Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 24538
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Sentenza 14 febbraio 2005

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In tema di patrocinio per non abbienti, la nullità prevista dall'art. 6, comma primo, della legge 30 luglio 1990 n. 217 (oggi art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nell'ipotesi di tardiva decisione del giudice sull'istanza di ammissione è configurabile soltanto in caso di positiva delibazione della stessa, mentre non sussiste in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza per insussistenza, per qualsiasi motivo, dei relativi presupposti. In tale ultima ipotesi, infatti, non si determina alcuna incidenza sul piano della validità degli atti del procedimento, di guisa che nessuna violazione dei diritti di difesa è concretamente apprezzabile. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che, nel caso di specie relativo ad un provvedimento di inammissibilità comunicato a distanza di dieci mesi dalla sua tempestiva emanazione, l'unico aspetto che, sul versante della difesa, poteva venire in considerazione, era quello del ritardo con il quale la parte era stata posta in condizione di proporre contro di esso ricorso. Tuttavia, non risultava in atti che la parte avesse, decorso il termine previsto dalla norma suddetta, riproposto l'istanza o si fosse avvalsa della facoltà di presentare ricorso a norma dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 24538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24538
    Data del deposito : 14 febbraio 2005

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