Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il dissequestro, ritenendo l'insussistenza o comunque l'intervenuta prescrizione dei reati contestati).
Commentario • 1
- 1. Legittimità del sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffattiFrancesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2019
Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 27323/19 depositata il 19 giugno 2019. Con decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Per i reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) venivano sequestrati all'imputato numerosi capi di abbigliamento ritenuti contraffatti. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Varese, con ordinanza la respinse ritenendo ininfluente la mancata registrazione “Europea” del marchio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2015, n. 50169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50169 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
ACR 5 0 1 6 9 / 1 5 sentenza N. 2132/2015 R. Gen. N. 32940/2015 Udienza del 11/11/2015 e.e. ITALIANA REPUBBLICA I N NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Presidente Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il tribunale di Sondrio, contro l'ordinanza pronunciata in data 26/02/2015 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio nei confronti di NO LI nato il [...]; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
FATTO 1. In data 01/12/2012, a seguito di una perquisizione domiciliare a carico di NO LI, veniva sottoposto a sequestro un frammento di sarcofago egizio risalente al VIII-VI sec. A.C. Il OB, veniva, quindi, indagato per i seguenti reati: a) artt. 10-176 digs 42/2004 per essersi impossessato del suddetto sarcofago costituente bene culturale ex art. 10 dlgs cit. ed appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 91 digs cit.; b) art 648 cod. pen. per avere ricevuto il suddetto sarcofago provento di contrabbando in quanto proveniente dalla Spagna ed introdotto in Italia in violazione delle leggi doganali;
c) del reato di cui agli artt. 282 dpr 43/1973 e 70 dpr 633/1972; reati tutti commessi in luogo ignoto ed in data anteriore al 01/12/2012. Proposta dal OB istanza di restituzione, il Pubblico Ministero la respingeva. leh 1 A seguito di opposizione proposta dal OB, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sondrio, con ordinanza del 26/02/2015, l'accoglieva ed ordinava il dissequestro e la restituzione al OB del suddetto manufatto, sostenendo che non sussisteva alcun nesso di pertinenzialità tra il manufatto ed i reati per cui si procedeva, perchè: a) esso, di provenienza spagnola, veniva esposto con possibilità di vendita alla Fiera della Cultura tenutasi in Basilea dal 14 al 20-10-2000 (cfr. esiti rogatoria all'Autorità spagnola); b) il bene non trovava riscontro tra le opere d'arte da ricercare censite nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti (cfr. nota del Ministero per i beni culturali del 30 4 2013); c) non risultava effettuata la dichiarazione dell'interesse culturale di cui agli artt. 12 e 13 D.L.vo 42/2004, ma solo avviato un procedimento amministrativo per una eventuale dichiarazione in tal senso (cfr. nota del Ministero dei beni e delle attività culturali del 11-2-2015, prot. n. 1318); d) le indicate risultanze costituivano, dunque, positivo riscontro alla documentazione offerta in produzione dalla difesa, in particolare all'attestazione di vendita del manufatto de quo effettuata da tale UG CI al OB in data 21-3-2002 (foglio 113), a nulla rilevando che il CI non risulti titolare di ditta individuale, società e partita Eva (cfr. informativa della Guardia di Finanza del 26-1-2015); e) non apparivano oggettivamente configurabili, neppure sotto il profilo del fumus, i reati ipotizzati dalla pubblica accusa, che, peraltro, in relazione alla data di ricezione del bene da parte del OB, risulterebbero ormai prescritti.
