Sentenza 26 giugno 1998
Massime • 1
In caso sia stato pronunciato decreto penale di condanna la restituzione in termini per proporre opposizione può essere chiesta dall'imputato che provi di non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento senza sua colpa. Il concetto di colpa è diverso da quello di caso fortuito e di forza maggiore, rinviando quest'ultimo all'art. 45 cod.pen., mentre il concetto di colpa rinvia all'art. 43 cod.pen ed alle relative definizioni giurisprudenziali e dottrinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/1998, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di Consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI........ Presidente del 26.6.98
" ACCATTATIS VINCENZO Consigliere SENTENZA
" UI NI " N. 2049
" SQUASSONI AU " REGISTRO GENERALE
" SALVAGO LV " N.10829/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON IG, n. a Venezia il 5.11.40;
avverso l'ordinanza 3.2.98 del GIP presso il Tribunale di Milano con la quale è stata rigettata la istanza di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna in data 3.12.97;
Sentita la relazione del Consigliere dott. V. Accattatis;
Letta la requisitoria con la quale il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
1. LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE IN TERMINE. In sintesi, il ON ha chiesto al GIP di essere rimesso in termine con la seguente sequenza argomentativa: risulta che è stato emesso nei miei confronti un decreto penale di condanna;
io nulla sapevo del relativo procedimento penale;
mi sono allontanato dalla mia residenza di Venezia per le vacanze natalizie;
incolpevolmente nulla ho saputo del procedimento e nulla della notifica avvenuta alla mia resistenza;
chiedo, dunque, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., la restituzione in termine per poter porre opposizione al decreto penale di condanna.
2. LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA NON CONSONANTE CON IL DETTATO DI LEGGE. Il GIP ha cosi motivato la sua ordinanza di rigetto:
1. L'imputato ha chiesto la restituzione in termine adducendo la mancata conoscenza dell'atto dato che, al momento della notifica, si trovava in luogo diverso dalla sua residenza per le vacanze natalizie.
2. L'imputato non contesta alcuna irregolarità nella procedura di notifica e la regolare procedura di notifica costituisce prova legale della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
3. L'assenza dell'imputato dalla sua residenza per vacanze non configura l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore di cui all'art. 175 c.p.p. ("se fosse così - si legge nell'ordinanza - basterebbe non rendersi reperibili per alcuni giorni per paralizzare un procedimento o per chiedere la restituzione in termini"). 4. "Il legislatore ... utilizzando le due espressioni", caso fortuito e forza maggiore, "ha inteso circoscrivere la disciplina di cui all'art. 175 c.p.p. a casi eccezionali che non possono ricomprendere anche le vacanze "Ne consegue che l'istanza di restituzione in termine" deve essere respinta.
Sennonché, come ben rileva il ON nel ricorso e nella memoria 8 giugno 1998, l'art. 175 c.p.p. al primo comma dispone che le parti sono restituite nel termine "se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore"; mentre al secondo comma dispone che, in caso sia stato pronunciato decreto penale di condanna, la restituzione in termine per proporre opposizione può essere chiesta "dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento" senza sua colpa. Il concetto di colpa, non preso in considerazione dal GIP, è diverso da quello di caso fortuito e forza maggiore. Il concetto di caso fortuito e di forza maggiore rinvia, evidentemente, all'art. 45 c.p.; mentre il concetto di colpa rinvia all'art. 43 c.p. (negligenza, imprudenza e imperizia) e alle relative definizioni giurisprudenziali e dottrinarie.
2. I CONCETTI DI CASO FORTUITO, DI FORZA MAGGIORE E DI COLPA. Caso fortuito significa assoluta impossibilità di previsione. Forza maggiore significa impossibilità di prevenzione, impossibilità di resistere ad una forza soverchiante le possibilità volitive del soggetto. Il caso fortuito e la forza maggiore escludono la colpevolezza in modo radicale e, in effetti, nel caso di specie, tale esclusione della colpevolezza in modo radicale non sussiste;
solo che il legislatore vuole che l'indagine sia portata sulla colpevolezza in concreto, sulla colpa in concreto, con un preciso ed articolato giudizio di fatto. Il giudizio di fatto non può essere ridotto alla generica affermazione: "... se fosse così basterebbe non rendersi reperibili ..."; ecc.- Il GIP è chiamato a stabilire se possa considerarsi in colpa e cioè se possa dirsi non diligente, ecc. chi si allontani dalla propria residenza per le vacanze natalizie nulla sapendo di un procedimento penale a suo carico in corso;
oppure deve introdurre nuovi elementi di fatto capaci di portare alla conclusione del comportamento colpevole. Come dire che la motivazione è carente sicché, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998