Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
Sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore del fatto sia consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio (In applicazione del tale principio, la S.C. ha ritenuto irragionevole e apodittica la motivazione della corte di merito, che ha cassato senza rinvio, circa la prova della sussistenza di tale elemento conoscitivo senza possibilità di errore, in capo ad un tifoso ritenuto responsabile del suddetto delitto, in quanto, durante una partita di calcio, lanciando sassi contro la tifoseria avversaria, aveva colpito alcuni agenti di polizia in abito borghese presenti sul posto, i quali si erano frapposti tra i due gruppi antagonisti allo scopo di impedire le violenze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 17701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17701 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 03/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 356
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 31058/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA UC;
avverso la sentenza 12/2/02 Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Filippo Di Nacci, che ha concluso per l'accoglimento e in subordine per la conversione della pena. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12/2/02 la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione in data 24/1/01 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, procedendo con il rito abbreviato, aveva dichiarato TA UC colpevole dei reati di getto pericoloso di cose, resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 81 cpv. 674, 337 - 339 c.p. e condannato alla pena di giustizia.
Il predetto era stato individuato quale facente parte di un gruppo di facinorosi, il quale, dopo lo svolgimento della partita di calcio Atalanta - Brescia, si era scagliato con insulti e minacce contro le forze dell'ordine, e si era attivato per lanciare sassi e oggetti contro gli agenti.
Nel rispondere alle censure dell'appellante, la corte di merito valorizzava la confessione dell'imputato di essersi trovato nel gruppo che operava lanciando sassi contro le forze dell'ordine, per ritenere provata la consapevolezza dell'imputato del reato che si stava commettendo, che pur non essendo stato colto a lanciare sassi, non si era dissociato allontanandosi, ma dando con la sua presenza un contributo all'azione criminosa. Riteneva ininfluente il fatto che gli agenti non fossero riconoscibili perché vestiti con abiti civili, ed escludeva che l'imputato avesse potuto scambiarli per tifosi avversar, in quanto l'attività di placcaggio degli agenti era avvenuta in epoca successiva alla contrapposizione tra le due opposte tifoserie, e il TA aveva avuto tutto il tempo di riconoscere i suoi interlocutori. Escludeva infine che ricorressero elementi per una legittima difesa quanto meno putativa.
Ricorre l'imputato avverso tale ultima decisione a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo con il primo motivo la violazione della legge penale in relazione all'art. 674 c.p., non avendo la corte di merito nel ritenere la sussistenza del reato ex art. 674 tenuto conto del fatto che l'imputato si era trovato nell'impossibilità di allontanarsi dal gruppo atalantino, perché intimorito dall'urto degli avversari bresciani;
con il secondo motivo l'errore nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato di resistenza, non avendo la medesima corte apprezzato che gli agenti vestivano abiti borghesi ed erano stati dall'imputato scambiati per tifosi avversari, tant'è che, una volta avvedutosi che si trattava di poliziotti, aveva immediatamente cessato dal suo comportamento;
con il terzo motivo il mancato riconoscimento della scriminante ex art. 52 c.p. quanto meno putativa, avendo la corte omesso di apprezzare che l'attività di placcaggio delle forze dell'ordine ben poteva essere scambiata come attacco della tifoseria avversaria, per cui era legittimo pensare che quella situazione poteva aver ingenerato nell'imputato la paura di un attuale pericolo di un'offesa ingiusta, con il quarto e ultimo motivo l'erronea applicazione dell'art. 133, essendosi il giudice di merito nel quantificare la sanzione discostato immotivatamante dal minimo della pena edittale. Il primo motivo è destituito di fondamento. I giudici del merito, nell'attribuire all'imputato la responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 674 c.p., pur nella certezza che il predetto non era stato visto scagliare oggetti contro le forze dell'ordine, hanno fatto corretta applicazione del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa, anche con la semplice volontà di adesione, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui, potendosi il concorso concretizzare in atteggiamenti e in comportamenti, che costituiscono comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche con la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva (Cass. Sez. 1^ 24/7/92 n. 8389 rv. 191452). È fondato invece il secondo motivo, in esso assorbiti il terzo e il quarto e la subordinata formulata in sede di conclusioni. Ed invero la Corte di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di resistenza, superando la questione della prova dell'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza della qualità di pubblici ufficiali degli agenti, che nella circostanza vestivano abiti civili, con la considerazione che l'imputato avrebbe avuto contezza che il gruppo avversario fosse composto da poliziotti, nel momento in cui si era accodato alle persone che inveivano contro il gruppo avversario, quando era già terminata la contrapposizione con slogans tra le tifoserie avversarie.
L'irragionevolezza e l'apoditticità di tale passaggio motivazionale si commenta da sè e non tiene conto della circostanza, ritenuta plausibile dallo stesso giudice di primo grado, siccome emersa dal rapporto degli agenti, secondo la quale, una volta accortosi di avere a che fare con poliziotti, l'imputato non opponeva alcuna resistenza. La giurisprudenza di questa Sezione è attestata sul principio che nel reato di resistenza a p.u., l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale della persona, cui è diretta la violenza o la minaccia, e dell'attività di ufficio, che tale persona stia svolgendo (Cass. Sez. 6^ U.P. 20/4/98 Carapelli).
Nel caso in esame la prospettazione della Corte territoriale non appare idonea a convincere della sussistenza anche di tale elemento, di guisa che in assenza di ulteriori argomentazioni a sostegno, sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non avere commesso il fatto. Di conseguenza la medesima decisione deve essere altresì annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per la determinazione della pena del residuo reato ex art. 674, caduto in continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al delitto di resistenza a p.u. per non aver commesso il fatto;
annulla la stessa sentenza in ordine alla determinazione della pena del reato di cui all'art. 674 c.p. e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004