Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA www SEZI 29 6/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECO DA729 LA CORTE SUPREMA D jetto PrestazioNT Compenso Composta dagli Ill.mi (Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONALE - Presidente R.G.N. 3034/99 Dott. Mario SPADONE Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 16283 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 2688 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: Aut IORIO COSTANZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA ANTICA 286, presso lo studio dell'avvocato GENTILE VITTORIO, GENTILE A, difeso dall'avvocato CONTE SUPRENA ON UFFICIO CLE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE.. - ricorrente 2,000 per diritti L. 29 MAG. 2001
contro
CO.GE.IM. SRL, in persona del legale rappresentante IL CANCELLIERE -pro tempore Sig. LOIODICE GREGORIO, elettivamente 3000 ANCELLERIA domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell'avvocato MANNA ADELMO, che la difende unitamente all'avvocato MICUCCI ANTONELLA, giusta delega in atti;
2001 CG507990 controricorrente 420 -1- nonchè
contro
Coop. NUDI a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimatq avversO il decreto del Tribunale di FOGGIA, emesso il 17/11/98, depositato il 27/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Costanzo Iorio, ai sensi dell'art. 111 Cost., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un'unica censura, avversO il decreto 17-27.11.98 con il quale il Presidente del Tribunale di Foggia gli ha liquidato, ai sensi della legge 8 luglio 1980 n. 319, nella misura di L. 13.376.400, il compenso а lui spettante quale consulente tecnico мное nel procedimento civile promosso dalla Società COGEIM nei confronti della COOP NUDI a r.l.. Resiste con controricorso la COGEIM. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la COOP NUDI a r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento civile e adottato, ai sensi dell'art. 11 comma 1, della legge 8 luglio 1980 n. 319, dal giudice che 10 ha nominato, proponibile opposizione, con le forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi al Tribunale o alla Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto e contro l'ordinanza emessa ai sensi della suindicata norma, espressamente 3 dichiarata non impugnabile, è proponibile ricorso per cassazione in applicazione dell'art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi e non è altrimenti impugnabile (tra le tante v. Cass. S.U. sent. n. 1952/96). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non sperimentato il procedimento di opposizione ha disciplinato dagli artt. 11 comma 5 e 6 L.
8.7.1980 n. 319 e 29 L. 13.6.1942 n. 794, impugnando t direttamente dinanzi a questa Suprema Corte, ai l sensi del richiamato art. 111 Cost., il decreto di A liquidazione del compenso emesso dal giudice che lo aveva nominato, provvedimento questo, ancorchè a contenuto decisorio, non definitivo proprio perché impugnabile secondo la su richiamata procedura. Tale omissione comporta quindi 1'inammis- sibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della SRL COGEIM, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 126200 ' oltre a L. 4 е н 1.000.000 per onorari. Roma 8 marzo 2001. 4 LE IA terse IL CANCELLIERE C1 Paolo CO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma P 46000 Iscritto a ruolo il 290010000 Art. N. 510