Sentenza 18 giugno 2001
Massime • 1
In tema di servitù di veduta, il giudizio sull'idoneità dei segni esteriori, accertati in sede di giudizio di merito, a rivelare l'esistenza della detta servitù si risolve in un apprezzamento di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato dal giudice (che, nella specie, aveva giustificato il proprio convincimento con il solo riferimento alle caratteristiche obbiettive dell'opera, con sentenza confermata dalla S.C. che ha, così espresso il principio di diritto che precede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8198 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR LM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARONE VINCENZO, che lo difende unitamente all'avvocato MORRA GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA RI, IV TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato FERRI GIANCARLO, che li difende unitamente all'avvocato BARBERO ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza R.G. 1409/95 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 26/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 maggio 1990 il pretore di Fossano, accogliendo un ricorso possessorio proposto da AN BA e MO OI, condannò LI CC a rimuovere un muro, due pilastrini e alcuni pannelli in vetrocemento da costui installati a ridosso di una ringhiera in ferro posta lungo la linea di confine di un terrazzo che univa le due villette delle parti in causa: ritenne il pretore che la ringhiera non aveva soltanto la funzione di dividere il terrazzo, secondo quanto sostenuto dal resistente, ma anche quella di consentire l'esercizio di fatto di una servitù di affaccio e di veduta, impedito dalla realizzazione dei predetti manufatti. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 22 maggio 1991, confermò la pronuncia di primo grado, impugnata dal CC, rilevando, tra l'altro, che, pur potendo ritenersi che funzione principale della ringhiera fosse quella di segnare il confine, cioè di dividere le due porzioni del terrazzo, nondimeno era rimasto accertato che i pannelli in vetro cemento avevano impedito ai ricorrenti di esercitare lo sporto e la veduta verso la proprietà aliena, immutando la preesistente situazione di fatto.
Su ricorso del CC, questa suprema Corte, con sentenza 17 marzo 1995 n. 3109, cassò con rinvio la predetta decisione osservando che il tribunale aveva omesso: da un canto, di accertare se nella specie fosse stato esercitato in concreto un possesso consistito in un'attività materiale corrispondente all'esercizio di una servitù di veduta;
dall'altro, di considerare che la sussistenza di una tale servitù può essere ritenuta solo in presenza di una situazione di fatto che univocamente consenta di esercitare la prospectio e la inspectio sul fondo del vicino e di manufatti in loco obiettivamente destinati, in modo normale e permanente, all'esercizio della veduta. Non poteva pertanto dar luogo al possesso di una tale servitù una ringhiera posta a separazione tra due fondi, anche urbani, trattandosi di opera avente essenzialmente funzione divisoria, anche quando consenta di inspicere et prospicere in alienum. La causa veniva riassunta dal CC innanzi al Tribunale di Alessandria - designato come giudice del rinvio- che, in parziale riforma della sentenza appellata, compensava interamente tra le parti le spese di tutte le precorse fasi processuali. Osservava il tribunale che, per le sue caratteristiche, la ringhiera non poteva avere funzione esclusivamente divisoria, stante l'estrema facilità di superamento della stessa: essa costituiva manufatto destinato anche alla veduta ed allo sporto sul fondo vicino. Peraltro, la situazione dei luoghi induceva a ritenere anche l'esistenza di un effettivo esercizio di una servitù di veduta e di sporto poiché, prima della modifiche apportatevi dal CC, i ricorrenti avevano la possibilità di spaziare con lo sguardo sul fondo vicino e la campagna circostante;
non essendo dubbio che la costruzione dapprima del muretto e in seguito dei pilastrini nonché la successiva chiusura degli spazi con materiali vetroretinati avevano occluso la visuale, corrette erano le decisioni assunte dal Pretore di Fossano e dal Tribunale di Cuneo.
