Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPE0 4 8 94 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA ANO AZIONE Oggetto Angianificate SEZIONE TERZA CIVILE arricchimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G. N. 6293/00 Cron. 4641 - Consigliere- Dott. Francesco TRIFONE Rep.·512 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud 06/12/01 Dott. Mario FINOCCHIARO UFFICIO COPIE Dott. Antonio - Rel. Consigliere SEGRETO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente 1.55 per diritti 11 FEB. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: BO AR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 28, presso lo studio dell'avvocato 0 0 0 3 COSENTINO, che lo difende unitamente agli CARMINE avvocati SILVIA BENACCHIO, STEFANIA GIROTTO, giusta DG728857 delega in atti;
ricorrente-
contro
COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del suo Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, difeso dall'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS 2001 MANGELLI, giusta delega in atti;
controricorrente 2109 -1- avverso la sentenza n. 1572/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione prima civile emessa il 7/10/1999, depositata il 08/11/99; RG. 145/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato CARMINE COSENTINO;
udito l'Avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. i -2- Svolgimento del processo OL RD Manera, quale titolare della locanda "Storione" di Chioggia, conveniva davanti al Tribunale di Venezia il Comune di Chioggia, chiedendo il pagamento di f. 25.715.480, quale corrispettivo per l'ospitalità prestata a due nuclei familiari di sfrattati, così come richiesto dall'amministrazione comunale. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di £. 19.286.610, a titolo di arricchimento senza causa. cheProponeva appello il Comune;
resisteva l'attore proponeva appello incidentale, in merito alla decurtazione della somma richiesta. La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il accoglieva l'appello del Comune e rigettava la14.1.2000, domanda. Riteneva la corte di merito che, poiché le delibere comunali, che avevano previsto l'alloggio presso l'albergo dell'appellato, nonché quelle che avevano previsto il state annullate dalpagamento delle fatture, erano CO.RE.CO., non si poteva più far riferimento alle stesse ed il rapporto intercorreva, ai fini della controprestazione e ad ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che avevano consentito la fornitura, a norma dell'art. 23, c. 4, d.
1. n. 66/1989. 3 Secondo la corte territoriale non poteva farsi distinzione tra impegno di spesa in assenza di delibera e quello effettuato sulla base di delibera annullata, per cui, in entrambi i casi, il rapporto obbligatorio intercorreva direttamente tra il fornitore e l'amministratore ed il primo non poteva esperire nei confronti del comune neppure l'azione ex art. 2041 c.c., perché difettava il requisito della sussidiarietà. Secondo il giudice di appello, non poteva accogliersi la neppure quale proposta in via surrogatoria dei domanda funzionari amministratori, sia perché domanda nuova, sia perché legittimi contraddittori della stessa sarebbero stati anche i funzionari amministratori. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso il Comune di Chioggia. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la n. 66/89 ed errata violazione dell'art. 23 d.l. interpretazione ed applicazione dell'art. 2041 c.c.. Assume il ricorrente che nella fattispecie, a prescindere dall'inesistenza di un contratto о di altro rapporto assimilabile, fu imposto all'albergatore una prestazione per factum principis.
