Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Nella valutazione della richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna. (Nella fattispecie la Corte ha valutato corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione fondata sull'aggiornamento delle linee guida della Carta di Noto in tema di esame del minore, per non essere le stesse assimilabili a tecniche scientifiche).
Commentario • 1
- 1. La revisione del processo penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 2133
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 25261/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 3675/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. RIELLO Luigi che ha concio per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Zilidi Claudia del foro di Bergamo la quale chiede annullarsi con rinvio la sentenza oggetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 25/2/2013 dichiarò inammissibile la richiesta di revisione proposta da C. .C. , condannato con sentenza definitiva emessa in data 30/3/2007 dalla Corte d'appello di Brescia alla pena stimata di giustizia per essere stato giudicato colpevole dei delitti di cui all'art. 81, art. 609-bis, commi 1 e 2, art. 609-ter, n. 1, art. 609-septies, comma 4, n. 2, per avere costretto con violenza il figlio minore a subire rapporti sessuali.
2. L'imputato, dopo aver narrato la vicenda processuale (la sentenza di condanna era stata emessa in secondo grado, ribaltato il giudizio assolutorio di cui alla sentenza 11/11/2004 del Tribunale di Bergamo)e premesso che le nuove linee guida di cui alla cd. Carta di Noto, approvate nel corso dell'anno 2011, successivamente alla statuizione di condanna, avevano evidenziato l'impossibilità d'individuare con certezza un nesso causale tra l'accertamento di segni di disagio e l'abuso; nonché l'impossibilità di basarsi su test scientificamente validi per affermare la sussistenza di traumi psichici riconducibili all'abuso (svalutazione della SVA - Statement validity Assessment), denunziando vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge, prospettava i motivi di doglianza di cui appresso.
2.1. Con i primi due motivi il C. lamenta il mancato esame della consulenza di parte allegata alla richiesta di revisione, la quale aveva illustrato l'abbandono dei vecchi metodi d'indagine e la maggior affidabilità dei nuovi modelli approvati dalla comunità scientifica. La circostanza che dopo quattordici anni non sarebbe stato possibile procedere all'esame dell'ex minore non impediva di affermare che il C. era stato condannato sulla base di opinioni e metodi scientifici oramai abbandonati perché reputati inattendibili.
2.2. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente assume che il Giudice della revisione aveva errato nel considerare i nuovi criteri scientifici di valutazione della capacità a testimoniare quali mere indicazioni non vincolanti, ignorando che trattavasi di linee guida largamente condivise nella comunità scientifica. Affermare, poi, che trattavasi di criteri soggetti a continui mutamenti nel tempo era illogico: quel che assumeva rilievo era l'accertata circostanza che i vecchi modelli d'indagine non potevano più considerarsi apprezzabili.
2.3. Con il quinto ed e il sesto motivo il ricorrente evidenzia che l'affermazione secondo la quale la testimonianza della p.o. non sarebbe stata decisiva non corrispondeva ad un corretto vaglio delle emergenze probatorie: non solo le altre fonti probatorie costituivano solo circostanze di contorno, ma la Corte d'appello di Brescia aveva censurato espressamente la sentenza di primo grado per avere sottovalutato l'esame peritale, svolto secondo le tecniche oramai ripudiate dalla comunità scientifica.
3. In data 5/3/2014 perveniva memoria redatta nell'interesse della p.c, con la quale si insisteva per la reiezione del ricorso, sottolineandosi, in sintesi: la logicità e piena coerenza della sentenza della Corte veneta, la quale aveva puntualmente valorizzato la genesi spontanea delle dichiarazioni del bambino, avvalorate da elementi di elettiva sintomaticità; l'insussistenza di moventi calunniatori;
il riscontro attraverso la prova di fatti altamente indicativi (grida del bambino ascoltate da terzi, rinvenimento di video cassette a contenuto pornografico, atti masturbatori sul cane, descrizione di penetrazione anale e dell'atto eiaculatorio, nonché della consistenza e colore dello sperma); il giudice restava incontrovertibilmente peritus peritorum;
una nuova perizia, comunque irrilevante, non avrebbe potuto procedere ad accertamenti ed apprezzamenti retroattivi;
l'affermazione della capacità a testimoniare del minore, vagliata in sede d'incidente probatorio, era oramai coperta dal giudicato implicito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento per un complesso di ragioni che si passeranno in sintetica rassegna.
