Sentenza 30 giugno 1992
Massime • 1
Integra il reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 il porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo denunciata all'autorità di P.S. come arma da collezione, a nulla rilevando che l'agente sia titolare di licenza di porto d'arma. Ne consegue che legittimamente viene disposta, in tale ipotesi, la confisca dell'arma ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1992, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1992 |
Testo completo
Udienza in Camera REPUBBLICA ITALIANA
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 10-6-1992
↑ PENALE SEZIONE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente N. 3112 Dott. Francesco Pintus
Consigliere 1. Dott. Raffaele Di Rollo
->> REGISTRO GENERALE
2. >>> Lorenzo Carinci
Santo Belfiore Nf745/82 3. >>>
->>
Torquato Gemelli 4. >>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TO DI, nato a [...] ricorso proposto da
12 febbraio 1933, difeso di fiducia dall'Avv
Rocco Mangino del foro di Foggia:
la sentenza in data 2 febbraio 1992 delle avverso
Corte di Appello di Bari.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Santo Belfiore
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede the 18-Corte
A. Spinosi Roma
Svolgimento del processo Con sentenza in data 12 dicembre 1 1988, il Tribunale
di Foggia dichiarava TO DI colpevole del delitto di CU agli artt. 12 e 14 della legge
14.10.1974, n. 497. ed 81. CpV.. 697 C - P per avere illegalmente portato in luogo pubblico una pistola Smith e ES cal. 38 Special. matr
. 23165. carica con Sy Cartucce (capo d'imputazione 'a" ):
del delitto di cui all'art. 10. comma 9°, ed ultimo,
della legge 18.4.1975, 110, per ave re illegalmente detenuto n. 35 cartucce di diverso calibro per le armi di Cul è collezionista (capo d'imputazione "B"). In Foggia. il 13. 10.1988. Il
Tribunale riconosceva all'imputato le attenuanti generiche per il delitto di cui al capo 'A" anche l'attenuante di cui all'art. S della legge
895/67, e lo condannava alla pena di mesi q uattro di reclusione e f. 150.000 di multa per il delitto di
CU al capo d'imputazione 'A" ed alla pena di mesi otto di reclusione di £. 300.000 di multa per 11
delitto di cui al Capo d'imputazione B COSI
complessivamente. anni uno di reclusione e f.
450.000 di multa, oltre alla confisca di in quanto sequestro. Concedeva 1. benefici della o Sospensione i f
l e
B condizionale della pena della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
I l Tribunale motivava la decisione, osservando che la pistola 38 Special era stata denunciata come arma
quindi. non avrebbe potuto essere da collezione portata fuori dell'abitazione per USO di difesa che le munizioni parabellum rinvenute personale;
nell'abitazione dell'imputato non potevano essere
ritenute comprese nella denuncia in data 1.3.1971,
trattandosi di cartucce per arma da guerra delle quali la detenzione è assolutamente vietata.
In seguito ad impugnazione dell'imputato. la Corte
di Appello di Bari, con sentenza 6 febbraio 1992.
dichiarava non doversi procedere a carico del TO
perche 1 reati ascrittigli S1 erano estinti per
effetto dell'amnistia concessa con D. P. R. 12
aprile 1990. n x 75,
AvverSO tale sentenza proponeva ricorso il difensore del TO, deducendo quattro motivi.
Motivi della decisione
1 ) Con il primo motivo il ricorrente deduce 13
della legge penale. sostenendo che Violazione
1 imputato era ed e titolare di licenza di porto di pistola;
che detta arma (anche se fa parte di una m o collezione) può essere portata da chi sia titolare r f l e
B 4
di licenza di porto di arma: che pertanto. il dichiaratoreato che 13 Corte di Appello aveva estinto per amnistia non sussisteva. Il motivo @ infondato. Invero. il giudice di merito ha.accertato che l'amputato portava la pistola Smith
ES di cui a] capo d'imputazione "A" a bordo
della SUB autovettura che la detta pistola era carica con cartucce. E, quindi, correttamente ha
ritenuto che 1'imputato portasse la detta arma in luogo pubblico per difesa personale. E anche pacifico che la detta arma era Stata
denunciata dall'imputato esclusivamente Come arma da collezione. Conseguentemente. il porto IM luogo pubblico della detta arma per difesa personale deve essere ritenuto illegale integra gli estremi del reato di cui agli artt. 12 14 della legge 14
ottobre 1974. m. 497.
