Sentenza 7 marzo 2000
Massime • 1
Per sostanze alimentari "comunque nocive" ai sensi dell'art.5, lett.d), della legge n.283 del 1962, devono intendersi quelle che possono arrecare concreto pericolo alla salute dei consumatori. Tale pericolosità, quindi, non è data dalla ipotetica ed astratta possibilità di nocumento della sostanza alimentare, ma dalla attitudine concreta di essa a provocare danno alla salute pubblica (Fattispecie relativa a pesce contenente mercurio. Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha puntualizzato che il mero superamento del parametro previsto dalla legge e dal d.m. 9 dicembre 1993, non rappresenta di per sè sicuro indice di nocività del pesce in cui è stata riscontrata la presenza di mercurio, giacché tale nocività può essere desunta dal giudice anche da altri elementi, purché il relativo apprezzamento sia sul punto adeguatamente e logicamente motivato. Nella specie peraltro il reato è stato ritenuto sussistente sulla base della riscontrata presenza di una percentuale di mercurio quasi doppia rispetto a quella consentita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2000, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 07/03/2000
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 962
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 21899/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GI IC, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 16/4/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Siniscalchi, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata nel solo punto della determinazione della pena e dichiarasi, nel resto, inammissibile il ricorso, perché in fatto e manifestamente infondato.
Udito l'Avv. Andrea Corte, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Pretore di Lecco in data 24/11/'98 IO NR EL veniva assolto, perché il fatto non costituisce reato, dalla contravvenzione prevista dagli artt. 5 lett. d) e 6 L.30/4/'62, n. 283, che gli era stata contestata per avere, quale direttore responsabile della "Rinascente S.p.a. Città Mercato di Merate", posto in vendita pesce spada contenente mercurio in concentrazione superiore ai limiti di legge, come accertato il 16/6/'97.
Rilevava, il Pretore, come la circostanza che i cinque campioni di pesce spada prelevati e sottoposti ad analisi avessero dimostrato una concentrazione di mercurio di 1,79 mg./Kg., superiore a quella prevista dalla legge, non era per sè sola indice univoco di nocività del prodotto alimentare di che trattasi non essendo idonea a dimostrare che quel pesce fosse in concreto pericoloso per la salute pubblica.
A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano tale decisione veniva riformata e, con sentenza del 16/4/'99, detta Corte d'Appello dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alla pena di venti giorni di arresto e due milioni di lire di ammenda, osservando:
a) che il mercurio costituisce sostanza velenosa, pericolosa e particolarmente dannosa per la salute pubblica in quanto l'assunzione di piccole quantità di essa non produce immediati danni all'organismo umano, ma il relativo accumulo è idoneo a provocare danni vistosi all'uomo;
b) che i campioni prelevati il 16/6/'97 da un trancio di pesce spada del peso di Kg. 4, da consumare entro il giorno 24 dello stesso mese, sottoposti ad analisi, avevano evidenziato una concentrazione di mercurio, in esso, pari all'1,79 mg./Kg., quindi di molto superiore a quella di 1 mg./Kg. prevista dall'art. 2 D.M. 9/12/'93;
c) che la concentrazione di mercurio riscontrata conclamava la pericolosità concreta dell'esemplare ittico posto in vendita;
d) che del reato contestatogli l'imputato doveva essere dichiarato colpevole perché, quale direttore responsabile del supermarket "Città Mercato di Merate" aveva l'obbligo di apprestare idonei servizi di analisi e di controllo del pesce che vi veniva venduto.
Avverso la sentenza di secondo grado il EL ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
I. che, al fine della sussistenza del reato previsto dall'art. 5 lett. d) L. 283/'62, la nocività di un prodotto alimentare deve essere verificata in concreto e, nel caso in specie, nessuna indagine sarebbe stata effettuata al riguardo, essendosi la Corte di merito limitata a considerare la concentrazione, nel campione di pesce spada sottoposto ad analisi, di mercurio in percentuale superiore a quella prevista dal D.M. 9/12/'93;
II. che le analisi dalle quali il dato in questione è stato tratto sarebbero state effettuate in maniera non conforme a quanto all'uopo prescritto dal citato D.M. il quale all'art. 1 stabilisce che il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili del pesce spada, inserito nell'elenco di cui all'allegato "A", non deve superare la quantità di un milligrammo per chilogrammo e che per valore medio deve intendersi il risultato delle analisi effettuate sulla miscela perfettamente omogeneizzata dei campioni che, a norma del successivo art. 2, debbono essere prelevati in numero di dieci e da dieci esemplari diversi, mentre nel caso in specie i campioni erano stati prelevati in numero di solo cinque e da un unico trancio di pesce spada, con la conseguenza che il valore di concentrazione di mercurio considerato sarebbe inaffidabile al fine di ritenere la pericolosità concreta del prodotto;
III. che i Giudici di merito non avrebbero considerato, nonostante la testimonianza sul punto resa da Alessandro AV, le dimensioni della "Città Mercato" che egli dirigeva, il fatto che il pesce non veniva scelto ed acquistato da lui, ma da una apposita direzione nazionale acquisti che si occupava degli approvvigionamenti di tutti i supermercati facenti capo alla "Rinascente S.p.a" e la circostanza che egli non aveva alcun potere in ordine ai detti acquisti;
IV. che con la decisione impugnata si sarebbe illegittimamente preteso che egli disponesse controlli a campione sul pesce posto in vendita, non essendo tale comportamento da lui esigibile, stante la struttura dell'organizzazione commerciale del supermercato;
V. che nessuna motivazione è stata addotta in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva inflittagli, sostituzione che chiede venga effettuata in questa sede, unitamente alla revoca dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p., non utili in caso di irrogazione di pena solo pecuniaria.
