Sentenza 13 novembre 2018
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, non è ostativa all'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale – in costanza degli ulteriori presupposti – la brevità della residua pena espianda (nella specie, mesi due di arresto), atteso che detta misura è finalizzata a favorire il percorso risocializzante proprio di chi debba scontare pene detentive brevi.
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- 1. Tribunale di Sorveglianza, va accolta l’istanza di affidamento in prova anche se la pena residua espianda è di breve durataAvv. Marco La Grotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Tribunale di Sorveglianza, va accolta l'istanza di affidamento in prova anche se la pena residua espianda è di breve durata Commento alla sentenza Cass. Pen. n. 1032 del 13/11/2018, depositata il 10/01/2019 A cura dell'Avv. Marco La Grotta La Prima Sezione della... Pubblicato
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2018, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
Testo completo
0 1032-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.4321/2018 Mariastefania Di Tomassi Presidente- Michele Bianchi -CC 13/11/2018 Stefano Aprile R.G.N. 23560/18 Antonio Cairo Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR GO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova in data 15/2/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/4/2018, il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato, nei confronti di GO RR, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e lo aveva ammesso alla misura della detenzione domiciliare in relazione alla pena di due mesi di arresto inflitta con sentenza del Tribunale di San Remo, confermata in data 17/12/2013 dalla Corte di appello di Genova per il reato di cui all'art. 44, lett. b), del d.P.R. del 30/4/2001, n. 380 (cd. Testo unico in materia edilizia). Il Tribunale, dopo aver dato atto che dall'esame del certificato penale, del certificato dei carichi pendenti e dalle note delle Forze dell'ordine non si evincevano note di particolare pericolosità sociale, aveva ritenuto che la "brevità della pena da espiare non consent(iss)e un utile implementazione della misura più ampia richiesta impedendo la ristrettezza temporale ogni messa alla prova del soggetto", con il conseguente rischio che la м stessa si risolvesse "in niente più che in un guscio vuoto, privo di contenuti"; così concedendo la misura, più gravosa, della detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso RR per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Giorgio Valfre' e Roberto Vigneri, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale. In particolare, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della applicazione della detenzione domiciliare in ragione di una pericolosità sociale che lo stesso Tribunale di sorveglianza avrebbe in premessa escluso.
3. In data 16/7/2018, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 47 Ord. pen. contempla la possibilità che il condannato a una pena non superiore a tre anni di detenzione, anche quale parte residua di una pena maggiore, sia ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova nei casi in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere il pericolo che egli commetta altri reati. Una valutazione che deve essere compiuta non soltanto tenendo conto della violazione della legge penale e delle modalità della sua commissione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenuto successivamente al reato e delle condizioni di contesto, personale e socio- ambientale, che possono rilevare, sul piano prognostico, ai fini del possibile reinserimento sociale del condannato e del contenimento del rischio di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., in motivazione, che richiama, tra gli elementi che devono essere valorizzati sul piano prognostico, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione). In questa prospettiva, rileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha posto a fondamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di affidamento in prova un elemento di fatto, costituito dalla brevità della residua pena espianda, non contemplato tra i requisiti richiesti per l'applicazione della fattispecie in esame. E anzi, è appena il caso di osservare che le misure alternative sono state introdotte, dall'ordinamento penitenziario, proprio al fine di favorire il percorso risocializzante di coloro i quali debbano espiare pene 2 ш detentive brevi;
e che, in ogni caso, costituisce un criterio generale orientativo della scelta tra le varie misure alternative applicabili quello che, in omaggio al principio del favor libertatis, impone di applicare, tra quelle astrattamente fruibili, la misura meno afflittiva. Ne consegue che, già sotto questo primo aspetto, sussiste senz'altro il vizio denunciato.
3. Sotto altro profilo, deve comunque osservarsi che l'ordinanza si caratterizza per la manifesta illogicità del percorso motivazionale seguito. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha totalmente obliterato una serie di dati essenziali sotto il profilo prognostico (ovvero la brevità della pena, la condizione di incensuratezza antecedente alla commissione del reato, l'assenza di pericolosità sociale) e, inoltre, non ha esaminato la personalità del richiedente, con particolare riguardo alla sua evoluzione dopo la commissione del reato, né la possibilità di reinserimento del condannato, con ciò omettendo di valutare gli elementi predittivi che, per giurisprudenza costante, devono essere valutati ai fini della concessione dell'affidamento e degli altri benefici penitenziari. Come detto, il Tribunale ha, invece, valorizzato un elemento di fatto la brevità della misura che non soltanto non è codificato da alcuna disposizione, ma che addirittura contraddice la funzione tipica della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: quella di adottare una soluzione alternativa al carcere, che attraverso una minore compressione della libertà personale favorisca il reinserimento sociale del condannato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Genova.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso il 13/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente котенории Mariastefania Di Tomassi Conver DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA