CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo e44,- 11A‘colh o dt'« . Penale Sent. Sez. 4 Num. 2631 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di RU NC che ha riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish (quantitativo da cui erano ricavabili 1227 dosi). All'imputato veniva confiscata la somma di denaro, pari ad euro 7.495, 00, rinvenuta nella sua disponibilità. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che formula tre motivi. 2.1. Con il primo, relativo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; nonché violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica). La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla scorta del dato quantitativo dello stupefacente, del denaro in possesso dell'odierno ricorrente e del sequestro di una lama intrisa di sostanza stupefacente. I Giudici di merito hanno disatteso gli elementi rassegnati dalla difesa, in particolare quello afferente alla capacità reddituale dell'imputato il quale non avrebbe avuto interesse o addirittura necessità di vendere droga, essendone un mero consumatore. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica) sul punto. La Corte di appello ha disatteso il motivo proposto dalla difesa in ordine alla esclusione della recidiva contestata, senza tuttavia specificare quanti e quali siano í precedenti penali a carico dell'imputato, l'epoca di commissione delle relative condotte delittuose, al fine di ritenere il nuovo fatto espressione di una accresciuta capacità a delinquere. Illogica, poi, appare la motivazione laddove in maniera del tutto astratta e generica ritiene che una qualsiasi attività di spaccio di sostanza stupefacente, indipendentemente dalle sue connotazíoni oggettive e soggettive, debba comunque considerarsi sintomatica di pericolosità del suo autore, senza invece effettuare una valutazione globale della personalità dell'imputato e del suo comportamento processuale. Ciò, soprattutto, alla luce della oggettiva qualificazione giuridica della condotta come fatto di lieve entità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione al sequestro della somma di denaro di euro 7.495,00, nonché relativo vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica), richiamando come, nel caso di specie sia contestata una mera detenzione e come dunque manchi il nesso tra il reato ascritto e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere oggetto di confisca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è unicamente il terzo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. Quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, la Corte di merito, con motivazione congrua e pertanto incensurabile, osserva che depongono inequivocabilmente nella direzione della destinazione allo spaccio il significativo quantitativo dello stupefacente, la lama intrisa di sostanza, i ritagli di cellophane - notoriamente utilizzati per confezionare le dosi -e notati dai militari galleggiare nel water, il fatto che durante la perquisizione siano sopraggiunti vari ragazzi, anche da posti diversi e con il pretesto, ritenuto inverosimile, di trovarsi lì per un caffè. Elementi tutti che, congruamente, hanno indotto i Giudici del merito a ritenere che fosse in corso un'attività di spaccio. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 3. Infondato è anche il motivo sulla recidiva: la sentenza impugnata motiva compiutamente sul punto osservando che, avuto riguardo ai precedenti, di cui uno anche specifico, deve ritenersi che l'episodio contestato costituisca sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo all'allarme sociale che desta comunque un'attività di spaccio di sostanza stupefacente, sia pure riqualificata ai sensi del comma 5 dell'articolo 73. 4. È invece fondato il terzo motivo. Invero, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis, Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01. In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Bari. Il ricorso va rigettato nel resto. I 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo e44,- 11A‘colh o dt'« . Penale Sent. Sez. 4 Num. 2631 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di RU NC che ha riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish (quantitativo da cui erano ricavabili 1227 dosi). All'imputato veniva confiscata la somma di denaro, pari ad euro 7.495, 00, rinvenuta nella sua disponibilità. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che formula tre motivi. 2.1. Con il primo, relativo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; nonché violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica). La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla scorta del dato quantitativo dello stupefacente, del denaro in possesso dell'odierno ricorrente e del sequestro di una lama intrisa di sostanza stupefacente. I Giudici di merito hanno disatteso gli elementi rassegnati dalla difesa, in particolare quello afferente alla capacità reddituale dell'imputato il quale non avrebbe avuto interesse o addirittura necessità di vendere droga, essendone un mero consumatore. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica) sul punto. La Corte di appello ha disatteso il motivo proposto dalla difesa in ordine alla esclusione della recidiva contestata, senza tuttavia specificare quanti e quali siano í precedenti penali a carico dell'imputato, l'epoca di commissione delle relative condotte delittuose, al fine di ritenere il nuovo fatto espressione di una accresciuta capacità a delinquere. Illogica, poi, appare la motivazione laddove in maniera del tutto astratta e generica ritiene che una qualsiasi attività di spaccio di sostanza stupefacente, indipendentemente dalle sue connotazíoni oggettive e soggettive, debba comunque considerarsi sintomatica di pericolosità del suo autore, senza invece effettuare una valutazione globale della personalità dell'imputato e del suo comportamento processuale. Ciò, soprattutto, alla luce della oggettiva qualificazione giuridica della condotta come fatto di lieve entità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione al sequestro della somma di denaro di euro 7.495,00, nonché relativo vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica), richiamando come, nel caso di specie sia contestata una mera detenzione e come dunque manchi il nesso tra il reato ascritto e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere oggetto di confisca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è unicamente il terzo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 2. Quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, la Corte di merito, con motivazione congrua e pertanto incensurabile, osserva che depongono inequivocabilmente nella direzione della destinazione allo spaccio il significativo quantitativo dello stupefacente, la lama intrisa di sostanza, i ritagli di cellophane - notoriamente utilizzati per confezionare le dosi -e notati dai militari galleggiare nel water, il fatto che durante la perquisizione siano sopraggiunti vari ragazzi, anche da posti diversi e con il pretesto, ritenuto inverosimile, di trovarsi lì per un caffè. Elementi tutti che, congruamente, hanno indotto i Giudici del merito a ritenere che fosse in corso un'attività di spaccio. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 3. Infondato è anche il motivo sulla recidiva: la sentenza impugnata motiva compiutamente sul punto osservando che, avuto riguardo ai precedenti, di cui uno anche specifico, deve ritenersi che l'episodio contestato costituisca sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo all'allarme sociale che desta comunque un'attività di spaccio di sostanza stupefacente, sia pure riqualificata ai sensi del comma 5 dell'articolo 73. 4. È invece fondato il terzo motivo. Invero, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis, Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01. In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Bari. Il ricorso va rigettato nel resto. I 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2022