Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l'efficienza delle cartucce, detenute dall'imputato all'interno di un armadio blindato, era stata affermata in base alle dichiarazioni di un teste qualificato ed alle particolari modalità di custodia).
Commentario • 1
- 1. Detenzione abusiva di armi art. 697 c.p.Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
La detenzione abusiva di armi è disciplinata dall'art. 697 c.p., norma che insieme alla fabbricazione ed alla vendita ambulante di armi, apre il titolo I del libro IV del codice penale rubricato “Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti conto la vita e l'incolumità individuale”. La norma prevede una disciplina generica che contempla nella locuzione armi non solo quelle da fuoco, come pistole o fucili, ma anche armi da taglio, bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti o anche i gas asfissianti o accecanti come da richiamato art. 704 c.p. La giurisprudenza sulla definizione dei armi, è intervenuta nel 1988[1] precisando ed andando ad equiparare, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 45217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45217 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 25/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1312
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 4893/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
MP AT TÒ N. IL 30/01/1952;
inoltre:
MP AT TÒ N. IL 30/01/1952;
avverso la sentenza n. 500144/2012 TRIB. SEZ. DIST. di TROPEA, del 13/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal MP e per accoglimento del ricorso del PROCURATORE GENERALE, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vibo Valentia - sezione distaccata di Tropea, con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2012 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato MP VA TÒ, negate al prevenuto le attenuanti generiche in considerazione dei suoi precedenti penali, alla pena di Euro 300,00 di ammenda, con pena sospesa e non menzione della condanna, siccome colpevole del reato previsto e punito dall'art. 697 cod. pen., a lui contestato perché, senza licenza dell'Autorità, deteneva 14 cartucce di uso comune, calibro 12, fatto accertato in Nicotera, il 10 aprile 2009. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto impugnazione:
- il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro - con atto di appello in data 18 ottobre 2012, qualificato dall'adita Corte territoriale, come ricorso per cassazione - censurando l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa confisca delle cartucce caricate a panettoni detenute dall'imputato, trattandosi di disposizione obbligatoria in caso di condanna dello stesso;
- l'imputato, per il tramite del suo difensore avvocato Giovanni Vecchio, denunziando:
- con il primo motivo di gravame, la mancanza di motivazione, ritenuta indispensabile ex art. 546 c.p.c., lett. c), in merito alla mancata adozione di perizia sul materiale sequestrato, richiesta dalla difesa in sede di conclusioni, in quanto prova decisiva, essendo emerso in sede di "prova a carico" che non risultava compiuto alcun accertamento tecnico al fine di verificare se le cartucce detenute contenessero effettivamente polvere esplosiva;
- con il secondo motivo, per illogicità della motivazione, relativamente all'omessa concessione delle attenuanti generiche, nel senso che, anche volendo ritenere adeguatamente motivato il diniego delle generiche in forza del mero richiamo ai precedenti penali del prevenuto, tale decisione si rileva, però, contraddittoria ed illogica con riferimento alla concessione dei doppi benefici, non spiegando la sentenza impugnata perché l'esistenza di un precedente è stata ritenuta condizione ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche ma non un ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che mentre l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento, quella proposta nell'interesse dell'imputato è invece basata su motivi non specifici o comunque manifestamente infondati, e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
2. Con riferimento all'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, è sufficiente qui ricordare che in base al combinato disposto degli art. 240 c.p., comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 e L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 la confisca deve essere disposta per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma - o dell'oggetto atto ad offendere - a persona estranea al reato, sicché, laddove tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca, (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010 - dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532, e con riferimento alla sentenza di applicazione della pena, Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013 - dep. 12/03/2013, P.G. in proc. Morrone e altri, Rv. 255160).
3. Quanto poi all'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato, va anzitutto osservato, relativamente al primo dei motivi dedotti in ricorso, che l'espletamento di una perizia per accertare l'efficienza e concreta utilizzabilità delle cartucce ritrovate dalla polizia giudiziaria all'interno di un armadio blindato in sede di esecuzione di un decreto di ritiro delle armi detenute dal MP, era stata avanzata dalla difesa del ricorrente - in base a quanto è dato desumere dalla formulazione del ricorso e dalla sentenza impugnata - per la prima volta, in sede di conclusioni, ma non già a ragione di una specifica deduzione del prevenuto, rimasto invece contumace, secondo cui le stesse dovevano ritenersi inutilizzabili in quanto prive di polvere esplosiva, ma in considerazione del rilievo che non risultava espletata alcuna attività istruttoria al fine di verificare tale dato.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che nessun effettivo vizio motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata per avere il primo giudice omesso di motivare non già sull'attendibilità di una prova contraria come sostenuto dal ricorrente con riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ma su di una richiesta istruttoria (espletamento di una perizia), formulata soltanto all'esito del dibattimento e per finalità palesemente esplorative, disattesa con motivazione implicita, che ha verosimilmente tenuto conto delle modalità di conservazione delle cartucce (all'interno di un armadio blindato) e dell'assenza di specifiche allegazioni dell'imputato (relative all'anno di fabbricazione delle cartucce) astrattamente idonee a far desumere un possibile loro deterioramento. Al riguardo, invero, è decisivo rammentare che il costante insegnamento di questa Corte regolatrice (in termini, Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982 - dep. 29/05/1982, GRIMALDI, Rv. 154009; Sez. 1, n. 5303 del 09/03/1988 - dep. 30/04/1988, COMPAGNONI, Rv. 178281) è nel senso di ritenere che ai fini dell'accertamento dell'efficienza o inefficienza di un'arma - ma il principio conserva validità anche con riferimento alle munizioni - non è necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, così come avvenuto, nel caso di specie, in cui la efficienza delle cartucce risulta affermata in base alla dichiarazione di un teste qualificato e dalle modalità di custodia delle cartucce.
3.1 Quanto poi al diniego delle generiche, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione impugnata ove si consideri che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione sul punto, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (così ex multis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell'11/10/2004 - 25/1/2005, Alba, riv. 230691); obbligo di motivazione che nel caso in esame deve ritenersi assolto, avendo il giudice di merito fatto riferimento all'esistenza di precedenti penali.
Nè il ricorrente può fondatamente dolersi per avergli il giudice di merito, di contro, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, anche perché nessun apprezzabile profilo di contraddittorietà è ravvisabile in tale specifica statuizione rispetto a quella impugnata, ove si consideri che la concessione delle attenuanti generiche risponde all'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, nel caso specifico ritenuta congrua, mentre l'elargizione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, rispondono a finalità di prevenzione speciale e rieducazione del reo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille/00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca delle munizioni, che dispone.
Dichiara inammissibile il ricorso di MP VA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013