Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
La nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che vizia l'ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell'appello, se questi, presente al momento della lettura dell'ordinanza in udienza, non l'abbia tempestivamente eccepita.
Commentario • 1
- 1. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2011, n. 11765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11765 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/03/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 545
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 26781/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE IZ N. IL 12/01/1978;
2) LL MI N. IL 21/05/1983;
avverso l'ordinanza n. 305/2010 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 21/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fodaroni M. Giuseppina per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 21 maggio 2010, il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza del Tribunale di Brindisi con la quale era stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ME PA e FA DA e per l'effetto disponeva applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimi.
Il Tribunale rilevava che l'ordinanza era stata emessa d' ufficio, senza previa assunzione del parere del P.M., in violazione delle regole del contraddittorio.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) ME PA: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) al rilievo che il provvedimento è stato assunto dall'organo giudicante dopo avere acquisito nel merito sufficienti elementi di valutazione di guisa che, pur se avesse acquisito il parere del PM, non avrebbe mutato il già maturato convincimento;
2) FA DA: erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, al rilievo che lo stesso Tribunale del riesame da atto che il PM era presente in aula e quindi era nelle condizioni di poter interloquire, tanto più che il Tribunale aveva già preannunciato che avrebbe dovuto provvedere sullo status libertatis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio condivide il principio di diritto, fatto proprio dall'ordinanza impugnata, secondo il quale "è affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) l'ordinanza con la quale il Tribunale sostituisca o revochi "ex officio", e senza chiedere il parere del pubblico ministero, la misura cautelare in atto, risultando violata la disposizione di cui all'art. 299 comma terzo bis del codice di rito" (cfr. Cass. Sez. 2, 27.9.2005, n. 39495;
Cass. Sez. 2, 18.5.2006 n. 19549; Cass. Sez. 1, 11.11.2008 n. 45313). Tuttavia si versa in ipotesi di nullità a regime cd. intermedio, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla (quando non sia possibile prima) immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2. L'ordinanza è stata letta in udienza nel contraddittorio delle parti, per cui l'omessa acquisizione del parere doveva essere immediatamente denunciata ed eccepita la relativa nullità.
L'averla eccepita con l'appello non vale ad eliminare la decadenza prevista dal citato art. 182, comma 3.
L'ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011