Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2011, n. 11765
CASS
Sentenza 2 marzo 2011

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Massime1

La nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che vizia l'ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell'appello, se questi, presente al momento della lettura dell'ordinanza in udienza, non l'abbia tempestivamente eccepita.

Commentario1

  • 1Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023

    Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2011, n. 11765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11765
Data del deposito : 2 marzo 2011

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