CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2023, n. 46928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46928 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KS NT AN TI nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 46928 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata resa in data 15/12/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di MA JA con effetto ex tunc, rilevando che il predetto era stato tratto in arresto il 16/11/2022 in esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Massa in relazione a plurime condotte di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina commesse tra l'aprile ed il maggio 2022, in costanza di misura. Rilevava il Collegio inoltre come il domicilio indicato quale luogo di esecuzione della pena in forma alternativa si fosse rivelato inidoneo in quanto il MA risultava ivi convivere con uno dei concorrenti nel traffico illecito di stupefacenti e che si fossero verificate ulteriori criticità dal momento che il condannato, in costanza di affidamento, risultava essere stato destinatario di due diffide, il 11 gennaio 2021 (per avere aggredito e minacciato una guardia giurata per futili motivi) ed il 24 novembre 2021 (per essere stato controllato in compagnia di pregiudicati). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Claudia Volpi, il condannato, che ne ha chiesto l'annullamento per mancanza di motivazione sulla ritenuta non computabilità del periodo trascorso in affidamento in prova ai fini dell'espiazione della pena, nonché per l'omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dal MA durante l'affidamento fino al giorno di asserita commissione del reato. 2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia considerato le deduzioni difensive, corroborate da produzioni documentali, di cui non vi è traccia nelle motivazioni;
esse erano in particolare volte a chiarire da un lato l'inconsistenza delle due diffide, la prima delle quali non aveva avuto ripercussione alcuna sulla misura alternativa, e la seconda era fondata su un presupposto erroneo, in quanto il soggetto con cui era stato controllato il condannato non era un pregiudicato;
dall'altro le produzioni difensive mostravano come gli illeciti commessi dal MA, di cui all'ordinanza cautelare che lo aveva colpito, fossero già stati ridimensionati a fatti di lieve entità ex dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309 del 1990 dal Tribunale del Riesame di Genova. 2.2. Ancora il ricorrente censurava l'illogicità della motivazione in ordine alla inidoneità del domicilio del condannato, osservando come il coindagato asseritamente convivente del MA fosse stato attinto da misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara. 2 Il Tribunale aveva omesso di valutare la durata del periodo di affidamento già trascorso verificando l'impegno dimostrato dal condannato durante l'intero periodo;
non poteva, dunque, essere disposta la revoca dell'affidamento in prova, tanto meno con effetto ex tunc. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Silvia Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord. pen. l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 1.2. É principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, ove la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. I, n. 42579 del 17.9.2013, RV 256701). 1.3. L'ordinanza impugnata - applicando correttamente il suddetto principio - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente 3 esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi. Nel caso in esame, quindi, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta - non scalfita dalla riqualificazione ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 -, autonomamente apprezzata e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica. 3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01 giugno 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 46928 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata resa in data 15/12/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di MA JA con effetto ex tunc, rilevando che il predetto era stato tratto in arresto il 16/11/2022 in esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Massa in relazione a plurime condotte di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina commesse tra l'aprile ed il maggio 2022, in costanza di misura. Rilevava il Collegio inoltre come il domicilio indicato quale luogo di esecuzione della pena in forma alternativa si fosse rivelato inidoneo in quanto il MA risultava ivi convivere con uno dei concorrenti nel traffico illecito di stupefacenti e che si fossero verificate ulteriori criticità dal momento che il condannato, in costanza di affidamento, risultava essere stato destinatario di due diffide, il 11 gennaio 2021 (per avere aggredito e minacciato una guardia giurata per futili motivi) ed il 24 novembre 2021 (per essere stato controllato in compagnia di pregiudicati). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Claudia Volpi, il condannato, che ne ha chiesto l'annullamento per mancanza di motivazione sulla ritenuta non computabilità del periodo trascorso in affidamento in prova ai fini dell'espiazione della pena, nonché per l'omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dal MA durante l'affidamento fino al giorno di asserita commissione del reato. 2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia considerato le deduzioni difensive, corroborate da produzioni documentali, di cui non vi è traccia nelle motivazioni;
esse erano in particolare volte a chiarire da un lato l'inconsistenza delle due diffide, la prima delle quali non aveva avuto ripercussione alcuna sulla misura alternativa, e la seconda era fondata su un presupposto erroneo, in quanto il soggetto con cui era stato controllato il condannato non era un pregiudicato;
dall'altro le produzioni difensive mostravano come gli illeciti commessi dal MA, di cui all'ordinanza cautelare che lo aveva colpito, fossero già stati ridimensionati a fatti di lieve entità ex dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309 del 1990 dal Tribunale del Riesame di Genova. 2.2. Ancora il ricorrente censurava l'illogicità della motivazione in ordine alla inidoneità del domicilio del condannato, osservando come il coindagato asseritamente convivente del MA fosse stato attinto da misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara. 2 Il Tribunale aveva omesso di valutare la durata del periodo di affidamento già trascorso verificando l'impegno dimostrato dal condannato durante l'intero periodo;
non poteva, dunque, essere disposta la revoca dell'affidamento in prova, tanto meno con effetto ex tunc. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Silvia Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord. pen. l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 1.2. É principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, ove la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. I, n. 42579 del 17.9.2013, RV 256701). 1.3. L'ordinanza impugnata - applicando correttamente il suddetto principio - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente 3 esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi. Nel caso in esame, quindi, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta - non scalfita dalla riqualificazione ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 -, autonomamente apprezzata e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica. 3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01 giugno 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore