CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 23280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23280 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore CI ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento della recidiva. L'avv. Sonia Bova, con conclusioni scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna di LA AN per il reato di insolvenza fraudolenta. Si contestava allo stesso di aver dissimulato la disponibilità del Penale Sent. Sez. 2 Num. 23280 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/02/2023 denaro necessario per il pagamento più rifornimento di carburante di 148 euro, senza adempiere la propria obbligazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'identificazione di AN come l'autore del reato per cui si procede: non sarebbero state accuratamente vagliate le dichiarazioni ricognitive della vittima. 2.1.1. La doglianza è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le rrove poste a sostegno della conferma di responsabilità, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità che può rilevare solo decisive e manifeste illogicità del percorso motivazionale o - altrettanto decisive - discrasie tra prova raccolta e prova valutata (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotte, le persuasive dichiarazioni ricognitive delle vittima risultano solidamente confermate dal fatto che il ricorrente aveva fornito i suoi documenti. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'accertamento di responsabilità: si deduceva che il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo concorsuale alla consumazione del reato e che sarebbe illogico che lo stesso avesse fornito documenti idonei ad identificarlo al fornitore di carburante. 2.2.1. Anche in questo caso si invoca una diversa valutazione del compendio probatorio, con doglianza che non supera la soglia di ammissibilità . Nessuna illogicità di individua nel percorso motivazionale posto a sostegno della conferma di responsabilità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello confermava la ricostruzione della condotta effettuata dal primo giudice, rilevando come le prove raccolte fossero univocamente indicative del fatto che, al momento del pagamento, sia il ricorrente la coimputata fossero presenti e che, a fronte del rigetto della transazione, entrambi si impegnavano a tornare, e che, mentre la IN aveva scritto su un foglio che si riconosceva debitrice dell'importo, il ricorrente lasciava copia della carta di identità. Si tratta di una ricostruzione aderente alle emergenze processuali e priva di fratture logiche che evidenzia pacificamente il contributo concorsuale di AN e che non si presta ad alcuna rivalutazione, o censura, in questa sede. 2.3. Vizio di motivazione: mancherebbe ogni valutazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata. 2 2.3.1. La doglianza non è consentita in quanto proposta tardivamente, in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., solo con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva. 2.4. Vizio di motivazione: la sentenza sarebbe carente in ordine ai criteri utilizzati per definire il trattamento sanzionatorio 2.4.1. Ribadito che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. Contrariamente a quanto ritenuto, la Corte di Appello effettuava un legittimo bilanciamento tra le circostanze attenuanti le aggravanti, tra le quali figurava la recidiva reiterata. Rilevava inoltre che la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale, e che lo scostamento da detto minimo trovava ampia giustificazione nell'accertamento della capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dai numerosi precedenti vantati: si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore CI ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento della recidiva. L'avv. Sonia Bova, con conclusioni scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna di LA AN per il reato di insolvenza fraudolenta. Si contestava allo stesso di aver dissimulato la disponibilità del Penale Sent. Sez. 2 Num. 23280 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/02/2023 denaro necessario per il pagamento più rifornimento di carburante di 148 euro, senza adempiere la propria obbligazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'identificazione di AN come l'autore del reato per cui si procede: non sarebbero state accuratamente vagliate le dichiarazioni ricognitive della vittima. 2.1.1. La doglianza è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le rrove poste a sostegno della conferma di responsabilità, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità che può rilevare solo decisive e manifeste illogicità del percorso motivazionale o - altrettanto decisive - discrasie tra prova raccolta e prova valutata (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotte, le persuasive dichiarazioni ricognitive delle vittima risultano solidamente confermate dal fatto che il ricorrente aveva fornito i suoi documenti. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'accertamento di responsabilità: si deduceva che il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo concorsuale alla consumazione del reato e che sarebbe illogico che lo stesso avesse fornito documenti idonei ad identificarlo al fornitore di carburante. 2.2.1. Anche in questo caso si invoca una diversa valutazione del compendio probatorio, con doglianza che non supera la soglia di ammissibilità . Nessuna illogicità di individua nel percorso motivazionale posto a sostegno della conferma di responsabilità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello confermava la ricostruzione della condotta effettuata dal primo giudice, rilevando come le prove raccolte fossero univocamente indicative del fatto che, al momento del pagamento, sia il ricorrente la coimputata fossero presenti e che, a fronte del rigetto della transazione, entrambi si impegnavano a tornare, e che, mentre la IN aveva scritto su un foglio che si riconosceva debitrice dell'importo, il ricorrente lasciava copia della carta di identità. Si tratta di una ricostruzione aderente alle emergenze processuali e priva di fratture logiche che evidenzia pacificamente il contributo concorsuale di AN e che non si presta ad alcuna rivalutazione, o censura, in questa sede. 2.3. Vizio di motivazione: mancherebbe ogni valutazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata. 2 2.3.1. La doglianza non è consentita in quanto proposta tardivamente, in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., solo con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva. 2.4. Vizio di motivazione: la sentenza sarebbe carente in ordine ai criteri utilizzati per definire il trattamento sanzionatorio 2.4.1. Ribadito che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. Contrariamente a quanto ritenuto, la Corte di Appello effettuava un legittimo bilanciamento tra le circostanze attenuanti le aggravanti, tra le quali figurava la recidiva reiterata. Rilevava inoltre che la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale, e che lo scostamento da detto minimo trovava ampia giustificazione nell'accertamento della capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dai numerosi precedenti vantati: si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2023.