CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 17156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17156 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CI LD, nato a [...] 1'8.8.1985, TE GI, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza dell'1.10.2022 del GIP presso il Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. GI Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento dell'1.10.2022, il GIP presso il Tribunale di Macerata, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di dissequestro e restituzione proposta dalla difesa di LD CI e GI TE nell'ambito del Penale Sent. Sez. 2 Num. 17156 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/03/2023 procedimento inscritto al RGNR 1903/22, con riguardo ai telefoni cellulari già attinti da decreto di sequestro probatorio;
2. ricorre per cassazione il difensore del CI e del TE deducendo: 2.1 violazione di legge per apparenza della motivazione, sia quanto al decreto del PM che alla decisione del GIP: rileva che, con provvedimento del 16.6.2022, emesso Jalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, era stata disposta una perquisizione locale e personale finalizzata al reperimento di elementi di prova in ordine ai fatti di reato per i quali si procedeva e sottolinea come il decreto fosse gravemente viziato in quanto privo dei requisiti minimi di strumentalità, coerenza, completezza e ragionevolezza difettando ogni relazione tra gli apparati attinti dal sequestro e le contestate condotte delittuose, con particolare riguardo agli smartphone, mai utilizzati a tal fine;
segnala che i gravi indizi di colpevolezza che, contestualmente alla perquisizione, avevano portato alla adozione della misura personale della custodia in carcere, erano venuti meno in base inducendo il GIP alla sua revoca;
ribadisce, quindi, la carenza motivazionale del provvedimento di perquisizione e sequestro e la illegittimità della mancata restituzione di quanto appreso, alla luce del sostanziale mutamento del quadro accusatorio;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la correttezza del provvedimento adottato dal GIP poiché gli odierni ricorrenti avevano contestato sia il rigetto della richiesta di restituzione avanzata al PM che, anche, l'originario decreto di sequestro probatorio, senza tuttavia avere attivato lo specifico rimedio di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. o quello di cui all'art. 257 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nei confronti di LD CI e di GI TE si procede per fatti di tentata estorsione e danneggiamento aggravato in danno di LV SC, violazione di domicilio aggravata, porto d'arma e, quanto al solo TE, violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Con decreto del 22-23.6.2022, la Procura della Repubblica di Macerata aveva convalidato il sequestro operato dalla PG all'esito della perquisizione delegata ed alla conseguente apprensione dei beni nella disponibilità degli odierni 9 ricorrenti, sul rilievo che quanto rinvenuto fosse corpo di reato ovvero beni il cui sequestro era indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini ed all'accertamento dei fatti di reato per i quali si stava procedendo;
secondo il PM, peraltro, la adozione di un autonomo provvedimento di convalida si imponeva stante la genericità del provvedimento di perquisizione. Il decreto aveva vagliato la rilevanza e pertinenza del provvedimento di sequestro con riguardo ai singoli beni attinti ed aveva spiegato che: le sciarpe di colore bianco marca Nike taglia 45, di proprietà del CI, potrebbero corrispondere agli indumenti indossati dall'indagato in occasione del pestaggio in danno di LV SC, rendendosi necessaria la loro disponibilità per operarne una comparazione con le risultanze delle immagini tratte dal circuito di videosorveglianza;
il telefono cellulare in uso a CI, marca Apple Iphone, sarebbe stato usato per contattare il SC prima del fatto di cui al capo A), sicché la sua apprensione si rendeva necessaria al fine di acquisire contezza dei contatti con la persona offesa e con gli altri indagati in vista della pianificazione delle condotte in danno della persona offesa;
gli indumenti in uso a GI TE, sarebbero stati quelli indossati dall'indagato in occasione dei reati in danno del SC, e la loro disponibilità, come per quanto riguarda gli indumenti sequestrati al CI, si rendeva necessaria ai fini della loro comparazione con le immagini;
analogamente, per quanto concerne il telefono cellulare di GI TE, marca Oppo, necessario per provare i contatti con la persona offesa e con gli altri indagati. Con istanza depositata al PM, in data 20.9.2022 (a termine per il riesame ormai abbondantemente decorso), la difesa di LD CI e GI TE aveva chiesto di conoscere il giorno e l'ora in cui sarebbero stati visionati e trattenuti i files relativi al capo di imputazione e, quindi, aveva sollecitato il dissequestro e la finale restituzione delle copie forensi con i dati non funzionali alle indagini per i reati per cui si procede. Il PM, infatti, aveva disposto un accertamento irripetibile per procedere, per l'appunto, all'estrazione, dagli apparati elettronici attinti dal sequestro, dei fi/es giudicati rilevanti, secondo le procedure e le modalità delineate dalla giurisprudenza della S.C. con richiamo, operato dalla difesa, agli arresti 34625 del 2020 "Andreucci". Nella istanza