Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
L'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di cui all'art. 13, tredicesimo comma, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data d'entrata in vigore del Trattato d'adesione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2008, n. 23557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23557 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
23557 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/06/2008
SENTENZA
N. 988108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 012198/2008 11 2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
4.Dott. CORRADINI GRAZIA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
Ле sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di TRIESTE
nei confronti di:
1) AN LA N. IL 06/03/1982
avverso SENTENZA del 01/03/2007
TRIBUNALE di GORIZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
а
che ha concluso per civile, 1 Avv.Udito, per la parte civile, 1/ Avv.
Udit i difensor Avy. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.3.2007 il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica ha assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato BU CL, cittadino romeno, dal reato di cui all'art. 13, comma 13, del D. Lgs. N. 286 del 1998, così come sostituito con legge n. 271 del 2004, perché, dopo essere stata espulso in data 15.10.2002 con decreto del Prefetto di Brindisi, faceva rientro nel territorio italiano senza munirsi della speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, venendo colto in Gorizia il 3.11.2004.
Il Tribunale ha ritenuto che l'ingresso della Romania, paese di origine dell'imputato, nell'Unione Europea a far data dal 1.1.2007 facesse cessare la qualità di extracomunitario in capo allo stesso e quindi, modificando una fonte normativa integrativa del precetto penale, facesse venire meno la applicabilità nel caso concreto della norma incriminatrice per il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 del C.P.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge in data
14.1.2008 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste rilevando che il caso era estraneo alla applicabilità dell'art. 2 del C.P. poiché l'ingresso della Romania nella UE non modificava la norma penale né faceva venire meno la rilevanza penale dei fatti già posti in essere, rilevando soltanto per le condotte poste in essere dopo il 1.1.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A seguito dell'ingresso nella Unione Europea di diversi paesi dai quali provengono soggetti immigrati in modo massiccio in Italia si è posto già da diversi anni il problema della punibilità attuale come reato delle condotte di violazione di disposizioni del T.U. sulla immigrazione da parte di coloro che oggi non sarebbero più "stranieri" ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 286 del
1998, ma che avevano commesso la condotta quando erano ancora "stranieri”.
Pur non essendovi stato sostanziale contrasto giurisprudenziale in quanto tutte le decisioni intervenute da parte della Suprema Corte sono state nel senso della persistenza della punibilità delle condotte pregresse, la soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite nel contrasto fra le due tesi dottrinarie che vogliono, da un lato, inquadrare l'operatività delle fonti extrapenali nell'ambito dei presupposti della condotta, escludendo che esse vengano incorporate nella norma incriminatrice e che la loro modificazione possa, così, fare venire meno il disvalore inerente all'illecito penale precedentemente posto in essere ed in conseguenza determinare una situazione riconducibile alla abolitio criminis, e, da altro lato, ricondurre anche le modifiche "mediate" della legge penale nel regime regolato dall'art. 2 del C.P. sul presupposto che nel campo di applicazione della norma incriminatrice esplicano diretta
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е сви incidenza tutte quelle fonti normative che contribuiscono a concretare il contenuto del precetto penale e la cui modificazione si riflette sulla ampiezza della fattispecie e sul disvalore del fatto.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 27 settembre 2007, hanno ora risolto la questione nel senso che permane la punibilità per i comportamenti in violazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione tenuti dai cittadini rumeni prima dell'ingresso della Romania nella UE;
ed a tale orientamento questo collegio ritiene di adeguarsi per l'assorbente rilievo che, pur essendo ormai prevista la libera circolazione nell'ambito dei paesi della Comunità Europea dei cittadini rumeni, a fare data dal 1 gennaio
2007, cosicché oggi tali cittadini non avrebbero alcuna necessità di entrare o trattenersi clandestinamente in Italia, essendo cittadini europei che hanno diritto di movimento dell'area comune europea, non è peraltro cessata la antigiuridicità della pregressa condotta di violazione dell'ordine di allontanamento a seguito di espulsione ovvero di reingresso dopo tale ordine, che tale resta per il periodo in cui vigevano tali divieti a seguito di espulsione.
Non è infatti intervenuta alcuna legge che abbia modificato la fattispecie criminosa così depenalizzando la precedente condotta poiché la norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifica del Trattato di adesione all'Unione Europea, al pari della ratifica di altri analoghi
Trattati che hanno negli anni più recenti interessato l'ingresso nella Unione Europea di numerosi nuovi paesi, non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all'art. 2, comma 2, C.P., né come elemento esterno che ridisegni la fattispecie penale del favoreggiamento della immigrazione clandestina che tale resta in relazione a tutti i soggetti che abbiano la qualifica di cittadini di stati non appartenenti alla
Unione Europea, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 289.
Tale qualifica viene certamente in considerazione ai fini della applicazione della norma penale di cui si tratta, ma solo nel senso che costituisce un presupposto della condotta che può riflettersi sulla rilevanza penale del fatto concreto, senza invece concorrere a delineare il precetto penale di cui alle diverse disposizioni del T.U. sull'immigrazione il quale è rimasto inalterato con tutto il suo contenuto offensivo.
Nel caso di adesione del paese di appartenenza della vittima del fatto alla U.E., successiva alla violazione della norma incriminatrice, si tratta quindi, ad avviso di questo Collegio, di vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento normativo di adesione del nuovo paese
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се all'UE, limitatamente ai casi che possono rientrare nel nuovo provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (v. Cass. sez. 3 n. 5457 del 1999, Rv. 213565; Cass. sez. VI, 16 dicembre 2004 n. 9233, Buglione, con riguardo all'analogo caso della Lettonia, la cui partecipazione all'UE è stata ratificata con legge 24 dicembre 2004 n. 9233; Cass. sez. 1, 11.1.2007, Ferlazzo, relativamente allo sfruttamento della immigrazione clandestina di cittadini polacchi prima del 2004, data in cui la Polonia è entrata a fare parte dell'UE e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 29.9.2007).
Il richiamo all'art. 2 del C.P., operato dalla sentenza impugnata, non rileva in definitiva nel caso in esame poiché il fatto continua a costituire reato conservando, nella previsione legislativa, tutto il proprio disvalore (v. Cass. sez. 3 n. 5457 del 1999, Rv. 213565 ).
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, a norma dell'art. 623, lett. d), C.P.P., per erronea applicazione della legge penale, con rinvio per il giudizio al giudice competente per l'appello, a norma dell'art. 569, comma 4, C.P.P. Si tratta infatti di ricorso proposto dal
Pubblico Ministero, a norma del comma 1 dell'art. 569 C.P.P., volutamente per saltum, per sola violazione di legge, in data 14.1.2008, dopo che è stata ripristinata la possibilità per il
Pubblico Ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007.
Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2008.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Severo Chieffi
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
11 GIU 2008
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