Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
È nulla la sentenza che dichiari la responsabilità dell'imputato se nel dispositivo manchi l'indicazione della pena inflitta e vi sia la sola condanna alle spese.
Commentario • 1
- 1. La mancata determinazione della pena comporta la nullità della sentenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 maggio 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 546, co. 3) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Roma dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma che aveva dedotto la nullità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 43039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43039 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/10/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 890
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 46597/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA OM N. IL 24/12/1972;
avverso la sentenza n. 4505/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 31/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 31/5/11 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza 20/2/09 del Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, che assolveva BA DO, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, (contestata in
Oppido Mamertina dal 3/5/04 al 16/9/06: plurimi accompagnamenti dei prevenuto con pregiudicati, coimputati o altri soggetti sottoposti a misure di prevenzione), su gravame del PG riconosceva la penale responsabilità dell'imputato e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione (gli incontri essendo stati plurimi - cinque - e non fugaci, come invece sostenuto dal primo giudice). Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge per l'incompletezza del dispositivo letto in aula, che non rendeva esplicita la volontà della Corte territoriale (non era menzionata la condanna); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato considerato che in un piccolo centro rurale come quello di residenza del BA incontri come quelli addebitatigli erano inevitabili (comunque solo cinque nei tre anni di durata della misura di prevenzione). Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata è da annullare (con rinvio). Il suo dispositivo contiene l'affermazione di responsabilità dell'imputato che in primo grado era stato assolto e, omessa la stessa menzione della condanna (che con la pena apparirà solo nella sentenza successivamente depositata), la condanno alle spese del processo. Un dispositivo con affermazione di responsabilità senza pena equivale a nessun dispositivo, la determinazione della pena essendo parte integrante di una pronuncia di condanna (artt. 533 e 546 c.p.p.), ne' esso può essere integrato a posteriori (in assenza di impugnazione del pubblico ministero si tratterebbe in ogni caso di non una consentita reformatio in pejus (tale, a fronte di nessuna pena, anche l'eventuale minimo edittale). La giurisprudenza ha già affermato (Cass., sez. 3^, sent. n. 34776 del 22/6/11, rv. 251245) che "è nulla la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la disposizione relativa alla quantificazione della pena irrogata, rechi nella sola parte motiva e non anche nel dispositivo l'entità della pena come modificata". A maggior ragione in caso di omissione della menzione stessa della condanna a seguito di assoluzione in primo grado. Assorbito il motivo di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012