Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, il contratto di nomina del direttore generale di un Comune ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha natura di atto pubblico, in quanto, pur se destinato a regolare un rapporto privatistico di prestazione d'opera a tempo determinato, costituisce il momento terminale di una sequenza procedimentale di diritto pubblico, il cui completo svolgimento è attestato dal pubblico ufficiale stipulante nell'esercizio delle corrispondenti funzioni pubbliche. (In motivazione, la Corte ha escluso che l'atto in questione abbia natura di certificazione amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2010, n. 35088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35088 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
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35088 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente Dott. GIANGIULIO AMBROSINI N.1022 Dott. GIULIANA FERRUA
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE N. 46350/2009
Dott. PAOLO OLDI
- Rel. Consigliere -
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1) TI AR N. IL 19/04/1952
2) LA ME N. IL 22/06/1965
avverso la sentenza n. 318/2007 CORTE APPELLO di POTENZA, del 26/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Nicola Franco per IE e Vincenzo Montagna per AL
FATTO
Con sentenza in data 26 giugno 2009 la Corte d'Appello di Potenza, confer- mando la decisione assunta dal Tribunale di Matera, ha riconosciuto AR IE re-
sponsabile del delitto di falso ideologico in atto pubblico per avere, quale sindaco del
Comune di Scanzano Ionico, attribuito a AR IA le funzioni di direttore gene- rale, ai sensi dell'art. 108 c. 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, con un decreto nel quale era falsamente attestata l'esistenza di una convenzione col comune di Ginosa. Con la stessa sentenza ha condannato RM AL per il medesimo delitto di falso ideolo- gico in atto pubblico, per avere analogamente attestato la stipula della predetta con- venzione nell'ambito della convenzione per il conferimento di incarico di direttore ge- nerale al predetto AR IA.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione l'IE e la AL, congiun- tamente ai rispettivi difensori, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
Col primo dei suoi due motivi l'IE denuncia errata interpretazione dell'art. 108 c. 3 del testo unico citato, a norma del quale, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per la nomina del direttore generale è necessaria una convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Secondo il ri- corrente la convenzione non sarebbe necessaria quando il numero minimo di abitanti sia già raggiunto da uno solo dei due comuni.
Col secondo motivo lo stesso ricorrente lamenta che il giudice di merito, nel motivare la mancata applicazione delle attenuanti generiche, abbia trattato l'argomento unitariamente con quello riguardante la modulazione della pena, sebbene le relative ri- chieste fossero state separatamente presentate. La trattazione "forfettaria" integrereb- be, a suo dire, un vizio di carenza motivazionale, o quanto meno di illogicità.
La AL, col primo dei suoi cinque motivi, contrasta la qualificazione quale atto pubblico della convenzione da essa stipulata con lo IA. Osserva, in proposi- to, che nel formalizzare il conferimento dell'incarico essa non aveva esercitato alcun potere dispositivo, essendosi limitata a stipulare un contratto di diritto privato a seguito di delibera del Consiglio Comunale.
Col secondo motivo nega la sussistenza della falsità, rilevando esservi stata un'intesa verbale fra i due sindaci, eventualmente nulla per vizio di forma, ma certa-
-2- mente non inesistente.
Col terzo motivo invoca l'errore di fatto di cui all'art. 47 c.p., sostenendo di aver creduto che la convenzione fra i comuni fosse stata effettivamente stipulata.
Col quarto motivo assume essersi trattato di falso innocuo, facendosi a sua volta portatrice dell'assunto secondo cui la legge non richiede la convenzione tra co- muni quando almeno uno di essi raggiunga il numero di 15.000 abitanti.
Col quinto motivo, infine, contesta la qualificazione giuridica del fatto, soste- nendo potersi al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 480 c.p..
DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.
Non può essere condivisa, innanzitutto, la tesi giuridica propugnata dall'Al- tieri col suo primo motivo, e ripresa nel quarto motivo della coimputata AL, secon- do cui l'art. 108 c. 3 del testo unico n. 267/00 dovrebbe essere interpretato nel senso che la convenzione tra i Comuni non sia necessaria per la nomina del direttore genera- le, quando anche uno solo di essi raggiunga il numero minimo di 15.000 abitanti.
Il testo della disposizione di legge è, letteralmente, il seguente: "Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del di- rettore generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assomma- te raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere an- che alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati".
La ratio della norma non si presta ad equivoci. Il principio generale dettato in materia è quello stabilito nel primo comma dello stesso art. 108, in base al quale il
Comune può dotarsi di un direttore generale, al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato, soltanto se il numero dei suoi abitanti sia superiore a
15.000. Per i Comuni che, non raggiungendo tale soglia, non possono autonomamente procedere alla nomina, è prevista la possibilità di accedere, in via di condivisione con altro Comune e previa apposita convenzione, alla gestione coordinata o unitaria dei servizi attraverso la nomina di un unico direttore generale incaricato anche di tali compiti, qualora il numero complessivo degli abitanti raggiunga il livello minimo di
15.000.
La conclusione che si trae da quanto suesposto è che i Comuni con popolazio-
-3- B ne superiore ai 15.000 abitanti possono, bensì, nominarsi liberamente un direttore ge- nerale;
ma a tanto non sono autorizzati i Comuni con un minor numero di abitanti, se non in presenza di un'apposita convenzione che consenta, attraverso il cumulo con al- tro Comune, il superamento di quella soglia. E nel caso di cui si tratta non è in discus- sione la nomina legittimamente effettuata dal Comune di Ginosa, bensì quella posta in essere dal Comune di Scanzano Ionico, la cui popolazione era come è - sensibilmen-
-
te inferiore al minimo fissato dalla norma.
