Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 6822
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità per errato indirizzo PEC

    La Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità del Tribunale, poiché l'atto è stato trasmesso a un indirizzo PEC non corrispondente a quello indicato dal D.G.S.I.A. ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022, e non vi è stata la successiva tempestiva trasmissione all'indirizzo corretto.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e diritto di accesso al giudice

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dai rilievi relativi al primo motivo, in quanto l'inammissibilità è stata confermata sulla base della normativa applicabile. Inoltre, ha precisato che la violazione di norme costituzionali o della CEDU non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione penale, ma solo come fondamento di una questione di legittimità costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 6822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6822
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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