Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO 1 Lavoro Dott. Mario 6 5 7 0 201 Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magistra Preside Dott. Guglielm SCIAR R.G.N. 16577/99 Cron.14749 PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NT AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GABETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA tempore, EMANUELE II 326, presso lo studio VITTORIO RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentadell'avvocato e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', 2001 GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
791 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 10951/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/10/98 R.G.N. 491/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano EN DI chiedeva la declaratoria della nullità della clausola del patto di prova inserita nel contratto di lavoro subordinato stipulato con la AB S.p.a.; l'accertamento dell'avvenuto superamento del patto di prova alla data del 3 maggio 1997, con la conseguente instaurazione, alla data del recesso comunicato dalla società il 22 maggio 1997, di un rapporto di lavoro definitivo, e della nullità, inefficacia o illegittimità della risoluzione del rapporto, con la condanna della società convenuta alla reintegrazione o riassunzione dell'attrice nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni spettanti. Il Pretore adito rigettava le domande, e il Tribunale di Milano in sede di appello con sentenza del 10 ottobre 1998 confermava tale decisione. Il Tribunale affermava che la disciplina del contratto collettivo applicabile, fissando la durata del periodo di prova in 60 giorni di lavoro effettivo, aveva legittimamente derogato alla disposizione del c.c.n.l. 28 giugno 1958, con efficacia estesa erga omnes, in base alla quale detta durata non poteva superare i due mesi;
ad avviso del giudice dell'appello la regolamentazione pattizia più recente doveva essere considerata più favorevole. Secondo il Tribunale, poi, i giorni di lavoro effettivo considerati ai fini della durata della prova dovevano essere considerati corrispondenti ai giorni di presenza in servizio, 3 escludendo i riposi intermedi e le soste;
non potevano essere quindi computati i giorni non lavorati nell'arco della settimana a causa della distribuzione dell'orario su cinque giorni (richiamo all'art.31 c.c.n.l.) La sentenza impugnata giudicava poi infondato l'assunto dell'attrice in primo grado relativo al dedotto mancato espletamento della prova, in relazione alle mansioni svolte dalla lavoratrice. Avverso tale sentenza EN DI propone ricorso per cassazione con tre motivi. La S.p.a. AB resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunciano, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod.proc.civ., i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 13 titolo V del c.c.n.l. 28 giugno 1958 e della legge 14 luglio 1959 n.741, omessa motivazione e manifesta illogicità, ultrapetizione. La ricorrente critica la soluzione seguita dal Tribunale in ordine al contrasto tra la disciplina del patto di prova dettata dal richiamato contratto collettivo del 1958, con efficacia estesa erga omnes, e le più recenti previsioni del contratto collettivo di diritto privato 3 novembre 1994 del settore commercio, come espressione dell'indirizzo secondo cui la comparazione tra contratto collettivo erga omnes e contratto collettivo di diritto comune va effettuata globalmente, con riferimento all'insieme del trattamento economico e normativo rispettivamente assicurato. Secondo la parte, questo orientamento si pone in contrasto con la disciplina della legge n.741/1959; il Tribunale non ha del resto chiarito quali vantaggi derivino al lavoratore dalla disciplina più recente quanto al patto di prova, e, dato che l'esistenza di simili vantaggi non risulta neppure allegata dalla controparte, la sentenza impugnata è anche viziata da ultrapetizione. La censura non merita accoglimento. Nel caso di specie, entrano in considerazione le disposizioni dettate in tema di durata del periodo di prova rispettivamente dal c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali, con efficacia estesa erga omnes dal d.P.R. 2 gennaio 1962 n.481, (che fissa tale durata in due mesi), e dal c.c.n.l. 3 novembre 1994 del settore commercio, che determina tale durata(con riguardo alla qualifica dell'attrice in primo grado) in sessanta giorni di effettivo lavoro;