difensiva si era invece segnalato come il PM avesse proceduto in autonomia trattenendo l'integrale mole dei dati contenuti nelle memorie degli apparati in questione con violazione del diritto di ogni soggetto alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, tale da radicare il persistente 3 interesse alla impugnazione del provvedimento ablativo anche in caso di restituzione dell'ap r-Jarato. Rilevato come il tempo trascorso avesse certamente permesso al PM di estrapolare tutti i dati rilevanti, aveva perciò chiesto la restituzione degli apparti ivi indicati con le finali richieste sopra indicate. In data 26.9.2022, il PM aveva respinto l'istanza sul rilievo del mancato deposito della CTU disposta ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. ed all'esito della quale sarebbe stato possibile verificare la opportunità o necessità di mantenere il vincolo. In data 1.10.2022, il GIP aveva quindi dichiarato non luogo a provvedere "trattandosi di provvedimento del PM non ritualmente impugnato". 2. Così ripercorsa la scansione dei vari atti del procedimento, occorre, in primo luogo, rilevare che il ricorso in cassazione proposto dalla difesa degli indagati, al di là del richiamo operato nel "titolo (cfr., pag. 2 del ricorso), è incentrato ed ha arl oggetto esclusivamente il decreto del PM di convalida del sequestro operato dalla PG: è soltanto su questo provvedimento, infatti, che sono state articolate le censure difensive con cui si lamenta il vizio di motivazione (cfr., pagg. 3-4: "... è pleonastico evidenziare come l'atto della Procura non solo abbia dei macroscopici vizi di motivazione ..."; "... l'atto a sorpresa del Procuratore della Repubblica di Macerata, abbia S'un diverso fine sotteso ..."; pag. 5: "... volendo richiamare quanto ampiamente spiegato da Codesta Suprema Corte di Cassazione in merito agli elementi di legittimità sostanziale che deve congenere il decreto di perquisizione ..."; "... secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ... il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che ... dia conto specificamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti"; pag. 6: "... ciò posto ... non può non apparire evidente come la motivazione, sia del sequestro che del decreto di convalida siano sostanzialmente assenti ..."). Tanto premesso, è pacifico che la doglianza relativa al difetto di motivazione del provvedimento di convalida andava sollevata, tempestivamente, con il ricorso al Tribunale del Riesame mentre, contro il provvedimento del PM che aveva respinto la richiesta di restituzione, occorreva attivare l'opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che non risulta in alcun modo sia stata proposta. 3. Di qui, perciò, l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. 4 proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14.3.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. GI Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento dell'1.10.2022, il GIP presso il Tribunale di Macerata, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di dissequestro e restituzione proposta dalla difesa di LD CI e GI TE nell'ambito del Penale Sent. Sez. 2 Num. 17156 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/03/2023 procedimento inscritto al RGNR 1903/22, con riguardo ai telefoni cellulari già attinti da decreto di sequestro probatorio;
2. ricorre per cassazione il difensore del CI e del TE deducendo: 2.1 violazione di legge per apparenza della motivazione, sia quanto al decreto del PM che alla decisione del GIP: rileva che, con provvedimento del 16.6.2022, emesso Jalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, era stata disposta una perquisizione locale e personale finalizzata al reperimento di elementi di prova in ordine ai fatti di reato per i quali si procedeva e sottolinea come il decreto fosse gravemente viziato in quanto privo dei requisiti minimi di strumentalità, coerenza, completezza e ragionevolezza difettando ogni relazione tra gli apparati attinti dal sequestro e le contestate condotte delittuose, con particolare riguardo agli smartphone, mai utilizzati a tal fine;
segnala che i gravi indizi di colpevolezza che, contestualmente alla perquisizione, avevano portato alla adozione della misura personale della custodia in carcere, erano venuti meno in base inducendo il GIP alla sua revoca;
ribadisce, quindi, la carenza motivazionale del provvedimento di perquisizione e sequestro e la illegittimità della mancata restituzione di quanto appreso, alla luce del sostanziale mutamento del quadro accusatorio;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la correttezza del provvedimento adottato dal GIP poiché gli odierni ricorrenti avevano contestato sia il rigetto della richiesta di restituzione avanzata al PM che, anche, l'originario decreto di sequestro probatorio, senza tuttavia avere attivato lo specifico rimedio di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. o quello di cui all'art. 257 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nei confronti di LD CI e di GI TE si procede per fatti di tentata estorsione e danneggiamento aggravato in danno di LV SC, violazione di domicilio aggravata, porto d'arma e, quanto al solo TE, violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Con decreto del 22-23.6.2022, la Procura della Repubblica di Macerata aveva convalidato il sequestro operato dalla PG all'esito della perquisizione delegata ed alla conseguente apprensione dei beni nella disponibilità degli odierni 9 ricorrenti, sul rilievo che quanto rinvenuto fosse corpo di reato ovvero beni il cui sequestro era indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini ed all'accertamento dei fatti di reato per i quali si stava procedendo;
