Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
Per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di "costrizione" essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia. (Fattispecie, relativa al blocco di un'autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente in modo tale che la parte lesa non poteva in alcun modo spostare la macchina, e in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della violenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/1998, n. 11875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11875 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 30.9.1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Calbi " N. 1637
3. " CI TO " REGISTRO GENERALE
4. " RI RO " N. 405/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LE AS nato Gualdo Cattaneo il 12-5 avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 7-11-97
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv. Salvatore Finocchi LE AS venne tratto a giudizio per rispondere "del reato di cui all'art. 610 per avere costretto GE SI a non fare uso della FIAT PANDA . . ., a lasciarla ferma per ore lungo una strada sterrata in località Pian del Baccio ed a rientrare a casa a piedi rifiutando di rimuovere dalla zona una ruspa che ostruiva il transito a detta auto, in frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo il 2-11- 91".
Con sentenza in data 14-4-93 il Pretore di Spoleto dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e con attenuanti generiche lo condannava alla pena di giorni venti di reclusione, benefici, ed inoltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in Lire unmilione.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 7-11-97, sostituiva la pena detentiva con Lire 500.000 di multa, eliminava la sospensione condizionale, e per il resto confermava. In estrema sintesi la Corte disattendeva la tesi difensiva del guasto al trattore (che ne avrebbe impedito la rimozione) e riteneva che il LE non aveva rimosso il mezzo non con l'asserzione che l'GE non aveva alcun diritto-servitù di transito sulla strada poderale della quale egli era comproprietario -punti indiscutibili- ma perché voleva che fosse l'GE personalmente a chiedergli il favore . . . condotta, quindi, non finalizzata alla tutela del diritto di proprietà e alla negazione di servitù di transito, ma atto emulativo che non aveva altro scopo se non quello di recare pregiudizio all'GE, costretto a raggiungere a piedi l'abitazione ed a lasciare l'automobile sulla strada fino a notte tarda non essendovi alcuna diversa possibilità di uscita (marcia indietro, strada diversa).
Il LE ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia violazione dell'art. 606 lett. c) e) C.P.P. in relazione all'art. 610 C.P. - vizi di motivazione, in sintesi deducendo la totale infondatezza della tesi accusatoria (lo stesso Procuratore Generale aveva ritenuto il comportamento dell'imputato del tutto alieno da rilievi penali) . . . e che la documentazione in atti dimostrava l'inesistenza di diritti di passaggio dell'GE sulla strada poderale( era stato addirittura contravvenzionato per violazione del divieto di circolazione, ex art. 15 Legge Regionale 18 1-87 n^ 49) . . . della quale il LE era nel pieno diritto di godere in modo esclusivo trattandosi di bene di proprietà della famiglia . . . e che vi era stato un diverso criterio di valutazione delle deposizioni a carico e di quelle a favore in merito al "guasto del trattore" . . . e che erroneamente era stata ritenuta l'inesistenza di altra via di uscita . . ..
La Corte ritiene che la sentenza debba essere annullata senza rinvio risultando che la condotta del LE non ha integrato gli estremi del reato di violenza privata per mancanza del requisito della "violenza" richiesto dall'art. 610 C.P. Le circostanze di fatto sono quelle motivamente ritenute dall'impugnata sentenza ed è pacifico che la condotta del LE è stata quella di non rimuovere il trattore che si trovava sulla strada poderale di sua pertinenza e sulla quale l'GE non aveva diritto di transito.
Ora, per quanto ampia possa essere la portata attribuita al concetto di "violenza" nel diritto penale e, in particolare, nell'art.610 C.P., e pur potendo la condotta di violenza essere realizzata sia con azione che con omissione (art. 40 cpv. C.P.), deve affermarsi che per integrare il delitto di violenza privata ex art.610 C.P. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di "costrizione" essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia.
Nella fattispecie quindi, ammesso che il LE fosse tenuto a spostare il trattore in precedenza lasciato sulla strada poderale di sua pertinenza (salvo richiedere spese e danni) per il solo fatto che l'GE, pur non potendo vantare diritti di transito, si era venuto a trovare nella situazione di non poter ne' proseguire ne' tornare indietro, potrebbe affermarsi soltanto che lo stesso è venuto meno ad un obbligo giuridico, con le note conseguenze, ma non che ha posto in essere la condotta di violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 610 C.P.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1998