Sentenza 3 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANS 4-905/01 LA CORTE SUPREM SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente R.G.N.20108/98 Dott. Ettore 22339/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere BATTIMIELLO Consigliere Cron. 10486 Dott. Bruno MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MAMMONE Cons. Relatore Ud. 18/01/01 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 20108/98 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Luigi Umberto Picciotto, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
contro
RS AR, elettivamente domiciliata in Roma, via ourslis 1.70 Gregorio VII n. 269, presso l'avv. Cesare Testa, che la rappresenta e difende assiene all'avv. Federico Frediani per procura in calce al controricorso;
controricorrente Ош nonché sul ricorso n. 22339/98 proposto da: RS AR, come sopra domiciliata, difesa e rappresentata;
- ricorrente incidentale
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), - intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 583/98 del 16.6.98 (in causa n. 741/96 r.g.), depositata il 16.7.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18/01/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Testa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per la riunione dei ricorsi ed il loro rigetto. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Livorno CO MA, nella qualità di ex socio lavoratore di società cooperativa di lavoro, posta in mobilità ai sensi dell'art. 23.7.91 n. 223, conveniva in giudizio l'INPS per ottenere l'indennità prevista dall'art. 7 della stessa legge. Comparso in giudizio, l'Istituto Qu sosteneva che ai soci delle cooperative di lavoro non competeva detta indennità, prevedendo per essi la legge solamente la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità. Accolta la domanda dal Pretore, l'INPS proponeva appello ribadendo la tesi già sostenuta in primo grado. Il Tribunale con sentenza in data 16.6.98 rigettava il gravame. La possibilità di godere dell'indennità richiesta, rilevava il giudice di merito, derivava dall'applicazione ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro degli artt. 1, 4 e 24 della 1. 223/91, possibile a seguito dell'art. 8, c. 2, del d.l. 20.5.93 n. 148, convertito dalla 1. 19.7.93 n. 236, e, in particolare dell'art. 4, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità e l'iscrizione nelle liste relative. Pertanto, pur non richiamando l'art. 8 del d.l. 143/93 l'art. 7 della legge 223/91, i soci lavoratori hanno diritto all'indennità prevista dallo 1 stesso art. 7, atteso che per la corresponsione dell'indennità quest'ultimo fa riferimento generico ai collocati in mobilità ai sensi lavoratori 4». Ogni dubbio era, comunque, fugato dell'articolo 4, della 1. 24.6.97 n. 196 che, con dall'art. 24, C. interpretativa e, quindi, retroattiva disposizione esplicitamente esteso ai lavoratori soci delle aveva ди cooperative di lavoro le norme in materia di indennità di mobilità. Avverso questa sentenza propone ricorso l'INPS, cui detto socio lavoratore risponde con controricorso e ricorso incidentale. Motivi della decisione Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi, per poter procedere alla loro trattazione in unico contesto. Con l'unico articolato motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 8, C. 2, del d.l. 148/93, con riferimento agli artt. 7 e 16 della 1. 223/91, nonché Sotto un primo profilo si carenza di motivazione. rileva che gli artt. 4 e 24 della 1. 223/91 sono applicabili nei confronti dei soci delle cooperative di lavoro nei limiti della loro compatibilità con il particolare rapporto che lega il socio alla società. Essi sono applicabili solo nel caso che il socio della cooperativa sia in posizione subordinata rispetto alla società, in quanto in tal caso è estensibile al socio l'istituto del licenziamento e del collocamento in mobilità. Non è, invece, configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra i soci e la cooperativa di caso di prestazioni (quali quellelavoro nel interessate dalla controversia in oggetto) che si ди svolgono in conformità con il patto sociale e che costituiscono il normale adempimento del contratto societario, che è orientato all'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale. Sotto diverso profilo, invece, si lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto che l'indennità compete in presenza del doppio requisito dell'iscrizione nella lista di mobilità (per l'art. 7 suddetto) e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato richiamato (per l'art. 16 della stessa legge 223, dall'art. 7, che menziona il lavoratore, operaio, impiegato o quadro e non il socio di cooperativa) che si sia estinto per volontà del datore. Sotto un terzo profilo, si imputa al Tribunale di aver compreso il reale obiettivo che si prefiggeva non il legislatore con l'art. 7 del d.l. 148/93, che, da un lato, era quello di garantire anche nei confronti dei soci lavoratori delle cooperative di produzione lavoro la realizzazione della parità uomo-donna nelle procedure di mobilità e, dall'altro, di consentire che gli stessi soci dall'iscrizione nelle liste potessero derivare altri effetti giuridici, diversi da quello economico dell'indennità di mobilità. L'ultimo profilo di violazione di legge viene ricorrente a proposito dellaravvisato dall'Istituto qu natura interpretativa assegnata dal giudice di merito alla disposizione dell'art. 24, C. 4, della 1. 