Sentenza 9 giugno 1998
Massime • 1
In tema di notifiche, la regola fondamentale è quella che, fuori dell'ipotesi della consegna materiale dell'atto nelle mani del destinatario, la ritualità delle forme sostituisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, nella procedura di convalida dell'arresto o del fermo, il primo avviso al difensore di fiducia dell'imputato va effettuato nello studio professionale del medesimo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto nullo l'avviso effettuato ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen. nell'abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/1998, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. De Aloysio Ugo Presidente del 9/6/1998
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " Malzone Ennio " N. 1826
3. " TA RA " REGISTRO GENERALE
4. " De RA IT NO " N. 15444/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Proc. Rep.ca presso Tribunale Firenze nei confronti di FR AL;
avverso la ordinanza 30.3.98 tribunale del riesame di Firenze, dichiarativa di inefficacia dell'ordinanza GIP stesso tribunale, applicativa della misura cautelare in carcere;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita in udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Ennio Malzone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore e avv. Arrigò del Foro di Roma,
Osserva
FR AL, tratto in arresto dal CC di Firenze in data 9.1.98, nominò immediatamente quale suo difensore di fiducia l'avv. Antonio Pellegrino del Foro di Roma. La stessa notte fra il 9 e 10 gennaio 98 la p.g. cercò di rintracciare il difensore sulla utenza cellulare dello stesso, senza riuscire a mettersi in comunicazione. L'udienza di convalida venne fissata per le ore 10 del 12.1.98 e furono fatti due tentativi di avviso al difensore a sensi dell'art.149 cpp, entrambi, però, presso l'abitazione dello stesso in via La
Sila n. 14: il primo alle ore 15 di sabato 10 gennaio 1998 senza che il telegramma fosse recapitato, in quanto sul citofono dello stabile non era indicato il nome dell'avvocato difensore e il portiere era assente;
il secondo, preceduto dall'avviso telefonico e completato con la consegna del telegramma, avvenuto alle ore 10 del 12.1.98, vale a dire alla stessa ora dello stesso giorno in cui si teneva l'udienza di convalida.
Il giudice del riesame ha ritenuto la nullità dell'udienza di convalida, per omesso avviso al difensore, e, conseguentemente, la nullità dell'interrogatorio dell'imputato, sia in ragione dell'intempestività dell'avviso sia perché non preceduto dal tentativo dell'avviso presso lo studio professionale del medesimo. Ricorre per cassazione il Proc. Rep.ca presso detto tribunale, per violazione degli artt. 391, comma 2^, 97, comma 4^, cpp., sul riflesso che l'attività del GIP, ai fini dell'avviso al difensore dell'udienza di convalida, è sorretta dal principio della libertà della forma e non è vincolata dalla preventiva ricerca del difensore presso il suo studio professionale, in quanto l'attività del GIP deve contemperarsi con le due opposte esigenze di avvisare il difensore in tempo utile per farlo partecipare all'udienza e di mettere il giudice nella condizione di verificare nei termini la sussistenza dei presupposti dell'arresto.
Il ricorso è infondato. La regola fondamentale che governa l'istituto delle notificazioni è quella che, fuori dell'ipotesi di consegna materiale dell'atto nelle mani del destinatario, la ritualità delle forme sostituisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario del medesimo.
E proprio per assicurare la ritualità delle forme, nell'ipotesi di pluralità delle forme sopperisce il principio di gradualità delle medesime, nel senso che è possibile passare alla successiva modalità di esecuzione quando non è possibile applicare la precedente.
Orbene, nel caso in esame, il primo avviso al difensore andava fatto presso il suo studio professionale, perché trattandosi di un avvocato iscritto all'atto del circondario, l'indicazione del suo studio professionale ha la stessa efficacia dell'elezione di domicilio ai fini processuali, tant'è che a norma dell'art. 65 disp. att. cpp. Il difensore non iscritto all'albo circondario, ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso la causa, deve comunicare il proprio domicilio ed eleggerlo per la fase delle indagini preliminari.
Vero è che il problema non si pone qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ma se non vi è prova al riguardo, l'irregolarità della forma va valutata a supporto della mancata conoscenza dell'atto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998