Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
e 032 69 /0 1 EPUBBLIC 9 IN NOME DE l 8 a I 6 L n L . e O p N B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a , E 1 m 8 e E t 9 N s i 1 O - 1 sezione civile oggetto I s 1 Z l 1 A a - R 4 T e 2 S Scomposta dagli Ill.mi Signori Magistrati: opposizione a sanzione e h I c . i G f L E i R d 3 o A 2 m D Presidente diritto di difesa.dr. Alfredo Rocchi . T E T R N A E S dr. Ugo Vitrone Consigliere R.G. N. 8987/98 E dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere Cron. 6818 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 19.12.2000 S ENTE NZA su ricorso iscritto al n° 8987 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1998, proposto DA CANCELLERIA MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AMBIEN- TALI E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI e ISPETTORE GENERALE CAPO DELEGATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, ex lege domiciliati in Roma, V. dei Portofotoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende. RICORRENTE
CONTRO
CO EN, in proprio e quale rappresentante della s.n.c. Oleificio AR OC, già elettivamente do- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. 5-2404 2466 per diritti L. 3000 2000 11 08.03.01 IL CANCELLIERE 2 miciliato in Nola, C.so Tommaso Vitale n. 101, presso l'avv. Giuseppe Mazzetta. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Napoli, sezione di- staccata di Afragola, n. 182 del 7- 21 maggio 1997. Udita, all'udienza del 19 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., dr. Rosa- rio Russo, che conclude per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 21 maggio 1997, il Pretore di Napoli- Afragola accoglieva l'opposizione di AR OC av- verso l'ordinanza del Ministero per le Politiche Agri- cole Ispettorato Generale per la repressione frodi - - che ingiungeva all'opponente, in proprio e quale rap- presentante della s.n.c. Oleificio AR OC, il pagamento di £. 60.627.068 e £. 39.483.310, per ille- cita percezione di aiuti comunitari al consumo dell'o- lio di oliva dal 1983 al 1986. L'opponente aveva dedotto di avere realmente venduto ai terzi indicati le quantità di olio per le quali a- veva ricevuto i contributi e l'opposizione era stata accolta, non essendosi provata dall'opposta la natura fittizia della cessione a terzi dell'olio, smentita dalla prova testimoniale, da cui era emersa l'effetti- " 3 va consegna dell'olio alle ditte destinatarie. La sentenza, rilevata sul piano processuale la nullità della notifica dell'opposizione al Ministero per inos- servanza dei termini a comparire per l'udienza di pri- ma comparizione, la riteneva sanata dalla costituzione dell'opposto alla seconda udienza di trattazione. Nel merito, constatata la produzione dall'opposto di vari documenti del procedimento e non dei verbali di accertamento delle violazioni, dato che il verbaliz- zante non era venuto a testimoniare nè era stato inti- mato a comparire e non attestando il verbale fatti di- rettamente constatati ma deduzioni sull'impossibilità materiale delle ditte destinatarie di ricevere i quan- titativi di olio di cui ai contributi, l'affermazione della falsità delle vendite era apodittica e superata dalle deposizioni dei testi OS, AL e Sorrenti- no, autotrasportatori che avevano confermato le conse- gne dell'olio nelle quantità di cui alle fatture. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Mini- stero per le risorse Agricole per due motivi. Il OC non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Ministero censura la sentenza pretorile anzi- tutto per violazione dell'art. 23 della L. 689/81, e delle norme sulla regolare costituzione del contrad- dittorio, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, avendo il pretore erroneamente ritenuto sanata la nullità della notifica dell'opposizione per violazione dei termini a comparire, dalla fissazione di altra udienza, nella quale la P.A. si era costituita. Il pretore, con decreto del 23 marzo 1993, aveva fis- sato l'udienza di comparizione del successivo 28 mag- gio, ordinando al Ministero di depositare, dieci gior- ni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento della violazione, ma ricorso e decreto erano stati notificati, a cura della Cancel- leria, il 25 maggio 1993, al Ministero dell'Agricoltu- ra e Foreste in Napoli presso l'Avvocatura distrettua- le dello Stato, sia tardivamente che irritualmente. Il pretore, all'udienza del 28 maggio 1993, ritenuta rituale la notifica di cui sopra, rilevava la omessa citazione dell'Ispettore Generale Capo delegato dal Ministro e ordinava una nuova notifica, fissando altra udienza di comparizione al 1° ottobre 1993 e ordinando la notifica del verbale con il provvedimento e del ri- corso, sia al Ministero che all'Ispettore. La notifica del verbale e del decreto, senza ricorso, violazione dei termini a comparire del 1° e 2° comma др avveniva il 4 settembre 1993, ancora non ritualmente, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, con 5 dell'art. 313 c.p.c. e con notifica all'Avvocatura e non all'autorità che aveva emesso l'ordinanza. Il 1 ottobre 1993, il pretore disponeva prova testi- moniale e rinviava al 10 dicembre 1993, udienza nella quale l'Amministrazione si costituiva, eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo e degli atti successivi da quello dipendenti;
il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza del 28 mag- gio 1993 non erano stati notificati "alla autorità che ha emesso l'ordinanza" ex art. 23 comma 2° L. 689/81, cioè all'Ispettore generale capo delegato dal Ministro nella sua sede in Roma, ma al Ministero presso l'Avvo- catura distrettuale dello Stato in Napoli e la notifi- cazione era avvenuta il 23 maggio 1993, non consenten- do il deposito degli atti, che il pretore aveva dispo- sto avvenisse dieci giorni prima dell'udienza. Successivamente alla scadenza dei termini indicati, il pretore disponeva una nuova prima udienza, senza rile- vare che all'Ispettore delegato si era notificato il verbale d'udienza senza ricorso e che la notifica all' Avvocatura era nulla e senza concedere la rimessione in termini all'Amministrazione per difendersi.