5. Inoltre, secondo il ricorrente, non può ritenersi equivalente l'ipotesi dell'inesistenza della determinazione di volontà dell'ente, e quindi della mancanza ab origine di tale dichiarazione volitiva, con quella di annullamento per illegittimità successivamente rilevata, della determinazione di volontà. Conseguentemente, a parere del ricorrente, poiché nella fattispecie, la volontà dell'ente si era effettivamente formata, il successivo annullamento delle relative delibere non poteva impedire l'esperibilità dell'azione di arricchimento nei confronti del Comune, in quanto non operava la fattispecie di cui all'art. 23, c. 4, d.l. n. 66/1989, operante nei diversi casi di inesistenza della volontà dell'ente.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso in parte è inammissibile ed in parte è infondato. Quanto all'assunto, secondo cui nella specie non si sarebbe trattato di un rapporto contrattuale, ma di un'imposizione del Comune di effettuare detta prestazione alberghiera in favore degli sfrattati, va osservato che essa anzitutto è una questione nuova, proposta per la prima volta in questa come tale inammissibile.sede e, Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo 5 prospettabili per la prima volta. in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
2.2. In ogni caso, ove anche si trattasse di "imposizione" da parte del Comune di ospitare gli sfrattati, va rilevato che in questo caso non si verserebbe in una fattispecie di arricchimento senza causa, a norma dell'art. 2041 c.C., la quale fattispecie presuppone che l'impoverito abbia volontariamente eseguito la prestazione in favore dell' arricchito e non per effetto di un obbligo, ma di fattispecie analoga alla requisizione di albergo, con la conseguenza che mai poteva proporsi la suddetta azione di arricchimento senza causa, avendo la stessa solo natura sussidiaria ed in presenza degli elementi previsti dall'art. quella preordinata2041 C.C., ma al conseguimento di requisizione (cfr. Cass. 11.1.1999, n. dell'indennità 182).
3.1. Premesso ciò, va osservato che il motivo di ricorso infondato nella parte in cui sostiene che l'art. 23 d.l. n. 66/1989 si riferisce solo alle ipotesi di inesistenza della delibera autorizzativa e non anche al caso di successivo annullamento della stessa da parte del CO.RE.CO.. Osserva preliminarmente questa Corte che, per pacifica giurisprudenza, l'azione di responsabilità che, a norma 6 dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 ( riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 d. lgs n. 77/1995), è esperibile dai privati contro amministratori ed i funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai suddetti enti ed alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non può esperire nei confronti della p.a. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, stante il disposto dell'art. 2042 C.C.. (Cass. 6.2.1999, n. 1045; Cass. 2.9.1996, n. 8025; Cass. 22.11.2000, n. 15096).
3.2. A norma del c. 3 dell'art. 23 d.l. n. 66/1989, - che ratione temporis - regola la fattispecie a tutte le ivi indicate l'effettuazione di qualunque amministrazioni spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge, divenuta (o dichiarata) esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere sul competente capitolo del bilancio. Ciò comporta che non è soltanto la mancanza di una delibera autorizzativa di spesa, che comporta la responsabilità diretta degli amministratori e l'inammissibilità dell'azione di arricchimento nei confronti degli amministratori, ma l'ipotesi in cui la delibera non è divenutaanche 7 esecutiva, perché non approvata dall'organo di controllo, nella specie dal CO.RE.CO. Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha equiparato, ai fini dell'inammissibilità dell'azione di causa nei confronti del Comune, per arricchimento senza dell'art. 23 d.l. n., 66/1989, alla effetto del C. 4, ' l'ipotesi di delibera mancanza di delibera dell'ente annullata dall'organo regionale di controllo.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione, per aver rigettato l'appello incidentale proposto, ritenendolo domanda nuova.
5.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti la sentenza impugnata non ha rigettato l'appello incidentale (con cui si chiedeva che il Comune fosse condannato anche al pagamento della differenza tra la somma richiesta di £. 25 milioni e quella oggetto di accoglimento da parte del giudice nella misura di f. 19 milioni), perché domanda nuova. Il rigetto dello stesso si fonda sull'unica assorbente ragione posta a base del rigetto dell'intera domanda e cioè sulla non esperibilità nella fattispecie dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto. La corte di merito si è limitata a ritenere nuova esclusivamente la domanda di arricchimento senza causa (proponibile dal funzionario responsabile contro l'Ente, 8 secondo la sentenza n. 446/1995 della corte Costituzionale) e proposta dall'attore nella fattispecie nel corso del giudizio di secondo grado in via surrogatoria ex art. 2900 C.C.. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 6 dicembre 2001. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segrets Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggt, li 11. .от Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 3:11 160,10 5 APR. 2001 din 14245 Regi ☐ aln (euro CEN vizi P. DAFILIPPO (Dott.ssa Mark Il Responsabile Corvitial AR (Dr. M. RATC CHINA 9