CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza;
udito il difensore, AVV. FRANCESCO ROSSINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P IN Penale Sent. Sez. 3 Num. 5900 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/09/2022 7802/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. NG VI ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/06/2020 della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza del 04/07/2014 del Tribunale di Brescia, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 28/09/2017, perché estinto per prescrizione. 1.1.Con unico motivo deduce la nullità della sentenza perché pronunciata "de plano", in sede pre-dibattimentale e senza l'intervento necessario dell'imputato, in violazione degli artt. 129, comma 2, e 178, lett. c), cod. proc. pen.; allega il proprio interesse a una pronuncia di assoluzione nel merito indicando (e producendo) gli atti dai quali emerge la prova della propria innocenza. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a Corte di cassazione nel risolvere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulla seguente questione: «se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione o debba dare prevalenza alla causa estintiva del reato», con sentenza Sez. U, n. 28594 del 27/04/2017, Iannelli, ha affermato i seguenti principi di diritto: «nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Rv. 269809); nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempre che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Rv. 269810)»; 3.2.spiegavano le Sezioni Unite che la pronuncia "de plano" non può certamente essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555) (...) Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). Il contraddittorio tra le parti ha valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, ed è il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile»; 3.3.sennonché, precisava la sentenza, occorre misurarsi con il principio stabilito da Sez. U, n. 17179 del 2002, Conti, Rv. 221403, che richiama il conforme arresto di Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511, secondo il quale «il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio»; 2 3.4.11 punto, dunque, rimaneva l'interesse dell'imputato alla rimozione del provvedimento e alla prosecuzione del processo nello "status quo ante", questione della quale si sarebbe fatta carico la Corte costituzionale;
3.5.con sentenza n. 111 del 05/04/2022, infatti, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
3.6.secondo il Giudice delle leggi, nel processo penale è essenziale il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, afferma la Corte costituzionale, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito;
3.7.a prescindere, dunque, dalla fondatezza della prospettazione, in questa sede, dell'interesse a una pronuncia di proscioglimento nel merito (prospettazione inevitabilmente supportata da allegazioni fattuali), è l'adozione stessa del modulo procedimentale non partecipato che rende la decisione inutiliter data con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza;
udito il difensore, AVV. FRANCESCO ROSSINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P IN Penale Sent. Sez. 3 Num. 5900 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/09/2022 7802/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. NG VI ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/06/2020 della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza del 04/07/2014 del Tribunale di Brescia, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 28/09/2017, perché estinto per prescrizione. 1.1.Con unico motivo deduce la nullità della sentenza perché pronunciata "de plano", in sede pre-dibattimentale e senza l'intervento necessario dell'imputato, in violazione degli artt. 129, comma 2, e 178, lett. c), cod. proc. pen.; allega il proprio interesse a una pronuncia di assoluzione nel merito indicando (e producendo) gli atti dai quali emerge la prova della propria innocenza. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a Corte di cassazione nel risolvere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulla seguente questione: «se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione o debba dare prevalenza alla causa estintiva del reato», con sentenza Sez. U, n. 28594 del 27/04/2017, Iannelli, ha affermato i seguenti principi di diritto: «nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Rv. 269809); nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempre che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Rv. 269810)»; 3.2.spiegavano le Sezioni Unite che la pronuncia "de plano" non può certamente essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555) (...) Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). Il contraddittorio tra le parti ha valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, ed è il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile»; 3.3.sennonché, precisava la sentenza, occorre misurarsi con il principio stabilito da Sez. U, n. 17179 del 2002, Conti, Rv. 221403, che richiama il conforme arresto di Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511, secondo il quale «il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio»; 2 3.4.11 punto, dunque, rimaneva l'interesse dell'imputato alla rimozione del provvedimento e alla prosecuzione del processo nello "status quo ante", questione della quale si sarebbe fatta carico la Corte costituzionale;
3.5.con sentenza n. 111 del 05/04/2022, infatti, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
3.6.secondo il Giudice delle leggi, nel processo penale è essenziale il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, afferma la Corte costituzionale, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito;
3.7.a prescindere, dunque, dalla fondatezza della prospettazione, in questa sede, dell'interesse a una pronuncia di proscioglimento nel merito (prospettazione inevitabilmente supportata da allegazioni fattuali), è l'adozione stessa del modulo procedimentale non partecipato che rende la decisione inutiliter data con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21/09/2022.