4.1. Decisivamente la Corte di Venezia sottolinea che la Corte di Brescia ha posto a base della statuizione di condanna una congerie di elementi di prova indipendenti dalla valutazione peritale sulla capacità a testimoniare del minore, in grado di sorreggere l'affermazione di colpevolezza: la precoce ed anomala sessualizzazione del bambino, a conoscenza della sfera dei comportamenti sessuali, che, in ragione dell'età, a lui avrebbe dovuto restare ignota;
il disinvolto esibizionismo sessuale del padre, il quale anche in presenza di terzi soleva masturbare il cane;
all'emulazione degli atti sessuali (col cuginetto) il minore aveva fatto spontaneamente seguire il racconto degli abusi praticati dal padre, con il quale era in buoni rapporti, racconto che aveva trovato riscontri indiretti, ma assai significativi, anche nella testimonianza di adulti (testi Z. , F. , E. ).
4.2. Questa Corte di cassazione ha già avuto modo di condivisamente chiarire che nella valutazione di una richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 15139 dell'08/03/2011, Rv. 249864). Il Giudice della revisione nel caso che ci occupa ha specificato, facendo corretta applicazione dei principi enunciati in materia in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5754 del 16/1/2014, Rv. 259133; Sez. 3, n. 45607 del 5/11/2013, Rv. 258315), che "il richiamo alle linee guida per l'ascolto del minore operato dalla difesa del condannato non appare conferente", trattandosi di mere proposte, afferenti a modalità mutevoli nel tempo, non integranti "nuove tecniche scientifiche".
A voler più puntualmente specificare, le linee guida sull'ascolto del minore (cd. Carta di Noto) e il successivo aggiornamento non costituiscono l'enunciato di teorie o, se si vuole, di tecniche, scientifiche, verificabili attraverso lo strumento della falsificabilità, quanto, piuttosto, un insieme di cautele, precauzioni, verifiche, modelli comportamentali finalizzati allo scopo di procedere all'ascolto del minore, in primo luogo riducendo al minimo le ricadute pregiudizievoli della esperienza, pur sempre invasiva e traumatica, e, in secondo luogo, di acquisire le informazioni necessarie a scopo di giustizia con il minor tasso possibile di fallacia.
Il punto nodale, in definitiva, non deve rinvenirsi in un'opera maieutica che giunga alla verità esclusivamente attraverso l'esame in discorso, bensì nell'insieme di riscontri, verifiche processuali e assenza di fattori inquinanti del narrato del minore. La SVA, ma anche altro metodo forse più diffuso (CBCA - Criteria Based Content Analysis), costituiscono notoriamente strumenti per l'intervista psicologica e non già test psicometrici, il cui margine d'errore, ampiamente scontato (senza necessità di giungere all'aggiornamento di cui s'è detto), deve trovare bilanciamento negli elementi di verifica e riscontro nel complesso probatorio acquisito. Nel caso al vaglio, come puntualmente evidenziato dalla Corte di Venezia, il giudice non ha affermato la colpevolezza privilegiando illogicamente il dichiarato proveniente dal minore, o, ancor peggio, attingendo a interpretazioni e valutazioni estrinseche di tali verbalizzazioni, bensì, facendo esercizio ragionato del potere di discrezionalità assegnatogli dalla legge, l'insieme delle evidenze probatorie, correlate e coordinate con criteri logicamente apprezzabili, escludendo la sussistenza di fattori interferenti con la traccia mnestica (non constano separazioni e conflitti coniugali anteriori alla denunzia dell'abuso, ne' allarmi generati successivamente all'emergere di un'ipotesi di abuso, ne' fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativo, ne' condizionamenti o manipolazioni, anche involontari - p. 13 nuova Carta di Noto).
5. All'epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015