in relazione a tali diverse previsioni si pone la questione dell'applicazione del principio posto dall'art. 7, 3° comma della legge 14 luglio 1959 n.741, in base al quale i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes non sono derogabili in pejus da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali. Il principio non comporta quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la norma del contratto collettivo di 5 diritto privato non possa discostarsi dalla regola della durata del periodo di prova posta dal contratto con efficacia erga omnes, fissando un termine diverso;
la salvaguardia stabilita dall'art. 7 terzo comma della legge n.741/1959 opera invece nel senso della derogabilità in melius della suddetta disciplina efficace erga omnes da parte del successivo contratto di diritto comune, sicchè il problema del concorso di discipline contrattuali diverse va risolto alla luce di questo criterio, ponendo a raffronto le relative disposizioni. Per questa ragione, non può essere prospettato nella specie alcun vizio di ultrapetizione, dal momento che il giudice dell'appello ha fondato la sua decisione sulla valutazione della regolamentazione collettiva esaminata, operando il suddetto raffronto. Ai fini di questa indagine, il giudice di merito ha richiamato l'indirizzo, prevalente in giurisprudenza, secondo cui la comparazione non può fondarsi su una valutazione disaggregata delle singole clausole od istituti, ma deve essere effettuata globalmente, con riferimento all'insieme del trattamento economico e normativo rispettivamente assicurato dalle discipline poste a confronto (cfr. Cass. 20 luglio 1982 n.4268, 19 maggio 1987 n.4953, 22 maggio 1991 n.5743). Il Tribunale non si è peraltro limitato a rilevare il generale assetto migliorativo del trattamento previsto dal più recente contratto del 1994 rispetto alla precedente disciplina resa efficacia erga omnes, perché ha invece considerato la specifica disciplina del patto di prova sul piano dell'assetto complessivo di interessi omogenei regolato dall'autonomia collettiva, valutando la previsione negoziale dell'effettività dei giorni di decorso dell'esperimento nell'ambito del mutato quadro di riferimento della disciplina della prestazione lavorativa, specie con riguardo alla sua durata e alla distribuzione delle ferie e dei riposi. Questa valutazione si risolve in un accertamento di fatto f riservato al giudice del merito, che si sottrae alle critiche della ricorrente. Il secondo motivo contiene la denuncia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., di «violazione e falsa applicazione degli artt.31, 32, 69, 117 c.c.n.l. 3.11. 1994 e degli artt. 1363 e 1365 cod.proc.civ. Motivazione insufficiente e contraddittoria». Secondo il Tribunale, la clausola del contratto collettivo del 1994, che fissa la durata massima della prova in sessanta giorni di lavoro effettivo, va interpretata nel senso del computo, ai fini della decorrenza del termine, dei soli giorni di effettiva presenza in servizio, dato che lo stesso contratto definisce come «lavoro effettivo» ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa;
con la conseguenza della esclusione dal computo non solo dei giorni di riposo periodico, ma anche del sesto giorno non lavorato, come nel caso di specie, in cui l'orario settimanale risultava distribuito su cinque giorni la settimana. Il motivo merita accoglimento;
la denuncia di vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale appare infatti fondata, per le seguenti considerazioni. Come ha bene rilevato la difesa della ricorrente, nel caso in esame non si pone la questione, già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, dell'inclusione o meno nel calcolo del periodo di prova dei giorni di riposo settimanale;
il problema riguarda invece la rilevanza, ai fini di questo calcolo, di una particolare distribuzione giornaliera del (normale) orario di lavoro di quaranta ore settimanali, del quale lo stesso contratto collettivo autorizza l'articolazione con modalità diverse rispetto al modello «normale» di sei giorni lavorativi con due mezze giornate di riposi. La soluzione seguita dal Tribunale porta ad escludere il compimento del periodo di prova alla data dell'avvenuta comunicazione del recesso, per effetto del mancato computo dei giorni in cui non è stata eseguita la prestazione di lavoro, ma che restano inclusi nella normale settimana lavorativa. Tale ricostruzione omette peraltro di verificare, nell'ambito dell'interpretazione complessiva delle clausole del contratto (imposta dal principio di cui all'art.1363 cod.civ.) se il modulo di distribuzione dell'orario su sei giorni la settimana abbia una portata generale ai fini dell'applicazione dei vari istituti;
