Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 45217
CASS
Sentenza 25 settembre 2013

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un armadio blindato, era stata affermata in base alle dichiarazioni di un teste qualificato ed alle particolari modalità di custodia).

Commentario1

  • 1Detenzione abusiva di armi art. 697 c.p.
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    La detenzione abusiva di armi è disciplinata dall'art. 697 c.p., norma che insieme alla fabbricazione ed alla vendita ambulante di armi, apre il titolo I del libro IV del codice penale rubricato “Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti conto la vita e l'incolumità individuale”. La norma prevede una disciplina generica che contempla nella locuzione armi non solo quelle da fuoco, come pistole o fucili, ma anche armi da taglio, bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti o anche i gas asfissianti o accecanti come da richiamato art. 704 c.p. La giurisprudenza sulla definizione dei armi, è intervenuta nel 1988[1] precisando ed andando ad equiparare, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 45217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45217
Data del deposito : 25 settembre 2013

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