Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10002 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 000 2 01 REPUBBLICA ITALIANA O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 21056/99 Cron.22676 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. SE CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 02/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CS CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso SUPREMA DI dall'avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON EP, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la rappresentato e difeso dagli avvocati 2001 CASSAZIONE, BENEDETTA DI GASPARRO, RAFFAELE FERRARA, giusta delega 2132 -1- in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 914/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 24/05/99 R. G. N. 884/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. SE CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G.21056/99 Svolgimento del processo Il Pretore di S. Maria Capua Vetere, accogliendo la tesi del Consorzio che ne aveva eccepito l'inammissibilità, stante un precedente giudicato (sentenza n. 66 del 1989) reso dal Pretore di Aversa, mediante il quale, dalla lettura degli atti di causa, era stato disposto l'inserimento, nel TFR, dello straordinario 'di turno', rigettava la domanda proposta da SE OR diretta ad ottenere, nei confronti del Consorzio Trasporti Pub- blici di Napoli (CTP), l'integrazione, alla data del 31 maggio 1982, nel trattamento di fine rapporto (TFR), del compenso per lo straordinario 'eventuale' da lui effettuato, con condanna del CTP al pagamento della somma di L. 19.812.800. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, adito in appello dal OR, escludeva, per contro, tale effetto, rilevando che la precedente sentenza era intervenuta durante l'attività di servizio, "al solo fine di accertare l'utile computo di alcune indennità nella determinazione del TFR, il cui interesse era sorto in seguito alla riforma dell'istituto e in riferimento all'accantona- mento di legge.". Peraltro la sentenza aggiungeva che, sebbene denominato "eventuale", lo straordinario in questione era stato, di fatto, svolto in maniera fissa e con- tinuativa, sia pure a domanda dell'interessato, che non era altrimenti ob- bligato ed eseguirlo. Contro la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il Consorzio propone un motivo di ricorso per cassazione. Resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2910, cod.civ.; 1. n. 297/82 e art. 324, cod.proc.civ., in relazione all'art. 3 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione.". Premesso che una precedente sentenza pretorile inter partes era passata in giudicato con l'effetto di includere nel TFR lo straordinario di turno svolto dal ricorrente fino al 1982 e che il Pretore, adito per questa ulterio- re vicenda, aveva accertato l'identità di petitum e di causa petendi fra le due cause, escludendo la frazionabilità della domanda rivolta al conse- guimento di uno stesso oggetto, il Consorzio nega, considerato che il giudicato copre sia le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, sia quelle che, sebbene non dedotte "costituiscono precedenti logici essenziali e ne- cessari della stessa pronuncia", che la tesi del Tribunale, fondata sulla considerazione che il precedente era intervenuto durante l'attività di ser- vizio, "prima della maturazione del diritto", sia esatta, stante la cristalliz- zazione, anno per anno, del TFR in base alla novella del 29 maggio 1982, n. 297, per cui, sin dal tempo della domanda giudiziale del 1982, diretta alla determinazione dell'inclusione nel TFR dello straordinario di turno, il OR poteva chiedere anche l'applicazione dello straordinario even- tuale. Il lavoratore, per contro, obietta che la sentenza del Pretore di Aversa su cui si sarebbe formato il giudicato s'era, in effetti, limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l'Azienda accolto la ri- chiesta con ordine di servizio n. 82/88, sicchè, non avendo tale decisione natura sostanziale, ben poteva essere esperita la domanda ulteriore, sup- portata da un fatto diverso. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso che é pacifico fra le parti che il OR avesse a suo tem- po avanzato nei confronti del Consorzio domanda tendente a inserire nel TFR lo straordinario di turno svolto sino al 1982 (v. controricorso, punto 1°, 2° alinea) e che il giudizio, sia pure con una sentenza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, di cui in questa sede emer- ge la puntualizzazione nel controricorso, non facendosene cenno alcuno nella sentenza impugnata, fu definito con sentenza, ormai passata in cosa giudicata. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto giurisprudenziale e confermando un indirizzo già espresso dalle sentenze n. 5612, n. 6378, n. 7060, n. 8656, tutte del 1987, hanno enunciato il principio, con sentenza 21 aprile 1989, n. 1892, secondo cui l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, in relazione al medesimo oggetto (v., più esplicitamente, Cass. 26 marzo 1988, n.2600; 9 giugno 1995, n. 6538; 2 settembre 2000, n. 11520). Questo principio comporta che la formazione del giudicato sulla domanda. del lavoratore diretta a conseguire una maggiore liquidazione dell'indenni- tà di fine rapporto, in relazione al computo di un elemento della retribu- zione, che si assume utile a tal fine, preclude la proponibilità di una suc- cessiva domanda di maggiore liquidazione della stessa indennità, ancor- chè fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza, trat- tandosi di elementi costitutivi convergenti al fine della definizione del TFR. Infatti sia il compenso per lavoro straordinario di turno, sulla cui inciden- za si era discusso nel primo giudizio, sia lo straordinario eventuale, ogget- to del presente, esprimono due componenti che concorrono a realizzare il complessivo trattamento di fine rapporto, il quale, dunque, avrebbe dovu- to formare oggetto di una unica azione, salvo che nel primo giudizio l'inte- ressato non avesse formulato specifica riserva di richiedere in separata sede il computo di questo ulteriore elemento al fine della determinazione del TFR e sul punto la controparte nulla avesse obiettato (v. anche S.U. n. 5294-1989): circostanze che, però, essendo già esistenti al momento del primo giudizio, essendo collegate all'introduzione della nuova disciplina in argomento, neppure sono state evidenziate e provate nella presente fatti- specie dal OR. Peraltro la circostanza che nel presente procedimento la precedente sen- tenza non abbia avuto un contenuto decisorio, essendosi limitata a dichia- rare la cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l'interesse ad agire del OR, in considerazione del riconoscimento della debenza da parte del contraddittore, sposta i termini del problema, sopra delineati. Infatti il Collegio ritiene di doversi uniformare a una recente sentenza (28 settembre 2000, n. 1048) delle Sezioni unite civili di questa Corte che, in una fattispecie del tutto analoga alla presente, trattandosi anche in quella di una vicenda che vedeva l'attuale Consorzio chiamato ad includere, ai fini del TFR dei suoi dipendenti, il compenso per lo straordinario di turno prestato in via continuativa, dopo che un precedente giudizio si era, ap- punto, concluso con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, chiamate a comporre un contrasto giurisprudenziale for- matosi nell'ambito di questa Sezione sulla formazione o meno del giudica- to sostanziale a seguito di pronuncia di cessazione della materia del con- tendere (v. Cass. 11 marzo 1997, n. 2161 e 6 maggio 1999, n. 4583), hanno ritenuto di dover affermare il seguente principio di diritto, coerente con la decisione di merito del Tribunale di S. Maria Capua Vetere: "nel rito contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere "costituisce un'ipotesi di estinzione del processo -creata dalla prassi giuri- "sprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio- da pronuncia "re con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può "far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia "alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla "naturale definizione del giudizio, che determina il venir menodelle pro- "nunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che pro- 6 "prio perché accerta solo il venir meno dell'interesse non ha alcuna idonei- "tà ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta vale- "re, ma solo sul venir meno dell'interesse e con l'ulteriore conseguenza "che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa "pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui é emes- "sa" Alla stregua di questo principio, che merita di essere condiviso in osse- quio al canone di monofilachia, il ricorso deve essere rigettato. Appare equo compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2 maggio 2001 Il Consigliere est سام Il Presidente 2001 M eli IL CANCELLIERE Cance in 23 itato Depos AL CANCELLIERE CAoggi, I D A , S O S L A L T , O B A 5 I 3 2 1 D 3 . 3 A T 5 T R S . A O ' M P C L L M A 3 I E 7 0 D . 5 5 3 7