CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11984 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC SC nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 03/06/2025 del tribunale di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal Consigliere GI EL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di IC SC con atto di appello avverso l'ordinanza del Gup del medesimo tribunale del 17 febbraio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui afli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettava l’appello. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore IC SC, deducendo un solo motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11984 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 03/02/2026 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non avendo i giudici considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione della misura, del settembre del 2023, e applicata rispetto a fatti del 2020, che smentirebbe la tesi della perdurante condotta e del pericolo di recidivanza. Non si sarebbe considerato poi, il dato per cui i reati fine, esauritisi in poche settimane, dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante per l’intera durata del sodalizio. Neppure si sarebbe spiegata l'insussistenza di ragioni giustificative della applicazione degli arresti domiciliari. La motivazione sarebbe illogica e non conforme al principio di proporzionalità. 4.. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse del IC, in ragione della rappresentata sopravvenuta revoca della misura cautelare suindicata. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI EL LD TO
Udita la relazione svolta dal Consigliere GI EL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di IC SC con atto di appello avverso l'ordinanza del Gup del medesimo tribunale del 17 febbraio 2025, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui afli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettava l’appello. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore IC SC, deducendo un solo motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11984 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 03/02/2026 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata valutazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non avendo i giudici considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla applicazione della misura, del settembre del 2023, e applicata rispetto a fatti del 2020, che smentirebbe la tesi della perdurante condotta e del pericolo di recidivanza. Non si sarebbe considerato poi, il dato per cui i reati fine, esauritisi in poche settimane, dimostrerebbero un contributo partecipativo non perdurante per l’intera durata del sodalizio. Neppure si sarebbe spiegata l'insussistenza di ragioni giustificative della applicazione degli arresti domiciliari. La motivazione sarebbe illogica e non conforme al principio di proporzionalità. 4.. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse del IC, in ragione della rappresentata sopravvenuta revoca della misura cautelare suindicata. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre in tal caso l’applicabilità del principio per cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI EL LD TO