secondo il PM, peraltro, la adozione di un autonomo provvedimento di convalida si imponeva stante la genericità del provvedimento di perquisizione. Il decreto aveva vagliato la rilevanza e pertinenza del provvedimento di sequestro con riguardo ai singoli beni attinti ed aveva spiegato che: le sciarpe di colore bianco marca Nike taglia 45, di proprietà del CI, potrebbero corrispondere agli indumenti indossati dall'indagato in occasione del pestaggio in danno di LV SC, rendendosi necessaria la loro disponibilità per operarne una comparazione con le risultanze delle immagini tratte dal circuito di videosorveglianza;
il telefono cellulare in uso a CI, marca Apple Iphone, sarebbe stato usato per contattare il SC prima del fatto di cui al capo A), sicché la sua apprensione si rendeva necessaria al fine di acquisire contezza dei contatti con la persona offesa e con gli altri indagati in vista della pianificazione delle condotte in danno della persona offesa;
gli indumenti in uso a GI TE, sarebbero stati quelli indossati dall'indagato in occasione dei reati in danno del SC, e la loro disponibilità, come per quanto riguarda gli indumenti sequestrati al CI, si rendeva necessaria ai fini della loro comparazione con le immagini;
analogamente, per quanto concerne il telefono cellulare di GI TE, marca Oppo, necessario per provare i contatti con la persona offesa e con gli altri indagati. Con istanza depositata al PM, in data 20.9.2022 (a termine per il riesame ormai abbondantemente decorso), la difesa di LD CI e GI TE aveva chiesto di conoscere il giorno e l'ora in cui sarebbero stati visionati e trattenuti i files relativi al capo di imputazione e, quindi, aveva sollecitato il dissequestro e la finale restituzione delle copie forensi con i dati non funzionali alle indagini per i reati per cui si procede. Il PM, infatti, aveva disposto un accertamento irripetibile per procedere, per l'appunto, all'estrazione, dagli apparati elettronici attinti dal sequestro, dei fi/es giudicati rilevanti, secondo le procedure e le modalità delineate dalla giurisprudenza della S.C. con richiamo, operato dalla difesa, agli arresti 34625 del 2020 "Andreucci". Nella istanza difensiva si era invece segnalato come il PM avesse proceduto in autonomia trattenendo l'integrale mole dei dati contenuti nelle memorie degli apparati in questione con violazione del diritto di ogni soggetto alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, tale da radicare il persistente 3 interesse alla impugnazione del provvedimento ablativo anche in caso di restituzione dell'ap r-Jarato. Rilevato come il tempo trascorso avesse certamente permesso al PM di estrapolare tutti i dati rilevanti, aveva perciò chiesto la restituzione degli apparti ivi indicati con le finali richieste sopra indicate. In data 26.9.2022, il PM aveva respinto l'istanza sul rilievo del mancato deposito della CTU disposta ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. ed all'esito della quale sarebbe stato possibile verificare la opportunità o necessità di mantenere il vincolo. In data 1.10.2022, il GIP aveva quindi dichiarato non luogo a provvedere "trattandosi di provvedimento del PM non ritualmente impugnato". 2. Così ripercorsa la scansione dei vari atti del procedimento, occorre, in primo luogo, rilevare che il ricorso in cassazione proposto dalla difesa degli indagati, al di là del richiamo operato nel "titolo (cfr., pag. 2 del ricorso), è incentrato ed ha arl oggetto esclusivamente il decreto del PM di convalida del sequestro operato dalla PG: è soltanto su questo provvedimento, infatti, che sono state articolate le censure difensive con cui si lamenta il vizio di motivazione (cfr., pagg. 3-4: "... è pleonastico evidenziare come l'atto della Procura non solo abbia dei macroscopici vizi di motivazione ..."; "... l'atto a sorpresa del Procuratore della Repubblica di Macerata, abbia S'un diverso fine sotteso ..."; pag. 5: "... volendo richiamare quanto ampiamente spiegato da Codesta Suprema Corte di Cassazione in merito agli elementi di legittimità sostanziale che deve congenere il decreto di perquisizione ..."; "... secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ... il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che ... dia conto specificamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti"; pag. 6: "... ciò posto ... non può non apparire evidente come la motivazione, sia del sequestro che del decreto di convalida siano sostanzialmente assenti ..."). Tanto premesso, è pacifico che la doglianza relativa al difetto di motivazione del provvedimento di convalida andava sollevata, tempestivamente, con il ricorso al Tribunale del Riesame mentre, contro il provvedimento del PM che aveva respinto la richiesta di restituzione, occorreva attivare l'opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che non risulta in alcun modo sia stata proposta. 3. Di qui, perciò, l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. 4 proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14.3.2023