Infatti, i detti articoli puniscono la condotta di chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi, le muniziono. ecc. ivi indicati. senza alcuna specificazione 1 n ordine alla illegalità penalmente sanzionata. Ne conseque che rientra nella previsione dell'art.
B soggetto della relativa licenza. ma munito non di anche quello di un arma da collezione da parte di
soggetto munito di licenza di porto d'armi.
ricorrente deduce che. 2°) Con il secondo motivo il nonostante che avesse chiesto l'assoluzione per
insussistenza del reato. la Corte di Appello non
SU tale punto. In via subordinata aveva motivato sostiene che al massimo avrebbe dovuto essere
ravvisata la violazione della licenza di collezione e, quindi, una contravvenzione agli artt. 9 e 17 del
T.U.L.P.S..
Il motivo infondato. nellaInvero. sentenza
impugnata si legge: "ritenuto che non ricorrono le condizioni per pronunziare l'assoluzione nel
espressione. estremamente merito". Tale certamente sintetica (ma sufficiente per la motivazione di una
1 sentenza di non doversi procedere per essere 1 reati estinti per intervenuta amnistiax pronunciata in sentenza di condanna di grado di appello. dopo una esprime che la Corte di primo grado) chiaramente
Appello ha condiviso la qualificazione giuridica data ai fatti (pacifici) dal giudice di primo grado. quanto detto a proposito del primo motivo
Comunque,
di ricorso esclude che nei fatti Dossa essere n o i ravvisata la contravvenzione di agli cul artt. 9 f l e
B 17 del T.U.L.P.S..
3 ) Con terzo motivo il ricorrente sostiene che che 1'arma era lecitamente detenuta ed essendo
1'imputato 1 m di licenza di porto di pistola. l'arma non avrebbe potuto essere
confiscata.
Il motivo infondato. Invero. poiche fatti di cui si tratta integravano gli estremi dei reati contestati all'imputato. obbligatoria la confisca ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio
1975. n. 152
4 ) Con il quarto motivo 11 ricorrente sostiene che anche per la detenzione delle munizioni la Corte di
Appello avrebbe dovuto assolverlo, ricorrendo nella
Specie 1 errore scusabile, avendo 1'imputato denunciato sin dal 1972 quelle cartucce per pistola e non avendogli il Questore ingiunto di consegnarle
ง. ก sequito all'entrata in vigore della legge
110/75.
I l motivo e infondato. Invero. le munizioni rinvenute nell'abitazione dell'imputato barabellum munizioni per arma da guerra: e. quindi, 13 sono loro detenzione e vietata.
Consequentemente, non $1 vede come 1'imputato n o
i f potesse. ritenere lecita la detenzione delle dette l e
B munizioni 3 come 10 stesso Dotesse essere assolto
da tale imputazione.
Da quanto sopra detto risulta che "non ricorrevano condizioni per pronunziare l'assoluzione nel come. appunto 51 legge nella motivazione merito"
della sentenza della Corte di Appello, che
applicato 1'amnistia ha concessa concorrettamente
12 aprile 1990. 门 75, in relazione ad D. R =P +
entrambe le imputazioni ascritte al ricorrente.
Pertanto. il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 C. P..P. al rigetto del alricor so consegue 1 a condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Cosi deciso in Roma. nella Camera di consiglio del 30 giugno 1992.
Il Presidente Il Consigliere est.
(Francesco Pintus) (Santo Belfiore) Free Pirtis Sante Belfiore
IL COLLABORATORE DI CANCELLERA DEPOSITATA IN CANCELLERIA Battista nesenzo
15 OTT 1992
LGANGELLERENCELLER COLLABORATORE ANCELLERA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 12 sopra citato qualunque illegalità del porto r o i dell'arma: e. quindi, non soltanto il porto da parte f l
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