196/97, il cui reale tenore, invece, è quello di estendere anche ai lavoratori soci di cooperative l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Con il ricorso incidentale il SI lamenta che il giudice di appello abbia compensato le spese di causa, incertezzain virtù della sull'interpretazione del quadro normativo, risoltasi solo con la legge interpretativa, ritenendo insussistente il motivo evidenziato dal giudice di merito. dell'INPS Il ricorso non è meritevole di accoglimento. La legge 23.7.91 n. 223, nel dettare la procedura per la collocazione in mobilità del personale delle imprese che attuano programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, determina le modalità per individuare i lavoratori interessati alla mobilità (art. 4). Questi ultimi, a cura dell'Ufficio regionale del lavoro, sono inseriti in una lista, in modo da poter usufruire di una serie di benefici giuridici ed occupazionali (art. 6) e godere di un particolare trattamento economico (c.d. indennità di mobilità, art. 7, per il quale «i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, ... hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di Qu dodici mesi ... >>>, c. 1). L'art. 8 del d.l. 20.5.93 n. 148, convertito dalla legge 19.7.93 n. 236, prevede che nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 delle legge 23 luglio 1991 n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, essere garantiti i principi didevono non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125». L'art. 24 della l. 24.6.97 n. 196 prevede, infine, disposizioni in materia di indennità di che le mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 16.5.94 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla 1. 19.7.94 n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di agli obblighi della mobilità stessa soggette Conservano la lorocorrelativa contribuzione. ... efficacia ai fini delle relative prestazioni contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge» (c. 4). Secondo la interpretazione data dall'INPS all'art. 8 del d.l. 148/93, la norma consentirebbe alle società EM 3 cooperative di produzione e lavoro di ricorrere alla procedura di mobilità per i soci lavoratori, con esclusione del diritto a percepire l'indennità (a causa del mancato richiamo della 1. 223/91), dell'art. fissando, altresì, l'obbligo di rispettare, nell'attuazione delle disposizioni in tema di mobilità, i principi di non discriminazione previsti dalla 1. 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo-donna. Per il godimento dell'indennità, nella sostanza, nulla sarebbe innovato, in quanto per i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro comunque dovrebbero essere riscontrati i caratteri della subordinazione. Grazie alla normativa del 1997, ad avviso del Collegio, risulta superato ogni dubbio al riguardo, non solo per l'eliminazione del riferimento alla legge sulla parità, ma anche per la previsione - in relazione alle cooperative di lavoro - di uno specifico adempimento societario prodromico all'inizio della procedura di mobilità (l'approvazione da parte dell'assemblea del programma di mobilità). In sostanza, la legge del 1997 per l'indennità detta una disciplina specifica per tutte le cooperative di lavoro (con l'unico limite che le stesse siano operanti nei settori produttivi cui si applica la disciplina indennitaria), senza distinguere (il che è importante ai fini della 보내 soluzione della presente controversia) tra le categorie di soci, così togliendo ogni argomento alla tesi limitativa. Nel caso di specie la domanda ha ad oggetto la dell'indennità per un richiesta di corresponsione periodo temporale antecedente alla legge 196/97, avanzata da un ex socio lavoratore. Parte ricorrente sostiene che la prestazione spetterebbe solo ai soci che sono legati alla società non solo dal normale vincolo associativo, ma anche dallo stato di soggezione tipico del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall'alienità del risultato cui indirizzata la prestazione e dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è inquadrata. Tale tesi deriva da una precisa scelta interpretativa dell'INPS, il quale ritiene che la legge 196/97 sia estranea alla presente vertenza, non essendo applicabile ratione temporis. Questa Corte, tuttavia, ha affermato che le norme che regolano le prestazioni dell'art. 24 della legge 196/97 (ovvero, non solo le disposizioni sull'indennità di mobilità, di cui al comma quarto, ma anche quelle riferite a garanzia dei crediti di lavoro e indennità di disoccupazione, di cui ai commi primo e secondo) hanno efficacia retroattiva. Premesso che dette norme procedono alla qu 9 equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda disoccupazione l'assicurazione obbligatoria per la delle involontaria (anche per il regime speciale imprese edili), l'indennità di mobilità e la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e per trattamento di fine rapporto a norma degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 80/92 (cfr. la sentenza 13.1.2000 n. 304), questa Corte ha affermato che l'efficacia retroattiva deriva non solo dal carattere meramente interpretativo della norma (affermato dalle sentenze 18.2.2000 n. 1888 e 4.3.99 n. 1856), ma anche dalle disposizioni che - in relazione ai vari tipi di prestazione sopra evidenziati precisano che i contributi versati anteriormente all'entrata in vigore della legge restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni (sentenza 304/2000 cit.). In conclusione, dunque, in forza dell'art. 24 della legge 196/97, può affermarsi che a tutti i soci delle cooperative di lavoro competa, in presenza degli altri requisiti di legge (della cui sussistenza oggi non si discute), l'indennità di mobilità. Il ricorso principale, pertanto, infondato e deve essere rigettato. Analoga decisione deve adottarsi per Qu 10 3A31.180MAO ! Con esso parte ricorrente si duole che l'incidentale. il giudice di appello abbia compensato le spese in forza di una insussistente incertezza normativa, che sarebbe stata risolta solo con la legge interpretativa. La Corte ritiene che la valutazione del grado di incertezza effettuata dal giudice di merito sia incensurabile in sede di legittimità, essendo frutto di una valutazione discrezionale, che razionalmente posta alla base dei giusti motivi che consentono la compensazione. Ogni valutazione sul punto darebbe, pertanto, luogo alla formulazione di un giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità. In ragione della reciproca soccombenza, peraltro prevalente per l'INPS, pare opportuno procedere alla compensazione parziale delle spese del presente giudizio, nei termini indicati in dispositivo.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna 1'INPS a rimborsare al resistente due terzi delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l'intero in £ 20.000 oltre a £ 3.000.000 per onorari, dichiarando compensato il rimanente tra le parti. шончет Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensoreQuожиси июлитом % 11 PRE E N O ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533