Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, latitanza) cui segua per legge la notificazione di tutti gli atti processuali mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2009, n. 28010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28010 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
280 10 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/06/2009
SENTENZA
N.1219 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. DE ROBERTO GIOVANNI
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"I N. 009952/2009 2.Dott.COLLA GIORGIO
" 3. Dott. FAZIO ANNA MARIA
4.Dott.CITTERIO CARLO IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da ±
N. IL 15/05/1964 1) AN DA
N. IL 02/01/1941 2) MU PE
N. IL 28/10/1965 3) AV IO
N. IL 18/01/1974 4) OV AT PA
5) MP AN N. IL 29/10/1968
avverso SENTENZA del 26/06/2008
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
SERPICO FRANCESCO;
Udito il PG in sede in persona del Dr.C.DI CASOLA che ha concluso per:dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati sub I),2),
3 e 4) e rigettarsi il ricorso dell'imputato sub 5);
Udito l'Avv.G.ARICO', quale sostituto dell'Avv.F.BOSCO nell'interesse di AR Ioan, che ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
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0 S S E R V A
Sull'appello proposto, tra gli altri,dagli imputati di cui in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 21-6-2007 che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di concorso in violazione della legge sugli stupefacenti ex artt. IIO cp.,73 e 80 DPR 309/90 loro rispet- tivamente ascritti, condannandoli alle pene rispettivamente ritenute di giustizia,la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26-06-2008, rigettate in via preliminare le eccezioni proposte dalla difesa di Clampa- ru ed accolta la richiesta di cui all'art.599 cpp. con rinuncia ad ogni altro motivo di appello da parte della difesa di AN,in parziale rifor- ma del giudizio di Iˆ grado, concesse all'AN le attenuanti generiche, determinava la peba a suo carico nei termini concordati tra le parti, riteneva per l'AV 1'ipotesi del tentativo, ritenuta la continuazione con fatti di cui alla sentenza del GIP di Milano del 14-10-03 per l'OV, rideterminava nei confronti dei predetti imputati la pena come da disposi- tivo, confermando nel resto l'impugnata sentenza, segnatamente nei confronti di MU e MP.
Avverso tale decisione gli anzidetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a rispettivi motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
AN:
Violazione dell'art.606 co.I^ lett.e) in relazione agli artt.125 co.3" e
546 co.I^ lett.e) cpp. per mancanza di motivazione in ordine alla sussi- stenza del fatto%3B
UZ UP :
Violazione dell'art.606 lett.b) cpp. per inosservanza o erronea applicazio- ne della legge penale, in punto di responsabilità dell'imputato non compro- vatamente nè accertata nè configurabile in difetto di riscontri anche ogget-
tivi;
AV:
I) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.e) in relazione all'art.546 co.I^ lett.
e) cpp. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di -3-
comprovati elementi di responsabilità in ordine ai fatti contestati,con inammissibile inversione dell'onere della prova da parte dell'accusa;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.81 cpv cp., IIO cp. e 73 DPR
309/90 in relazione all'art.606 co.I^ lett.b) cpp. in punto di inidoneità degli indizi a costituire elementi di prova;
omessa valutazione delle ri- sultanze processuali;
insussistenza dell'elemento soggettivo;
3) Omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.415 bis cpp.-violazione del diritto di difesa con nullità del decreto di citazione a giudizio, del procedimento e della sentenza, stante la violazione dell'art.606 co.I^ lett.c) cpp.;
OV:
I) Violazione dell'art.506 co.I^ lett.b) ed e) cpp. in relazione all'art.81 co.2 cp., avendo il giudice di merito erroneamente assunto-quale violazione più grave-quella di cui al capo 38) del procedimento in corso, quando pacifi- camente più gravi sono i fatti di cui alla sentenza definitiva con i quali
è stata ritenuta la continuazione;
2) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.c) in relazione all'omessa citazione dell'imputato ex art.179 cpp.per notifica degli atti con attribuzione della qualifica di latitante, nonostante non esistesse provvedimento ad hoc, indispe sabile per tale stato agli effetti della ritualità delle notifiche degli atti processuali;
MP:
I) Violazione dell'art.606 lett.c) cpp. per inosservanza di norme processua- li stabilite a pena di nullità nella parte in cui l'impugnata sentenza non ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini,dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio;
2) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.c) cpp/ nella parte in cui l'impugnata sentenza non ha dichiarato la nullità degli atti notificati all'imputato in quanto non tradotti nella lingua a lui comprensibile(tra cui l'estratto della sentenza contumaciale
, di Iˆ e 2° grado); ву -4-
3) Violazione dell'art.606 lett.c) cpp. nella parte in cui l'impugnata sen- tebza ha riconosciuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche autoriz-
zate con decreto del GIP del 18-10-01 e 20-II-OI a seguito di richiesta del PM;
4) Violazione dell'art.606 lett.e) cpp. per mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza ha confermato, senza motivare la sentenza di Tˆ grado che si ri-
tiene, in ogni caso, illogica e contraddittoria;
5) Violazione dell'art.606 lett.b) cpp. per inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in viola- zione dell'art.606 lett.e) cpp. nella parte in cui l'impugnata sentenza non ha concesso all'imputato le attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cp.
(di cui si chiede, peraltro, il riconoscimento nella massima estensione);
6) Violazione dell'art.606 lett.e) cpp. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'impugnata sen- tenza ha ritenuto congrua la pena inflitta all'imputato.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che i ricorsi di AN,MUIZUP,
AV e OV vadano dichiarati inammissibili,con conseguente condanna di ciascuno dei predetti ricorrenti alla somma equitativamente determinata in Euro 1.500,00= alla cassa delle ammende.
