Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di rogatoria internazionale, la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spettanze degli ausiliari appartiene al giudice che conferisce l'incarico e, quindi, qualora la corte d'appello abbia delegato il giudice per le indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'attività richiesta dall'Autorità straniera, a detto giudice, giacché lo stesso, stante anche l'assenza di un fascicolo processuale è l'organo più idoneo a controllare la fondatezza delle pretese liquidatorie. (Fattispecie relativa alla liquidazione di fatture di una società di telefonia concernenti spese per intercettazioni telefoniche).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 16261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16261 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/02/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere - N. 230
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 22182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE di APPELLO di VENEZIA;
avverso il provvedimento n. 25/2008 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 13/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA sentite le conclusioni del PG Dott. NICOLA LETTIERI che ha sostenuto che la liquidazione delle spettanze compete al Gip e che era abnorme l'atto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia avverso il provvedimento in data 13.2.2013 del G.i.p. del Tribunale di Verona il quale, dissentendo da quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Venezia che gli aveva trasmesso gli atti onerandolo dell'incombente della liquidazione delle fatture della s.p.a. WIND concernenti una rogatoria internazionale, riteneva che dovesse provvedervi proprio la Procura generale ricorrente, in quanto organo che ad un tempo aveva inizialmente dato impulso alla rogatoria e, a conclusione di essa, aveva restituito gli atti all'Autorità giudiziaria straniera.
Assume la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 assumendo che la competenza apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Verona. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso sostenendo che la liquidazione delle spettanze compete al Gip e che è abnorme l'atto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, a fronte del precedente consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato spetta al magistrato che procede e, quindi, nel giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, n. 10744 del 6.12.2011, Rv. 252657; n. 7468 del 11.12.2012, Rv. 254516), le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 28.11.2013, hanno deciso - tra l'altro - pronunciandosi sul punto specifico, che la liquidazione dell'onorario al consulente del pubblico ministero compete a quest'ultimo e non già al giudice che procede. Ma il principio statuito da tale innovazione, nel caso in esame, viene radicalmente compromesso dal fatto che trattasi di procedimento sottratto alla competenza dell'A.G. nazionale la quale è stata solo investita da una richiesta di assistenza giudiziaria per l'espletamento di una rogatoria in materia di intercettazioni e che, a tenore dell'art. 20 della Convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo, non è consentito addossare all'Autorità straniera le spese dell'attività di assistenza richiesta.
Invero, la competenza del P.G. ricorrente viene qui meno non essendo stato chiaramente quest'organo a dare impulso al procedimento, rivestendo esso solo il ruolo di punto di riferimento nello Stato italiano per l'Autorità straniera, poiché per il resto la rogatoria è stata avviata dalla Corte di Appello che ha, a sua volta, delegato per l'espletamento della rogatoria il G.i.p. del Tribunale di Verona:
è questi che ha concretamente svolto tutte le incombenze istruttorie e disposto le intercettazioni telefoniche richieste dall'Autorità giudiziaria straniera.
Ne consegue necessariamente che in tale contesto, fattuale e normativo, l'organo più adatto a pronunciarsi sull'istanza in questione sia appunto il G.i.p., in quanto magistrato delegato dalla Corte d'Appello per l'espletamento della rogatoria: avendo proceduto ad attribuire l'incarico, anche nell'assenza di un fascicolo processuale dal quale poter attingere dati utili (assenza che peraltro vale per tutti i magistrati del distretto), egli si appalesa come l'organo più idoneo a controllare la fondatezza delle pretese liquidatorie.
Per giunta, attesa l'assenza di un fascicolo processuale e di un magistrato che lo gestisca, il giudice procedente ben può, nel peculiare caso di specie, essere individuato nel giudice che ha dato materiale esecuzione alla rogatoria. Consegue l'annullamento senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2014