Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la custodia carceraria sofferta in base all'art. 41 bis O.P., non differenziandosi in maniera sostanziale, quanto alla limitazione della libertà personale, dalla custodia carceraria normale, non è circostanza di per sé idonea a consentire di derogare al mero criterio aritmetico di liquidazione.
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2008, n. 13603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13603 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 191
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38322/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TR IC, nato a [...] il 7 dicembre del 1972;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 6 giugno del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 28 maggio del 2004, la corte d'appello di Reggio Calabria liquidava in favore di TR IC, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la somma di Euro 161.250,00 per il periodo di detenzione carceraria subita dal 30 marzo 1999 al 29 novembre del 2001 per un totale di giorni 975. Questa corte, adita su impugnazione del TR, con sentenza del 17 febbraio del 2006, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, per avere la corte territoriale liquidato una somma sensibilmente diversa da quella determinabile in base al calcolo aritmetico senza indicare la ragione per la quale aveva ritenuto di discostarsi da tale criterio che costituisce il parametro base.
La corte del rinvio, applicando il criterio aritmetico, ritenuto nella fattispecie idoneo a comprendere tutte le conseguenze pregiudizievoli della detenzione ingiustamente sofferta, liquidava la complessiva somma di Euro 229.924,50 e compensava le spese. Ricorre per cassazione l'interessato sulla base di un unico articolato motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 314, 315 e 643 c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere la corte liquidato l'indennizzo in base al mero calcolo aritmetico senza tenere conto di tutte le conseguenze personali e familiari del caso concreto (discredito sociale, abbandono dell'impresa agricola familiare) ed in modo particolare del periodo di detenzione carceraria sofferta in base all'art. 41 bis Ordinamento Penitenziario.
Resisteva al ricorso il Ministero dell'Economia eccependone l'inammissibilità per la sua tardività.
IN DIRITTO
Preliminarmente si rileva che il ricorso è tempestivo. Invero trattasi di provvedimento adottato in camera di consiglio il 6 luglio del 2006 e notificato al difensore il 31 luglio successivo. Il ricorso è stato presentato il 29 settembre del 2006 nel termine di giorni 15 decorrente dalla notificazione del provvedimento stesso, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, la quale sospensione opera, a favore della sola parte, (Cass Sez. un. 19 giugno 1996, Giacomini), per tutti i tipi d'impugnazione. Nel merito il ricorso deve essere respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In proposito, per una puntuale comprensione dei termini della questione, è opportuno premettere che l'equa riparazione non ha natura risarcitoria ma indennitaria, in quanto l'obbligazione dello Stato non nasce ex delicto, ma deriva dal principio di solidarietà verso la vittima di una detenzione ingiusta Da ciò consegue che la determinazione del quantum non può che essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, il quale, in forza del rinvio, in quanto compatibili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario deve tenere conto, sia dell'elemento oggettivo costituito dalla durata della detenzione ingiustamente sofferta, sia di quello soggettivo ambientale che ricomprende le modalità della restrizione, lo strepitus fori determinato dalla detenzione nonché le sofferenze morali e psicologiche patite dal richiedente oltre che le conseguenze strettamente patrimoniali.
Per la concreta determinazione dell'indennizzo, dottrina e giurisprudenza hanno espresso opinioni contrastanti, determinate dalla genericità dei criteri per il computo, posto che il riferimento all'equità, unico elemento preso in esame dal legislatore, ha contenuto sfumato e si presta a valutazioni differenti. Al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni soggettive ed oggettive omologhe, secondo la giurisprudenza che sembra prevalere in questa corte (cfr. cass. Sez. Un 24287 del 2001, sez. 3, 23211 del 2004; 3709 del 1999), la liquidazione dell'indennizzo va compiuta con riferimento al parametro aritmetico, che è costituito dal rapporto tra il tetto massimo della riparazione di cui all'art. 315 c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. Tuttavia tale criterio di determinazione non è vincolante in assoluto, ma, essendo l'unico che raccorda a dati certi e paritari il pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà, costituisce il parametro base per la liquidazione della riparazione da parte del giudice , il quale, in presenza di situazioni particolari, potrà derogarvi o in senso ampliativo - purché nei limiti del tetto massimo fissato dall'art. 315 c.p.p., comma 2 - o in senso restrittivo, a condizione che, in un caso o nell'altro, dia congruo conto della valutazione dei relativi parametri di riferimento. La riduzione dell'indennizzo determinabile in base al semplice calcolo aritmetico si giustifica perché il tetto