Ed invero, il ricorso dell'AN deduce un motivo di censura manifesta-
mente infondato,posto che l'imputato ha concordato,ex art.599 cpp.,la misu- ra della pena.con rinuncia ad ogni altro motivo di appello e la Corte ter- ritoriale meneghina ha disposto in conformità di tale richiesta (cfr.fol.
16), concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena principale e quella accessoria nei termini concordati, fermo restando che va correttamen-
se esclusa ogni ipotesi di non punibilità ex art. 129 cpp., avuto riguardo agli incontestabili elementi accusatori emersi a carico dell'imputato e
1otivatamente evidenziati già in sentenza di I grado per i capi 4 e 5
lell'imputazione.
el pari manifestamente infondati i motivi dedotti con il ricorso del
UZ UP, posto che, a prescindere da non isolati riferimenti in mero unto di fatto.la denunciata violazione di legge è ampiamente smentita al corretto.esaustivo e motivato argomentare del giudice di Appello conferma della condanna di Iˆ grado (cfr.foll.20 e 21 sentenza impugnata). -5-
Quanto al ricorso dell'AV, trattasi di censure manifestamente infon- date e,quanto a quelle sub I) e 2), non immuni da inammissibili riferimenti in mero punto di fatto.
A smentita delle doglianze dedotte in punto di vizio di violazione di leg-
ge e difetto di motivazione.la Corte territoriale meneghina ha fatto cor-
retto e buon governo delle risultanze processuali in ordine al capo I2 ( per il quale è stato altrettanto correttamente ritenuta l'ipotesi del tentative)
e per il capo 17 ; a comprovata conferma di quanto già motivatamente dedot- to dal giudice di Iˆ grado (cfr.foll.18 e 19 sentenza impugnata).
L'eccezione in rito è del tutto tardiva.come già correttamente e motivata- mente rilevato in sentenza (cfr. fol .14 ),fèrmo restando che non trattasi di questione determinante nullità assoluta insanabile,bensi a solo regi-
me intermedio e,come tale,non tempestivamente dedotta ex art.491 cpp.
Anche il ricorso dell'OV è manifestamente infondato, posto che alla censura, peraltro non specifica,del motivo sub I),l'impugnata sentenza ha offerto corretta, logica e motivata risposta a fol.17, anche agli effetti di altrettanto motivate ragioni in merito alla valutazione del fatto più grave, come riferimento quoad poenam, in relazione ai fatti di cui ai capi
26) e 38).
La doglianza sub 2) non risulta dedotta con i motivi di appello, il che rende irricevibile la censura in questa sede.
Passando all'esame del ricorso del MP, trattasi di gravame infondato e,come tale,va rigettato.
Le censure in rito sub I) e 3),trovano esaustiva, corretta e motivata rispo- :
sta nell'impugnata sentenza a supporto delle ragioni di reiezione delle stesse.con richiamo, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa
Corte di legittimità (cfr.foll.14 e 15).
L'eccezione sub 2) è infondata, posto che la corretta pronuncia di soggetto latitante e come tale, soggetto al regime "speciale di notifica atti", comporta l'altrettanta corretta conclusione cui è pervenuta la Corte ter- ritoriale milanese (cfr.foll.14 e 15).
Al riguardo giova ribadire il principio di diritto, già enunciato da questa
Corte di legittimità (cfr.Cass.pen.47550 Sez.VI,13-9-07, Boka), secondo cui se lo straniero, come nella specie.si ponga in una condizione processuale -6-
(latitanza) in cui tutti gli atti debbono essere notificati mediante conse- gna al suo difensore non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della mancanza di traduzione degli atti (che pertanto non de- ve essere eseguita)non rimanendo "aggredito" il vero nucleo della garanzia oggetto della tutela , che deve essere assicurata nei casi di effettività
della lesione dell'interesse protetto.
Del pari infondato il motivo attinente l'asserito vizio di motivazione dedotto sub 4), posto che come risulta dal testo dell'impugnata sentenza
(cfr.fol.22),si à offerta esauriente, logica e corretta risposta motivazio, nale alle ragioni di una incontestabile convergenza probatoria di signific tivo spessore, a supporto della ribadita condanna dell'imputato in relazion all'allarmante episodio sub capo 30).
I motivi sub 5) e 6) sono manifestamente infondati e,come tali, inammis- sibili,posto che la valutazione della sussistenza e concedibilità delle attenuanti (nella specie quelle generiche ex art.62 bis cp.) e la misura del trattamento sanzionatorio afferiscono la sfera del potere discreziona- le del giudice di merito,come tale, insindacabile in questa sede di legitti mità, se, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivato (cfr.fol.
23 sentenza impugnata).
In conclusione, i ricorsi dei primi quattro ricorrenti di cui in epigrafe vanno dichiarati inammissibili con condanna per ciascuno alla somma equita tivamente determinata in Euro 1500,00= alla cassa delle ammende, mentre il ricorso delMP va rigettato perchè infondato.
Tutti gli imputati ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento del- le spese processuali.
P.Q.M.
ICHIARA inammissibili i ricorsi di AN, MUIZUP, AV e OV he condanna ciascuno alla somma di Euro MILLECINQUECENTO/00= alla cassa elle ammende.
IGETTA il ricorso del MP.
ONDANNA tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali osì deciso in Roma,l'II-6-2009 IL CONSIGLIERCONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE xe. Depositsto in Canc ellerie
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