Motivi della decisione
Per sostanze alimentari "comunque nocive" ai sensi dell'art. 5 lett. d) L. 30/4/'62, n. 283, debbono intendersi quelle che possono arrecare concreto pericolo alla salute dei consumatori. Siffatta pericolosità, quindi, non è data dall'ipotetica ed astratta possibilità di nocumento della sostanza alimentare, ma dall'attitudine concreta di essa di provocare danno alla salute pubblica.
Il mercurio riscontrabile nel pesce pescato in alcuni mari costituisce, come è noto, sostanza velenosa di difficile eliminazione dall'organismo umano e, se anche non dà - all'assunzione delle prime modiche quantità - disturbi immediati ed appariscenti, accumulandosi è destinata ad arrecare agli assuntori di essa danni irreparabili.
Vero è che il mero superamento del parametro previsto dalla legge e dal D.M. 9/12/'93, non può ritenersi costituire, di per sè, metro sicuro di nocività del pesce in cui è stata riscontrata la presenza di mercurio, ma è anche vero che detta nocività il Giudice di merito può desumere anche da elementi diversi dagli accertamenti tecnici invocati dal ricorrente, a condizione che il giudizio sul punto sia adeguatamente e logicamente motivato.
Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che il pesce spada venduto nel supermercato del quale l'imputato era "direttore responsabile" fosse da considerare nocivo per la salute dei consumatori essendo stato in esso riscontrata una percentuale di mercurio particolarmente elevata (mg. 1,79/Kg.), quasi doppia rispetto a quella (mg. 1/Kg.) prevista e consentita dal D.M. sopra citato.
La circostanza che i campioni prelevati siano stati solo cinque non è tale da far ritenere la nullità o inaffidabilità dei risultati delle analisi cui essi sono stati sottoposti in quanto il numero di dieci è previsto dall'art. 2 del D.M. 9/12/'93 con riferimento ai piani di campionamento per i prodotti della pesca che il Ministero della sanità deve comunicare alla Commissione delle Comunità europee.
La norma in questione, contenuta in un decreto ministeriale, deve ritenersi avere carattere programmatico e la mancata osservanza di essa non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni.
Deve, in conclusione, ritenersi che sulla nocività in concreto del pesce spada posto in vendita, il 16/6/'97, nella "Città Mercato" di Merate la motivazione della sentenza impugnata appare non censurabile in questa sede.
Meritevole di accoglimento è, invece, l'altra delle censure mosse dal ricorrente con riferimento alla mancata valutazione della deposizione resa, nel corso del giudizio di primo grado, dal teste Alessandro AV il quale - come si evince dalla decisione pretorile - aveva riferito in ordine alla struttura ed organizzazione delle "Città Mercato" facenti capo alla "Rinascente S.p.a.", nonché al sistema di approvvigionamento delle sostanze alimentari. Il contenuto di siffatta testimonianza avrebbe dovuto essere valutato onde stabilire se in capo all'imputato, quale direttore responsabile di uno dei detti supermercati, fosse ravvisabile, nonostante le dimensioni e la struttura organizzativa ed aziendale di esso, l'obbligo del controllo, sia pure a campione, delle sostanze alimentari nel medesimo poste in vendita.
L'omessa motivazione su tale punto integra gli estremi di un vizio di legittimità che impone l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso è assorbente dei rimanenti che, dunque, non debbono essere esaminati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16/4/'99 e rinvia, per nuovo giudizio a carico di IO NR EL, ad altra sezione della stessa Corte d'Appello. Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2000