPS le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire.12.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario difensivo. Nulla per le spese del giudizio nei confronti del ricorrente RD.