Con ciò si rende evidente che l'attestazione circa l'esistenza di una conven-
zione col Comune di Ginosa, costituente l'enunciato descrittivo posto a premessa del decreto di nomina del direttore generale IA, ha riguardato un requisito indispen- sabile per la legittimità dell'atto amministrativo;
onde la falsità di essa non può essere in alcun modo ricondotta alla nozione del c.d. falso innocuo.
Analoghe considerazioni sono da farsi a proposito del contratto sottoscritto dalla AL con lo IA, recante a sua volta la falsa attestazione circa l'avvenuta stipula della convenzione. Né può sostenersi - come fa la ricorrente nel suo primo mo- tivo - che a tale scrittura debba negarsi la natura di atto pubblico solo perché destinata a regolare un rapporto privatistico di prestazione d'opera a tempo determinato. Giu- stamente ha osservato la Corte d'Appello che l'atto negoziale in questione ha costituito il momento terminale di una sequenza procedimentale di diritto pubblico scandita da diversi passaggi, consistiti nell'approvazione del regolamento con delibera della giunta municipale n. 66 del 27 giugno 2002, nonché, successivamente, nell'approvazione del- lo schema di convenzione con delibera del consiglio comunale del 28 giugno 2002 ed, ancora, nella delibera dello stesso consiglio comunale in data 27 giugno 2002, conte- nente l'individuazione del direttore generale nella persona dello IA: mentre è mancata, malgrado la prescrizione legislativa e regolamentare, la stipula della conven- zione col Comune di Ginosa. Di questo complesso iter procedimentale l'odierna ricor- rente ha attestato il completo svolgimento, quale presupposto per una valida conven- zione con lo IA;
e ciò ha fatto agendo in rappresentanza dell'ente territoriale in forza del rapporto organico, dunque nella sua qualità di pubblico ufficiale e nell'e- sercizio delle corrispondenti pubbliche funzioni: con la conseguenza per cui all'atto negoziale da essa formato deve riconoscersi la qualifica di atto pubblico, per tale in-
- 4- A tendendosi ai fini penalistici - il documento pubblico considerato non quale mezzo di prova privilegiata come nell'ordinamento civilistico, ma quale principale espressio- ne del bene giuridico della fede pubblica (Cass. Sez. Un. 10 ottobre 1981 n. 10929).
In nessun modo, poi, l'atto in questione può essere ricondotto alla categoria delle certificazioni amministrative, costituendo il proprium di queste la mera attesta- zione di verità o di scienza - priva di qualsiasi contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale – rela- tiva a fatti dei quali è già stata accertata altrimenti l'esistenza (v. ancora Cass. Sez. Un.
10 ottobre 1981 n. 10929, in motivazione).
La falsità dell'attestazione posta a premessa del contratto non può essere revo- cata in dubbio, stante la totale inesistenza della convenzione col Comune di Ginosa.
Né può fondatamente addursi, a sostegno della veridicità dell'attestazione, che tra i due sindaci dei Comuni sia intervenuta un'intesa in forma verbale;
a parte il fatto che una tale circostanza non è stata accertata dal giudice di merito, il quale nella sua sen- tenza ha menzionato soltanto un'autorizzazione del tutto informale, espressa dal sinda- co di Ginosa per cortesia istituzionale, va comunque osservato che la norma richiede la stipulazione di una convenzione di diritto pubblico: la quale non può venire a giuridica esistenza, se non in forma scritta e all'esito di un procedimento amministrativo apposi- tamente istruito;
sicché, quando in un atto pubblico si attesta l'esistenza di una pre- gressa convenzione di tal fatta, l'enunciato non può che riferirsi ad un atto scritto che il dichiarante implicitamente afferma di aver verificato nella sua consistenza documenta- le. Quest'ultimo rilievo esclude, al contempo, la fondatezza della linea difensiva della ricorrente AL, là dove ambisce a fondarsi sull'errore di fatto di cui all'art. 47 c.p.: giacché la verifica documentale, se realmente eseguita, avrebbe condotto a risultato negativo senza lasciare spazio ad errori.
Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso dell'IE, riguardante il trattamento sanzionatorio.
Premesso che tanto la modulazione della pena quanto l'applicazione delle at- tenuanti generiche sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la de- cisione sia motivata in modo conforme ai canoni della logica, non si ravvisa alcuna
-5- BS. violazione di legge nel fatto che, nella motivazione della sentenza impugnata, la tratta- zione dei due temi sia stata effettuata congiuntamente. Ciò è a dirsi a maggior ragione in considerazione del fatto che i presupposti per l'applicabilità delle attenuanti generi- che sono il più delle volte da ricercare negli stessi elementi che, a norma dell'art. 133
c.p., governano la dosimetria della pena: né il ricorrente segnala altri e diversi parame- tri, dei quali sia stata invocata ed omessa la valutazione in sede di merito.
Da ultimo corre l'obbligo di osservare che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi dalla data del fatto (da applicarsi ex art. 160 c.p., per effetto de- gli atti interruttivi succedutisi nel processo), non è a tutt'oggi venuto a compimento.
Ed invero, la naturale scadenza del 4/5 gennaio 2010 è rimasta posticipata a motivo di due sospensioni: la prima conseguita al rinvio dell'udienza dal 12 luglio 2006 al 29 novembre 2006 per astensione dei difensori;
la seconda conseguita al rinvio dal 19 marzo 2007 al 16 aprile 2007 per impedimento professionale del difensore dello Zac- caria. In conseguenza di ciò la scadenza del termine si è spostata di 168 giorni, venen- dosi a collocare alle date del 21 e 22 giugno 2010, che ancora appartengono al futuro.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
IL PRESIDENTE
NAL. IL CONSIGLIERE EST.
Parler GA, Depositata in Cancelleria
Roz 29 SET. 2010
EUERE
Lanzuise
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