Sentenza 14 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di patrocinio per non abbienti, la nullità prevista dall'art. 6, comma primo, della legge 30 luglio 1990 n. 217 (oggi art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nell'ipotesi di tardiva decisione del giudice sull'istanza di ammissione è configurabile soltanto in caso di positiva delibazione della stessa, mentre non sussiste in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza per insussistenza, per qualsiasi motivo, dei relativi presupposti. In tale ultima ipotesi, infatti, non si determina alcuna incidenza sul piano della validità degli atti del procedimento, di guisa che nessuna violazione dei diritti di difesa è concretamente apprezzabile. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che, nel caso di specie relativo ad un provvedimento di inammissibilità comunicato a distanza di dieci mesi dalla sua tempestiva emanazione, l'unico aspetto che, sul versante della difesa, poteva venire in considerazione, era quello del ritardo con il quale la parte era stata posta in condizione di proporre contro di esso ricorso. Tuttavia, non risultava in atti che la parte avesse, decorso il termine previsto dalla norma suddetta, riproposto l'istanza o si fosse avvalsa della facoltà di presentare ricorso a norma dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 24538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24538 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 14/02/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 375
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 12702/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.2.2004 da:
Avv. ROLLI Roberto, difensore di RO NN IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18 dicembre 2003 della Corte d'Appello di Torino;
Letti il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Gianfranco VIGLIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 maggio 2002, il Tribunale di Torino dichiarava RO NN IA colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 4 (perché, alfine di trame profitto, si impossessava della borsa di EL IA Consiglia - contenente 150.000 lire, un telefono cellulare, una carta bancomat, diversi documenti ed effetti personali - sottraendola alla predetta EL che la deteneva nello spogliatoio adiacente alla sala medica ove si era recata per effettuare delle radiografie. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento e con destrezza - approfittando della momentanea e necessitata assenza della EL dallo spogliatoio, adiacente a quello in cui essa stessa si trovava, introducendosi clandestinamente nello spogliatoio riservato alla p.o. ed altresì cercando di occultare la borsa asportata) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, la condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa, oltre consequenziali statuizioni di legge.
Pronunciando sul gravame proposto in favore della stessa imputata, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente l'impugnata decisione, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4 c.p., e - valutate le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e sulla recidiva - rideterminava la pena inflitta alla RO in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, confermando nel resto.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore della RO ha proposto ricorso per Cassazione, prospettando le ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma primo, TU. n. 115/2002 sul rilievo che l'imputata, in data 3 ottobre 2001, aveva presentato alla cancelleria del GIP di Torino domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e soltanto il 3 giugno dell'anno successivo aveva ricevuto la comunicazione che il GIP aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza in quanto priva dell'indicazione del codice fiscale del figlio quindicenne. Faceva presente che, intanto, tra il 22 aprile ed il 17 maggio 2002, si era svolto il processo di primo grado, senza che la stessa imputata od il suo difensore avessero avuto notizia dell'esito dell'istanza proposta. Facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 30.3.1992, n. 144, che aveva sancito il principio secondo cui la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in tempi brevi, riteneva che tale enunciazione dovesse intendersi non solo nel senso della tempestiva decisione sull'istanza in questione, ma anche nel senso della sua immediata comunicazione alla parte, in quanto da tale momento non solo decorreva il termine per l'eventuale impugnazione, ma soprattutto si sostanziava la garanzia di difesa dell'interessato, posto in condizione di avvalersi di un'effettiva difesa. La funzione di garanzia sottesa alla sanzione di nullità prevista dall'art. 96 del d.p.r. n. 115/2002 veniva vanificata da un provvedimento che, pur tempestivamente emesso, era poi portato a conoscenza della parte istante a distanza di mesi dalla sua emanazione, quando ormai il processo era stato celebrato o fosse in stato di avanzato svolgimento. Nel caso di specie, la tardiva comunicazione, intervenuta quando il processo era già in avanzato stato di svolgimento, aveva di fatto impedito la riproposizione dell'istanza, corredata della richiesta indicazione del codice fiscale. Infondata, pertanto, doveva ritenersi l'interpretazione data dalla Corte che aveva limitato l'area della prevista nullità soltanto al ritardo nell'emanazione del provvedimento, e dunque oltre il prescritto termine di dieci giorni per la sua emanazione, ma non anche alla tardiva comunicazione dello stesso. Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 625, n. 2 c.p. in relazione all'art. 624, ultimo comma c.p, sul rilievo che la derubata non aveva sporto querela, sicché essa ricorrente avrebbe dovuto essere prosciolta a norma dell'art. 624, ultimo comma, c.p., essendo del tutto insussistenti le aggravanti in contestazione. O meglio, esclusa l'aggravante della destrezza, non sussisteva neppure il mezzo fraudolento, asseritamene consistente nell'allontanamento dai luoghi del furto nascondendo la borsa sotto il braccio ed il cappotto. Ed infatti, l'occultamento della borsa rappresentava l'unico modo con il quale la responsabile si sarebbe potuta allontanare dallo spogliatoio con la refurtiva. Non solo, ma nonostante l'accorgimento necessario, la borsetta era stata intravista dai presenti, di guisa che non avrebbe potuto ravvisarsi nella condotta dell'agente alcuna scaltrezza o astuzia. Il terzo motivo, infine, eccepisce la violazione o falsa applicazione dell'art. 69 commi 2 e 4 c.p. in relazione all'art. 133 c.p. sul rilievo che, nonostante l'esclusione delle aggravanti, di cui una per insussistenza e l'altra per effetto del modificato bilanciamento delle attenuanti, reputate prevalenti, la Corte di merito aveva mantenuto la pena base quantificata dal primo giudice in mesi otto di reclusione con statuizione nient'affatto consequenziale, tenuto conto della modesta entità del fatto in questione. 2. È infondata la questione di rito che critica l'interpretazione seguita dalla Corte distrettuale secondo cui la nullità assoluta prevista dall'art. 6, comma 1, della l. 30 luglio 1990, n. 217, sul patrocinio a spese dello Stato per in non abbienti (oggi art. 96, comma 1, d.p.r. m, 115/2002) si riconnette all'inutile decorso del termine di giorni dieci dalla presentazione dell'istanza di ammissione ovvero, in caso di presentazione in udienza, all'inosservanza dell'obbligo di sollecita decisione e non anche ai casi, come quello di specie, di abnorme ritardo nella comunicazione di un provvedimento pur tempestivamente adottato.
Ed invero, pregiudiziale è il rilievo che, nel caso di specie, il provvedimento relativo non era di ammissione al beneficio richiesto, bensì di inammissibilità per incompletezza dell'istanza. Non è revocabile in dubbio, a giudizio di questa Corte, che la prevista nullità sia configurabile soltanto in caso di positiva delibazione della stessa, mentre non sussiste in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza per insussistenza, per qualsivoglia motivo, dei relativi presupposti (cfr, in tal senso, Cass. sez. 6^, 2.12.2003, n. 12577, rv. 229208). In tale ipotesi, dunque, non si determina alcun'incidenza sul piano della validità degli atti del procedimento posto in essere, di guisa che nessuna violazione dei diritti di difesa è concretamente apprezzabile. E non si pone neppure il gradato riflesso dell'estensione della nullità che, comunque, secondo la prevalente lettura interpretativa di questa Corte regolatrice, riguarda solo gli atti del procedimento compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della stessa domanda, in caso di deliberazione immediata, dovendo escludersi che la stessa travolga l'intero procedimento (cfr., tra le altre, Cass. 18.3.2004, n. 23609, rv 228785).
Pertanto, il solo aspetto che, sul versante del diritto di difesa, può, ragionevolmente, venire in considerazione, è quello relativo al ritardo con il quale la parte è stata posta in condizione di proporre ricorso avverso il provvedimento che abbia, comunque, disatteso la sua istanza. Ma a parte ogni considerazione in ordine alla possibile - e ragionevole -configurazione, in subiecta materia, di un onere di diligenza a carico dello stesso istante, la questione è affatto irrilevante nel caso di specie, posto che non risulta in atti che, emesso un provvedimento d'inammissibilità pur tardivamente comunicato, la parte abbia riproposto l'istanza ovvero si sia avvalsa della facoltà di presentare ricorso a norma dell'art. 99 del d.p.r. n. 115/2002. Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo alla pretesa insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. Sul riconoscimento dell'aggravante in questione la Corte ha, infatti, reso appagante motivazione, ravvisando il richiesto carattere fraudolento nella complessiva condotta della RO e siffatta valutazione, espressione di motivato apprezzamento di merito, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Inammissibile, infine, siccome afferente alla sfera discrezionale della determinazione della pena, è l'ultimo motivo. Anche sul punto non manca un'idonea e pertinente giustificazione, che, in quanto tale, si sottrae a censure si sorta. L'esclusione di un'aggravante, infatti, ha indotto il giudice di appello a rivedere il giudizio di comparazione, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche, ritenute solo equivalenti in primo grado. Il diverso bilanciamento non riguardava ovviamente la pena base, se non nella misura in cui, per via della riconosciuta prevalenza, sulla stessa dovesse operarsi una riduzione. Il che la Corte distrettuale non ha mancato di fare e, pur confermando la pena base nella stessa misura indicata in primo grado, nonostante i precedenti anche specifici dell'imputata, ha operato, peraltro motivatamente, una riduzione nella misura ritenuta di giustizia.
3. - Per tutto quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005