Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 3446
CASS
Sentenza 12 novembre 2014

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Nella valutazione della richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna. (Nella fattispecie la Corte ha valutato corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione fondata sull'aggiornamento delle linee guida della Carta di Noto in tema di esame del minore, per non essere le stesse assimilabili a tecniche scientifiche).

Commentario1

  • 1La revisione del processo penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 3446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3446
Data del deposito : 12 novembre 2014

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