Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2001, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
ес боров REPUBBLICA ITAL9445 / 0 PREMA DI CASSAZIONE 0 1 NOME DEL P N IS I - R G B . A E R . LA C. . T Oggi tto L R P . L U TRIBUTI D A B I A . L CONTENZIOSO SEZIONE TRIBUTARIA R B E D T D A CESSAZIONE MATERIA T E I S DEL CONTENDERE T 1 A dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N I 3 E N 1 S R E S . E I R.G.N. 14866/98 T A N Presidente Mario DELLI PRISCOLI A % M Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 21774 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 27/03/01 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro ROMAMA, VIA DEI tempore, domiciliato in PORTOGHESI 12, DELLO STATO, che lo1'AVVOCATURA GENERALE presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EL OR, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIA CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato PETROLO MARINA, difeso dall'avvocato PIETRO DILIBERTO, giusta mandato in calce;
2001 controricorrente 612 la sentenza n. 769/97 della Corte d'Appello di avversO . N PALERMO, depositata il 29/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto cessata materia del contendere;
udito per il resistente, l'Avvocato DILIBERTO, che ha chiesto cessata materia del contendere;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- Generale dello Stato, ricorre
contro
BE OR, rappresentato e difeso come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Alla odierna udienza entrambi le parti hanno di- chiarato che è cessata la materia del contendere, aven- do il Ministero soddisfatto la pretesa creditoria della parte resistente. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammis- sibile per la sopravvenuta carenza di interesse deter- minata appunto dalla cessazione della materia del con- tendere. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l ricorso perché cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 27 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Merone) (dr. Mari Delli Priscoli scol DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi .. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio S N Osvaldo Ascanio E R G A P S U S E T O N E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 2 T R B S . . I A R L . T G L P . E A U D R . B L I B E A A R D T D A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S T . E I N S A A E M 3 3