Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2013, n. 18442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 05/12/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2058
Dott. VITELLI CASELLA CA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 32145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
HI LU N. IL 15/02/1965;
avverso la sentenza n. 479/2011 TRIB. ANCONA SEZ. DIST. di SENIGALLIA, del 23/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LU VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca. RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona avverso la sentenza pronunziata in data 23 aprile 2013 dal Tribunale di Ancona - Sezione staccata di Senigallia con la quale HI CA fu dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, per aver guidato, in Senigallia il 3 maggio 2009, l'autocarro Mercedes tg. CE 126 PN, in stato di ebbrezza alcoolica accertato in g/lt. 1,70 - alla prima prova - ed in 1,77 gr./l - alla seconda - e per l'effetto, condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi QUATTRO di arresto ed euro 1.000,00; pena sostituita da 124 giorni di lavoro di pubblica utilità presso il Comitato provinciale di Perugia della Croce Rossa Italiana, con la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Lamenta il ricorrente l'omessa applicazione della confisca dell'autoveicolo, risultato di proprietà dell'imputato (come è detto nel capo di imputazione) benché obbligatoriamente prevista ex lege, attesa la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), in presenza di tasso etilico superiore a 1,5 gr./l.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 125 del 2008, in vigore dal 27 maggio 2008 (e quindi in vigore all'epoca del fatto: 3 maggio 2009) già prevedeva la confisca dell'autoveicolo appartenente a colui che si fosse reso responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico accertato in misura superiore a 1,5 gr./l. Nel caso di specie, a seguito delle due successive prove eseguite con l'etilometro, si accertò che l'imputato presentava un tasso alcoolemico superiore al suddetto limite di legge, come precisato in narrativa. La richiamata disposizione sancisce, ricorrendo detti presupposti, l'obbligatorietà dell'applicazione della confisca del veicolo. Tutto ciò premesso, essendo pacifica la proprietà in capo all'imputato del veicolo dallo stesso condotto all'atto della commissione del reato, come rimarca il ricorrente sulla base dell'enunciato del capo di imputazione, questa Corte, esulando dalla fattispecie qualsivoglia margine di discrezionalità, previo annullamento della sentenza impugnata in punto all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria,può direttamente disporre la confisca dell'autocarro targato CE126PN, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l) apparendo quindi superfluo far luogo al rinvio del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell'autocarro targato CE126PN; confisca che dispone. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014