massimo fissato dal legislatore e preso a base del computo aritmetico è comprensivo di tutte le possibili conseguenze dannose, per cui esso non appare adeguato in quelle situazioni in cui, oltre al danno normalmente derivante dalla privazione della libertà, il recluso non abbia subito ulteriori pregiudizi, tanto è vero che per la detenzione domiciliare viene solitamente liquidata una somma dimezzata rispetto a quella derivante dall'applicazione del mero criterio aritmetico e ciò perché la detenzione domiciliare è sicuramente meno affittiva, sul piano personale e familiare di quella carceraria. In tali situazioni ossia in mancanza di dimostrazione della sussistenza di ulteriori danni, il quantum da accordare per la sola detenzione va ridotto rispetto alla proporzione derivante dal calcolo aritmetico, secondo l'equo apprezzamento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità ove correttamente motivato (cfr. sul punto Cass. 29 aprile del 2003, Porfidia;
Cass. sez. 4, 7 ottobre-4 dicembre 2003 n. 46469) Al contrario vi possono essere situazioni particolari, difficilmente predeterminabili, in cui la proporzione effettuata in base al mero calcolo aritmetico si rilevi palesemente inadeguata. In tale caso il giudice può determinare l'indennizzo anche aumentando il calcolo proporzionale fondato sul criterio aritmetico, fermo restando il limite invalicabile del rispetto del tetto massimo fissato dal legislatore, il quale nel determinare la misura massima ha tenuto conto di tutte le possibili ripercussioni dell'ingiusta detenzione. Di conseguenza il criterio aritmetico può essere superato, fermo restando il limite massimo, solo in presenza di situazioni particolari che, proprio per la loro particolarità, non potevano essere preventivate dal legislatore allorché ha fissato il tetto massimo. Tale particolarità non si verifica per il trattamento penitenziario differenziato in base all'art. 41 bis O.P. e ciò perché il legislatore, fissando l'ammontare massimo dell'indennizzo, in base al quale poi si determina la liquidazione con il criterio aritmetico, ha dovuto necessariamente tenere conto anche del trattamento penitenziario differenziato il quale, sia pure per determinate categorie di detenuti, non costituisce evenienza eccezionale non predeterminabile.
Ciò premesso, come prima accennato, la corte territoriale non ha violato il principio contenuto nella decisione annullata ne' quello della decisione delle Sezioni unite n. 24287 del 2001, richiamata nella sentenza di annullamento. Invero sul punto le Sezioni unite hanno precisato che "In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo,
anch'esso espresso in giorni, d'ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito". Da ciò consegue: a) che nel rispetto del tetto massimo fissato dal legislatore la determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico può anche subire variazioni in relazioni a peculiari aspetti del caso concreto;
b) che la determinazione dell'indennizzo in base al solo criterio aritmetico non è di per sè illegittima allorché il giudice evidenzi l'idoneità di siffatta liquidazione a soddisfare entrambi i parametri oggettivo e soggettivo allorché cioè dimostri di avere tenuto conto, sia della durata della custodia illegittimamente sofferta, che delle conseguenze personali. Inoltre la natura equitativa della liquidazione restringe i margini del sindacato di legittimità ai casi in cui il giudice di merito eserciti la sua valutazione d'equità senza indicare i parametri della valutazione stessa ovvero applicando questi parametri in modo palesemente illogico (in tal senso cfr. anche Cass. Sez. 4, n. 3536 del 13.6.2000). Nella fattispecie la corte territoriale, con motivazione sintetica ma adeguata, ha applicato il criterio aritmetico, ritenendo che nella fattispecie non sussistessero ragioni particolari per derogarvi in senso ampliativo o restrittivo. Tale motivazione non presenta alcun vizio logico o errore giuridico e perciò non è censurabile in questa sede. Invero, come già accennato, il periodo di detenzione sofferta in base all'art. 41 bis O.P. non da diritto di per sè al superamento del criterio aritmetico, in quanto il legislatore nel determinare l'indennizzo massimo ha dovuto necessariamente tenere conto anche della custodia carceraria sofferta in base alla norma dianzi citata. D'altra parte, tra la custodia carceraria normale e quella di cui all'art. 41 bis, in relazione alla natura della limitazione della libertà personale, non esiste una sostanziale differenza, che è invece riscontrabile tra la detenzione carceraria e quella domiciliare.
La liquidazione dell'indennizzo nella misura anzidetta non si pone in contrasto con il principio enunciato da questa corte nella sentenza di annullamento della precedente decisione in quanto nel provvedimento annullato si era liquidata una somma notevolmente inferiore a quella determinabile in base al calcolo aritmetico senza l'indicazione della ragione per la quale nel caso concreto la corte aveva ritenuto di discostarsi in maniera rilevante dal criterio aritmetico.
Tra le parti (ricorrente e Ministero) le spese vanno compensate avuto riguardo al fatto che l'eccezione proposta dal Ministero è stata respinta.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che invece vanno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008