Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0-3481 /03 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino - Presidente DELL'ANNO R.G.N. 18013/00 PRESTIPINO Consigliere Cron. 7883 Dott. Giovanni CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.16/12/02 CATALDI · Consigliere Dott. Grazia ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AG CE, domiciliato in ROMA presso LA 2002 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 5538 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO -1- CARPAGNANO, ETTORE SBARRA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1194/00 del Tribunale di BARI, depositata il 05/05/00 R.G. N. 1056/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- INPS
contro
RI NC SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1° dicembre 1993 RI NC, dipendente del disciolto INAM, collocata a riposo con la qualifica di dirigente principale, titolare a decorrere dal 1° giugno 1972 del trattamento di pensione integrativa a carico della gestione speciale di previdenza in favore del personale INAM istituita presso l'a.g.o. INPS ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.20 dicembre 1979 n. 751, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari l'INPS chiedendo che l'Istituto venisse condannato alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con inclusione dell'assegno temporale di cui all'art. 4, comma 4° della legge 17 aprile 1984 n. 79 e dell'indennità funzionale di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Con sentenza in data 30 settembre 1996 il Pretore adito rigettava la domanda. Con sentenza in data 6 aprile 2000 il Tribunale di Bari, in parziale riforma della sentenza pretorile appellata dall'assicurato, riconosceva al medesimo, pur avendo essa conseguito la qualifica di direttore principale soltanto al momento del collocamento a riposo, l'indennità di funzione nella quota A), includendola nella retribuzione pensionabile in quanto riteneva che essa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, spettante ai dirigenti dell'INPS, doveva essere attribuita anche ai dirigenti del disciolto INAM sulla base del solo possesso della qualifica e, per il personale in sevizio, sulla base del solo effettivo esercizio delle funzioni, posto che veniva corrisposta a tutti i dirigenti in misura fissa, predeterminata e continuativa e veniva sospesa soltanto in caso di assenza continuativa dal servizio per una durata superiore ai trenta giorni. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 e dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989 n. 88 in relazione all'art. 30 del regolamento di previdenza del disciolto INAM nonché vizio di motivazione, deduce che il Tribunale non aveva considerato che la riconosciuta indennità per la funzione superiore competeva al funzionario che al momento del collocamento a riposo rivestiva la qualifica di dirigente superiore e non già a chi rivestisse mentre era in servizio una qualifica inferiore o di dirige L'assicurata, invece, aveva conseguito la qualifica superiore di dirigente generale soltanto al momento della cessazione dal servizio in applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 della legge n. 336 del 1970, operativi ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza. Il ricorso è infondato. Ai fini della riliquidazione delle pensioni al personale già dipendente del disciolto INAM in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile di tale personale in servizio in applicazione di provvedimenti di carattere generale (art. 30 del regolamento di previdenza del 3 ottobre 1969, al quale rinvia l'art. 75 della legge n. 761 del 29 dicembre 1979 ) è computabile l'indennità di funzione attribuita ai dirigenti INPS dal Comitato Esecutivo di tale ente in forza dell'art. 13 quarto comma della legge 9 marzo 1989 n. 88 a condizione, però, che il funzionario del disciolto INAM abbia effettivamente rivestito la qualifica di direttore generale e abbia esercitato la corrispondente funzione sino all'atto della cessazione dal servizio (v. Cass. 6 aprile 2000 ;Cass. 13 novembre 2001 n. 14092 ). Nella specie, il Tribunale aveva pacificamente accertato che il ricorrente, al momento del collocamento in quiescenza aveva rivestito ed esercitato tale superiore funzione e, pertanto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte, aveva riconosciuto il corrispondente trattamento integrativo pensionabile. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. 2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente alle spese del presente giudizio in euro.. еоM., oltre euro 2000,00 (duemila ) per onorario. Cosi deciso in Roma il 16 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Matak Capiteriis Il Presidente Ciple farselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 MAR 2003 моеCANCELLJanelle CANCELLIERE 3