Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. laddove consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento. (Nella specie, il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., diverse da quelle - previste dalla lett. b) dello stesso articolo - ritenute nell'ordinanza applicativa della misura e prospettate dal pubblico ministero al giudice).
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.51
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.30871/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA RO n. il 15.06.1960
avverso ordinanza del 06.07.1999 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Cosentino che chiede il rigetto del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con ordinanza 6.7.99 il Tribunale di Genova, quale giudice del riesame, confermava l'ordinanza 22.6.99 della Corte di Assise Appello di Genova con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TA RO condannato all'ergastolo per omicidio e rapina con sentenza in pari data. L'ordinanza impositiva della misura aveva motivato le esigenze cautelari con esclusivo riferimento all'art. 274 lett. b). Il Tribunale riteneva che, in virtù dell'effetto devolutivo proprio del riesame, potessero prendersi in considerazione anche esigenze cautelari diverse, che ravvisava in quelle indicate dalla lettera e) della stessa norma in considerazione della gravità della rapina, durante la quale erano stati esplosi colpi di arma da fuoco uccidendo la vittima da parte del TA, gravato da gravi e specifici precedenti penali. Riteneva conseguentemente il pericolo della commissione di reati della stessa specie, non arginabile se non colla custodia in carcere.
II - Ha proposto ricorso il TA, che deduce violazione dell'art. 309 c.p.p., per essere stato il provvedimento confermato dal Tribunale
per esigenze diverse da quelle prospettate dal P.G. alla Corte e dalla Corte medesima.
III- Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, prevalente e più recente, ritiene che "in sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. laddove consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento" (Cass. Sez. VI, 12.7.99, Porkar, RV. 214117; Sez. IV, 30.12.97, Ciucciomei, RV. 209411). In senso contrario si è espressa questa I Sezione (Cass. Sez., I, 10.4.95, Merolla, RV. 201359) con sentenza che affronta, e risolve positivamente, anche il tema, pur oggetto del ricorso in esame, della dipendenza della decisione del giudice dalla richiesta del pubblico ministero, sentenza massimata come segue: in sede di riesame del provvedimento restrittivo, è fatto divieto al tribunale del riesame di sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle fatte valere nella richiesta del P.M. e poste alla base dell'ordinanza applicativa del G.I.P.. Ciò è conforme alla natura accusatoria del nuovo processo penale e discende dal principio fissato dall'art. 291 c.p.p. che stabilisce la dipendenza della decisione del giudice dalla richiesta del pubblico ministero per quanto riguarda l'applicazione delle misure, principio che trova applicazione anche in sede di revoca e sostituzione delle misure e corrisponde ai criteri generali in tema di appello, alla cui natura la richiesta di riesame è in qualche modo riferibile. Il divieto infine è coerente con il principio generale del "favor libertatis" che, in attuazione dell'art. 13 della Costituzione, deve ritenersi sotteso all'intera disciplina delle misure cautelari coercitive".
Le premesse sulle quali si fonda la sentenza da ultimo citata, costituite dalla necessità che il giudice competente ad imporre la misura coercitiva si adegui alla richiesta del P.M. anche in ordine alle motivazioni che la sorreggono, e dalla assimilabilità del riesame previsto dall'art. 309 c.p.p., non possono essere condivise. Il primo punto si scontra con il principio, stabilito da questa stessa Corte, per il quale "in materia di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, purché nella sua valutazione non esorbiti dai fatti che gli sono stati rappresentati dal pubblico ministero, può cogliere in questi esigenze cautelari diverse da quelle per le quali gli è stata richiesta l'adozione della misura e motivare, di conseguenza, il provvedimento cautelare in modo difforme dalla richiesta del pubblico ministero (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittimo provvedimento custodiale adottato dal giudice per le indagini preliminari motivato con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, laddove la richiesta del pubblico ministero era fondata sul pericolo di inquinamento della prova)" (Cass. Sez. V, 12.11.93, Gutierrer, RV. 195550; conforme Sez. I, 11.9.90, Leanza, RV. 185276). L'orientamento è da condividersi, poiché la natura accusatoria del processo penale, sottolineata nella sentenza 10.4.95 della 1 Sezione sopra citata, comporta la dipendenza dei poteri dispositivi del giudice dalle richieste del pubblico ministero limitata all'oggetto delle richieste medesime, non già alle motivazioni che ne stanno alla base;
mentre l'art. 291 c.p.p., stabilendo che il p.m. corredi la sua richiesta di misura cautelare con "gli elementi su cui la richiesta si fonda", crea un necessario collegamento dell'ordinanza impositiva con gli "elementi" apportati, non già con le motivazioni che da essi il P.m. trae.
La pecularietà del riesame disciplinato dall'art. 309 c.p.p. rispetto all'appello risulta poi evidente dal testo della norma, che espressamente esula dal principio del "tantum devolutum quantum appellatum" prevedendo che l'istanza di riesame possa essere immotivata ("Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi", c. 6), e stabilendo che il tribunale possa, oltre che annullare o riformare il provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli enunciati (eccezione ai limiti devolutivi dell'appello che potrebbe essere dettata dal principio del "favor rei"), "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso", espressione questa radicalmente incompatibile con la struttura dell'appello medesimo, che dà inequivocabilmente conto della autonomia del riesame rispetto agli altri mezzi di impugnazione, e dalla quale deriva la infondatezza della tesi esposta in ricorso.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. l. ter N. Att. al C.P.P.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000