CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28339 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27 settembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 27 febbraio 2020 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica nei confronti del ricorrente CH DI con la quale, previa riqualificazione della contestazione di cui agli artt. 624 bis, 625 nn.2 e 7 cod. pen. nella meno grave ipotesi di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili. L'accusa attiene ad un furto in concorso, all'interno di una ex residenza ospedaliera di proprietà dell'ASL 4 di Torino, di un televisore, di venti rubinetti in ottone con miscelatore, di due torce e di una manichetta antincendio. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28339 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 10/05/2023 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha riconosciuto come sussistente la contestata aggravante, nonostante la struttura non fosse più attiva, ma addirittura dismessa rilevando che la stessa dovesse essere preservata in caso di futura riattivazione e protetta dall'assolvimento della pubblica funzione. Lamenta al riguardo che i locali all'interno dei quali è stato consumato il furto sono abbandonati, non sono stati oggetto di riconversione, né utilizzati dalla ASL competente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con i contenuti della sentenza impugnata. Nel contestare la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. la difesa non si confronta specificamente con l'affermazione giudiziale secondo cui la struttura RSA appartenente all'ASL era stata dismessa da appena un mese;
nessun elemento consente di ritenerla in "stato di abbandono" né che tale circostanza fosse emersa in giudizio, come apoditticamente sostenuto dalla difesa, la quale evidentemente intende invocare il principio affermato da Sez. 5 - , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 secondo la quale "ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.
7-bis, c.p. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio;
l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico". Tuttavia l'applicabilità nel caso in esame del predetto principio è preclusa dalla circostanza che la disnnissione, assai recente, non dimostra la definitiva rinuncia dell'ASL all'utilizzo della struttura a finalità pubbliche, né per tale conclusione militano eventuali altri elementi emersi nel processo, non specificamente dedotti e soprattutto non dimostrati. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Il Presidente Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 sig iere stensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27 settembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 27 febbraio 2020 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica nei confronti del ricorrente CH DI con la quale, previa riqualificazione della contestazione di cui agli artt. 624 bis, 625 nn.2 e 7 cod. pen. nella meno grave ipotesi di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili. L'accusa attiene ad un furto in concorso, all'interno di una ex residenza ospedaliera di proprietà dell'ASL 4 di Torino, di un televisore, di venti rubinetti in ottone con miscelatore, di due torce e di una manichetta antincendio. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28339 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 10/05/2023 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha riconosciuto come sussistente la contestata aggravante, nonostante la struttura non fosse più attiva, ma addirittura dismessa rilevando che la stessa dovesse essere preservata in caso di futura riattivazione e protetta dall'assolvimento della pubblica funzione. Lamenta al riguardo che i locali all'interno dei quali è stato consumato il furto sono abbandonati, non sono stati oggetto di riconversione, né utilizzati dalla ASL competente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con i contenuti della sentenza impugnata. Nel contestare la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. la difesa non si confronta specificamente con l'affermazione giudiziale secondo cui la struttura RSA appartenente all'ASL era stata dismessa da appena un mese;
nessun elemento consente di ritenerla in "stato di abbandono" né che tale circostanza fosse emersa in giudizio, come apoditticamente sostenuto dalla difesa, la quale evidentemente intende invocare il principio affermato da Sez. 5 - , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 secondo la quale "ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n.
7-bis, c.p. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio;
l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico". Tuttavia l'applicabilità nel caso in esame del predetto principio è preclusa dalla circostanza che la disnnissione, assai recente, non dimostra la definitiva rinuncia dell'ASL all'utilizzo della struttura a finalità pubbliche, né per tale conclusione militano eventuali altri elementi emersi nel processo, non specificamente dedotti e soprattutto non dimostrati. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Il Presidente Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 sig iere stensore