la rilevanza di questo schema si desume dagli artt.31 e 32 del contratto, e ad esso doveva essere raffrontato il disposto dell'art.69 dello stesso testo negoziale, che in materia di ferie fissa il periodo del riposo annuale in 26 giorni lavorativi «fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie». Il Tribunale ha invece ritenuto che quest'ultima disposizione ha carattere eccezionale, perché in generale dovrebbe «valere il contrario»; ma la motivazione sul punto è evidentemente carente, perché non viene indicata alcuna ragione a sostegno di questa affermazione, contraddetta peraltro sul piano testuale dalla espressione «fermo restando»: espressione che sembra rinviare invece ad un principio generale e cioè allo schema delineato dalle altre norme ricordate (rilevanti ai fini dell'interpretazione) con riflessi sui vari istituti contrattuali. In effetti, anche l'argomentazione usata dal Tribunale, che determina il significato del lavoro effettivo attraverso la definizione fornita dall'ottavo comma dell'art. 31 del c.c.n.l. del 1994, non tiene conto della particolare funzione di quest'ultima previsione nell'assetto negoziale, e appare quindi censurabile sul piano del rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale: la disposizione risulta infatti dettata ai fini della identificazione del lavoro effettivo settimanale, e non stabilisce criteri per determinare nell'ambito dello stesso orario settimanale l'incidenza sui vari istituti della modulazione temporale della prestazione. La norma non giustifica quindi, di per sé, un 1 diverso trattamento, ai fini dell'applicazione delle regole del contratto collettivo, di lavoratori il cui rapporto individuale, soggetto alla medesima disciplina, si differenzia solo sul piano delle modalità dello svolgimento della prestazione in ragione dell'articolazione dello stesso orario normale di lavoro. Il terzo motivo, con la denuncia, ai sensi dell'art.360 nn.
3.e 5 cod.proc.civ., dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.2096 cod.civ. e dell'art.1375 cod.civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ripropone l'assunto secondo cui l'esperimento pattuito non poteva ritenersi compiuto, perché non era stato consentito alla lavoratrice di svolgere i compiti concordati. Viene così criticata la valutazione compiuta sul punto dal Tribunale, che ha invece ricondotto l'attività espletata a quella propria della posizione assegnata, considerando che il primo periodo di affiancamento di altri dipendenti dell'ufficio era volto ad un inserimento operativo graduale ed era quindi funzionale alle mansioni definitive. Il motivo appare inammissibile, perché la parte si limita a contrapporre all'accertamento di fatto del giudice di merito un proprio diverso apprezzamento delle prove, senza peraltro indicare specifiche risultanze istruttorie, di carattere decisivo, delle quali sia stato trascurato l'esame. In proposito, non è stato dedotto alcun elemento che consenta di valutare la rilevanza e decisività delle circostanze, alle quali si accenna il ricorso, relative alla manifestazione dell'intento della società datrice di 10 lavoro di non utilizzare più la sig. Di Santo e allo svolgimento di lavoro straordinario da parte della stessa. Il ricorso merita quindi accoglimento per quanto di ragione, in relazione al profilo di censura accolto, data la necessità di una nuova indagine diretta ad una ricostruzione complessiva dell'assetto contrattuale, per determinare la rilevanza ai fini della durata della prova delle modalità di articolazione temporale dell'orario di lavoro. La causa va quindi rinviata ad altro giudice, che procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001 Anglichen wall II Presidente Il Consigliere estens "Man Cave Shall. 3 0 . I A 3 1 IL CANCELLIERE S D 5 . S , T Depositato in Cancelleria A . O R T L N , A L ' A O L 3 S B oggi 11 MAG 2001 L E 7 E - I P S D 8 D - I IL CANCELLIERE I 1 A N S 1 заче T G N S E O E O S P G A I D M G A I E E O , L A T O D T R I A E T L R S T I I L N D G E E E S D O R E 11