1.2. All'udienza del 10 dicembre 1993, il pretore ha accolto le eccezioni di nullità degli atti introdutti- vi del giudizio proposte dall'Amministrazione ed ha : - 6 - dichiarato"la nullità dell'attività svolta prima del- l'udienza", revocando l'ordinanza ammissiva della pro- va testimoniale e ritenendo instaurato il contraddit- torio con la comparizione del procuratore dello Stato e "sanato il precedente mancato rispetto dei termini a comparire", con il rinvio al 4 marzo 1994 per prov- vedere sulle richieste istruttorie delle parti. Con ordinanza del 19 gennaio 1995, il pretore ha ammes- so la prova testimoniale dell'Amministrazione, che do- mandava di escutere il sottufficiale dei C.C. che ave- va sottoscritto i verbali d'accertamento e quella del- l'opponente, che aveva chiesto fossero sentiti gli au- totrasportatori dell'olio, che si contestava si fosse venduto alle ditte indicate come destinatarie di esso. La costituzione dell'Amministrazione ha quindi sanato la nullità della notifica, disposta dalla cancelleria e non dal privato, per cui non può di certo imputarsi a questo il mancato rispetto dei termini a comparire, che si è avuto in occasione della notifica fuori di- stretto nè la violazione dei termini per il deposito degli atti da parte dell'Amministrazione. Lo stesso Ministero, dopo la revoca dal pretore dell' ammessa prova testimoniale di controparte e la decla- ratoria di nullità dell'istruttoria svolta fino a quel momento, è stato rimesso in termini per detta prova e -7- ha chiesto l'escussione del verbalizzante, non avvenu- ta per omessa intimazione di questo a comparire. La rinotifica all'Ispettore delegato, pur se invalida perchè presso l'Avvocatura dello Stato, ha raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. e in data 4 dicembre 1993 si è costituita l'Amministrazione che ha irrogato la sanzione, cui competeva anche il diritto di articolare le prove necessarie a dimostrare la condotta fraudo- lenta dell'opponente, esercitato con la richiesta di escussione del verbalizzante. E' quindi da escludere la violazione di legge indicata nel ricorso, per essersi instaurato correttamente il contraddittorio ed avendo l'opposto ottenuto la rimes- sione in termini, per depositare i propri documenti e articolare la propria prova.
1. Si deduce poi violazione dell'art. 23 L. 689/81 e delle norme relative all'esame e alla valutazione del- le prove, con erronea, omessa e contraddittoria moti- vazione sul punto. Il pretore, rilevata la produzione di "vari documenti afferenti all'istruttoria del procedimento amministra- др tivo", ha escluso l'esibizione dei verbali di accerta- mento che erano nel fascicolo di parte, e ha ritenuto non probante la documentazione senza spiegarne le ra- gioni, rilevando il carattere apodittico dell'afferma- 氲 8 - zione di responsabilità del OC, per avere alcuni autotrasportatori affermato di aver portato l'olio di cui alle fatture mai esibite.
2.1. Il secondo motivo di ricorso non deduce valuta- zioni diverse delle risultanze istruttorie tra preto- re e ricorrente ma l'assunzione d'una prova orale re- lativa a fatture mai prodotte o contrastante con ver- bali di accertamento validi fino a querela di falso. Mentre il richiamo alle bolle di accompagnamento, cui fanno riferimento i testi, si giustifica perchè sui quantitativi di olio in esse indicati si basano le de- duzioni dei verbalizzanti sull'impossibilità di rice- verli dalle ditte destinatarie, il pretore precisa che il verbale è fidefaciente dei fatti accertati dai ver- balizzanti ma non delle deduzioni di questi e, quindi correttamente ha amesso la prova orale, per cui anche questo motivo di ricorso è infondato.
3. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2000. - consigliere estensoreA consiglie dup IL CANCELLIERE блыс Maria Di Nuzzo, DEPOSITATA IN 200INMATE Dr CameMaria Oggi, - 7 MAR 2001 IL CANCELLIERE AR Di Nuzzo