Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2018, n. 1032
CASS
Sentenza 13 novembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure alternative alla detenzione, non è ostativa all'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale – in costanza degli ulteriori presupposti – la brevità della residua pena espianda (nella specie, mesi due di arresto), atteso che detta misura è finalizzata a favorire il percorso risocializzante proprio di chi debba scontare pene detentive brevi.

Commentari2

  • 1Tribunale di Sorveglianza, va accolta l’istanza di affidamento in prova anche se la pena residua espianda è di breve durata
    Avv. Marco La Grotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Tribunale di Sorveglianza
    https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Tribunale di Sorveglianza, va accolta l'istanza di affidamento in prova anche se la pena residua espianda è di breve durata Commento alla sentenza Cass. Pen. n. 1032 del 13/11/2018, depositata il 10/01/2019 A cura dell'Avv. Marco La Grotta La Prima Sezione della... Pubblicato

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2018, n. 1032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1032
Data del deposito : 13 novembre 2018

Testo completo