Il CC chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo, illustrato con memoria, al cui accoglimento gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Col motivo addotto, il ricorrente denunzia errata e falsa applicazione degli artt. da 1140 a 1168 c.c. e vizi motivatori. Lamenta che il giudice di rinvio non si è adeguato al principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 3109 del 1995, secondo cui una ringhiera posta a separazione tra due fondi anché urbani non può dar luogo all'esercizio di una veduta perché, quand'anche consentisse di inspicere e prospicere sul fondo altrui, costituirebbe pur sempre un'opera avente funzione di semplice separazione tra un fondo e, l'altro. Il tribunale ha omesso di accertare se, nel caso di specie, fosse stato esercitato un possesso consistito, secondo l'esplicita enunciazione dell'art. 1140 c.c., in un'attività materiale corrispondente all'esercizio di una servitù. Contraddittoria e illogica era la considerazione che la ringhiera assolvesse alla duplice funzione di dividere le due proprietà e di consentire l'affaccio. Errato il rilievo che, in quanto facilmente superabile, la precipua funzione dell'opera in questione non potesse essere esclusivamente quella di separare i due fondi. Invero, la ringhiera non era stata messa in sito a protezione dei fondi ma per la loro separazione, scopo al quale risultava perfettamente idonea. Installandola, i proprietari dei due fondi non intesero costituire una servitù reciproca di veduta. D'altronde, la possibilità di spaziare con lo sguardo sussisteva anche prima della messa in opera della ringhiera che, pertanto, non ha assolutamente mutato, sotto tale profilo, lo stato dei luoghi.
Il ricorso è infondato.
Nella sentenza n. 3109 del 1995, questa Corte osservò che il tribunale aveva omesso sia di accertare se nella specie fosse stato esercitato in concreto un possesso consistito in un'attività materiale corrispondente all'esercizio di una servitù di veduta, sia di considerare che - la sussistenza di una tale servitù può essere ritenuta solo in presenza di una situazione di fatto che univocamente consenta di esercitare la prospectio e la inspectio sul fondo del vicino e di manufatti obiettivamente destinati, in modo normale è permanente, all'esercizio della veduta.
Armonizzando il proprio ragionamento a un tale principio, e rimanendo dentro i limiti del giudizio affidatogli, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto, in base ai fatti già accertati nella sentenza, che la ringhiera, per le sue caratteristiche strutturali, da un canto, non poteva avere funzione esclusivamente divisoria, stante l'estrema facilità con cui era possibile scavalcarla;
dall'altro, costituiva manufatto destinato in modo permanente e normale anche alla vista e all'affaccio sul fondo vicino. Ha specificato il giudice del rinvio che una tale conclusione era avvalorata dalla situazione dei luoghi, per come raffigurata dai rilievi fotografici acquisiti agli atti. Lo stato dei luoghi, infatti, induceva a ritenere anche l'esistenza di un effettivo esercizio di una servitù di veduta e di sporto poiché, prima delle modifiche apportatevi dal CC mediante la costruzione del muretto e dei pilastrini e la chiusura degli spazi con materiali vetroretinati, i ricorrenti avevano la possibilità di spaziare con lo sguardo sul fondo vicino e la campagna circostante. Non sussiste la denunciata violazione di legge, posto che i requisiti di una veduta si deducono proprio dalle caratteristiche strutturali dell'opera nonché dalla natura e dalla funzione permanente del luogo in cui essa è posta e dalle modalità di accesso, le quali consentano al suo titolare di affacciarsi sul fondo altrui quando lo voglia e senza particolari accorgimenti o manovre che ne rendano difficoltoso o pericoloso l'esercizio.
Nemmeno si scorgono nella pronuncia impugnata i denunciati vizi motivatori. Il giudizio sull'idoneità dei segni esteriori accertati a rivelare l'esistenza della servitù di veduta si risolve in apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se, come nella specie, congruamente e logicamente motivato dal giudice, il quale ben può giustificare il proprio convincimento con il solo riferimento alle caratteristiche obiettive dell'opera (cfr. Cass. nn. 217/1971, 4110/1975, 1316/1977). D'altra parte, va più in generale ricordato che l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solamente quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito cui è riservato l'apprezzamento del fatto. Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizio di motivazione si può giungere quando tale vizio emerga dal ragionamento incompleto, incoerente o illogico svolto dal giudice nella sentenza, e non già quando, come nella specie, il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative o dalle richieste e, deduzioni della parte. Discende dalle fatte considerazioni il rigetto del ricorso. Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2001