2. Contro la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. il giudice per le indagini preliminari si era basato sull'acritico recepimento di due documenti dell'indagato sulla cui attendibilità ed autenticità vi erano molti dubbi;
2.2. dalla rogatoria effettuata in Spagna risultava che il presunto venditore originale (tale ND DE FE) era sottoposto ad un procedimento penale relativamente al commercio di opere d'arte. La rogatoria, inoltre, non aveva dato alcuna certezza sulla data di vendita del manufatto egizio e nonostante la cessione all'estero del bene la stessa é da considerarsi illegale in quanto non è mai stata comunicata all'Autorità spagnola;
2.3. non poteva affermarsi che il bene in questione era stato esportato legittimamente in Svizzera perché non esisteva alcun documento attestante l'importazione in Italia: «Il Gip quindi non ha considerato che non si ha alcuna 2 certezza di chi abbia importato in Italia il sarcofago o come esso sia stato importato in quanto non è stata presentata nessuna denuncia all'Ufficio esportazione/importazione, e pertanto l'affermazione del Gip sulla "non configurabilità" dei reati appare del tutto destituita di fondamento>>;
2.4. la vendita non poteva essere stata effettuata legittimamente in quanto nessuna notifica era stata fatta alla Sopraintendenza al fine di eventualmente esercitare la prelazione;
2.5. «Unico elemento che può fornire una data certa sul possesso da parte di OB del sarcofago è la missiva dell'anno 2010 (09 aprile 2010) quando SC TU comunica all'avv. Romualdi che il sarcofago è disponibile presso il suo negozio (missiva fornita in prova) terminus post quem, termine dopo il quale OB entra realmente in possesso del bene. Dunque solo dal 2010 si può provare il possesso del bene da parte del OB e dunque è solo da quel momento che può essere fatta decorrere il termine prescrizionale per il reato di ricettazione il quale dunque atteso il termine di otto anni minimo non è allo stato interamente decorso>>; 2.6. «Infine, circa la sussistenza allo stato del reato cui al testo unico 42/2004 deve evidenziarsi che la perizia, in atti del fascicolo, effettuata in data 21 marzo 2013 dal perito incaricato ON RD RO vale quale dichiarazione di interesse archeologico del bene "sarcofago" ai sensi dell'ad. 10 comma 3 lettera A, del D.Lgs. 42/2004 sottoponendolo quindi a tutti i vincoli di legge previsti >> DIRITTO 1. In punto di diritto, vanno precisati due principi: : a) L'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen.: SSUU 9857/2008 Rv. 242290; quindi, il ricorso del Pubblico Ministero deve ritenersi ammissibile;
b) In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame»: ex plurimis Cass. 24959/2014 Rv. 264059. Infatti, a norma dell'art. 262 cod. proc. pen., le cose sono restituite a chi ne abbia diritto «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di 3 prova»: di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame.
2. Tanto premesso, posto che il procedimento che ha ad oggetto la richiesta di dissequestro di un bene sottoposto a sequestro probatorio, deve vertere solo ed esclusivamente sulla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, il primo punto che occorre esaminare è se il giudice per le indagini preliminari si sia ad esso attenuto. In realtà, come appare del tutto evidente dalla motivazione dell'ordinanza che si è testualmente riportata, il giudice per le indagini preliminari, nonostante abbia premesso di aderire al suddetto principio di diritto, di fatto, poi, ha ritenuto l'insussistenza del nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato ed i reati per cui si procede, non perché fosse venuta meno la necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, ma perché, a suo giudizio, in pratica, i reati contestati, o erano insussistenti o, comunque, si erano prescritti. Con la suddetta motivazione, quindi, il giudice per le indagini preliminari, esorbitando dai limitati poteri che la legge gli concede nell'ambito del procedimento di restituzione, si è, di fatto, appropriato dei poteri del Tribunale del Riesame (valutazione nel merito della opportunità o legittimità del sequestro) disponendo il dissequestro per motivi del tutto eccentrici e diversi da quelli solo consentitigli, ossia, ex combinato disposto degli artt. 262-263 cod. proc. pen., solo ed esclusivamente quelli limitati a valutare se sia o meno necessario mantenere il sequestro a fini di prova dei reati contestati sui quali, in questa ristretta fase, non ha alcun potere di valutarne la fondatezza perché tale profilo può essere sottoposto dall'indagato solo al Tribunale del Riesame e solo da questo organo può essere vagliato. L'ordinanza, pertanto, dev'essere annullata e gli atti nuovamente trasmessi al giudice per le indagini preliminari che, nella nuova decisione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, ex art. 262 cod. proc. pen., e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame: di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame>>
P.Q.M.
ANNULLA L'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di sondrio per il corso ulteriore Roma 11/11/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Antonio Esposito) IL CONSIGLIERE ÉST. (Dott. G. Rago) : DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE I IL 21 DIC. 2015 CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R O E N O C * . 5