Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
In tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati per applicare una circostanza attenuante non è necessario che questa sia presente in ciascuno dei delitti facenti parte della fattispecie complessa essendo sufficiente che essa ricorra in ordine al reato più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 24115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24115 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 14/05/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 869
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 29741/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AR;
avverso la sentenza in data 15.4.2003 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott. CONSOLO S. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Pagliano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15.11.2002 il Gip presso il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava TI AN colpevole dei delitti di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo, 582 e 585, 624 nn. 5 e 7, 385 c.p. perché, dopo essersi allontanato dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari ed aver sottratto un'autovettura, si impossessava presso un centro commerciale di una pedana in legno, cagionando lesioni personali - investendolo - al sorvegliante che lo aveva sorpreso. A seguito del gravame dell'imputato la Corte di appello ribadiva il giudizio di responsabilità e rigettava la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendo di aderire alla tesi giurisprudenziale, fatta propria dal primo giudice, secondo cui in caso di reato continuato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può trovare applicazione quando non ricorra in tutti i fatti unificati nel vincolo della continuazione, ipotesi da escludersi nella specie in relazione al delitto di furto di un'autovettura; concedeva tuttavia le circostanze attenuanti generiche che valutava equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta sua volontà di sottrarsi all'inseguimento previo investimento della guardia giurata;
- violazione dell'art. 62 n. 4 c.p., atteso che secondo la più recente giurisprudenza può concedersi la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al reato ritenuto più grave, indipendentemente dal fatto che la stessa non ricorra per gli altri episodi considerati meno gravi. Il primo motivo è privo del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 c.p.p., consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro ineccepibilmente desunto la volontà colpevole dallo svolgimento del fatto, come ricostruito anche in base alle dichiarazioni dell'imputato.
Il secondo motivo è fondato.
Ed invero, sia pur in presenza di un prevalente e tralaticio indirizzo, risalente nel tempo, al cui insegnamento si sono ispirati entrambi i giudici di merito, la giurisprudenza di questa sezione si è da ultimo diversamente orientata, affermando il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione nell'ipotesi di reato continuato, non è necessario che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità sia presente in ciascuno dei delitti facenti parte della fattispecie concreta (sez. 2^, 23.1.2001, Persichetti, rv. 218165), ben potendo essa riconoscersi in relazione al reato ritenuto più grave indipendentemente dal fatto che non ricorra per gli altri episodi considerati meno gravi (sez. 2^, 14.1.1992, Cantoni, rv. 189673; nello stesso senso, con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sez. 2^, 9.3.1990, Drago, rv. 185016).
Detta conclusione trova peraltro conforto nella giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte le quali, sia pur con riferimento al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, hanno precisato come il giudice, nell'ipotesi di continuazione fra reati, possa prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze riguardanti esclusivamente uno specifico episodio, ovvero procedere ad una valutazione globale dei fatti in continuazione, individuando comunque gli elementi rilevanti ai fini della determinazione di una congrua pena per il reato più grave e per quelli ad esso avvinti (sez. un., 24.1.1996, Panigoni, rv. 203978). Ritiene dunque il collegio che ove più reati siano unificati nel vincolo della continuazione il giudice, per determinare la complessiva sanzione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., debba procedere innanzi tutto ad individuare la violazione astrattamente più grave, a tal fine tenendo conto delle circostanze che ad esso si riferiscono ed effettuando, in caso di loro disomogeneità, il giudizio di valenza, ed a quantificare conseguentemente la pena base;
quindi a determinare i singoli aumenti a titolo di continuazione, reiterando se del caso per ciascun reato il predetto giudizio in relazione agli elementi accidentali che specificamente vi ineriscono. Tutto ciò appare doveroso non solo, come espressamente richiesto dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, al fine di adeguare l'aumento di pena all'effettivo disvalore di ognuno degli episodi criminosi unificati, che a tal fine conservano reciproca autonomia, ma anche per consentire alle parti ed al giudice dell'impugnazione il controllo sulla congruità e legalità della sanzione nonché per rendere possibile, ove per qualsiasi ragione debba successivamente procedersi allo scioglimento del cumulo giuridico, l'applicazione separata di eventuali cause di estinzione sopravvenute come la prescrizione (il cui tempo di maturazione, pur decorrendo per tutti dal momento di cessazione della continuazione, è quello previsto dalla legge per i singoli reati, in relazione a ciascuno dei quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 157, 11 cpv., c.p., si impone pertanto il giudizio di comparazione ove siano presenti circostanze di segno opposto) o l'amnistia (sez. 5^, 4.6.1992, Presta, rv. 191534) ovvero la concessione di benefici penitenziari.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato in parte qua.
Valuterà il giudice di rinvio la configurabilità nella specie, con riferimento al reato più grave di rapina, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed, in caso di esito positivo dell'indagine, rinnoverà il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti da un lato (risultando già concesse quelle previste dall'art. 62 bis c.p.) ed aggravanti e recidiva da un altro, quantificando all'esito la pena base;
procederà quindi a determinare gli aumenti di pena per la continuazione secondo i criteri più su indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004