Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
La regola del foro speciale della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 7 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 come eccezione al foro erariale per i giudizi dinanzi ai pretori, trova applicazione, riguardo alle controversie previdenziali in cui sia convenuta un'amministrazione statale, anche dopo la soppressione dell'ufficio del pretore ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998 e l'attribuzione di tali controversie, ex art. 444 cod. proc. civ. (nuovo testo), al tribunale in funzione del giudice del lavoro, posto che, in base a quanto dispone l'art. 244 dello stesso D.Lgs. n. 51 del 1998, quando una disposizione di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario soppresso, il riferimento s'intende all'ufficio od organo cui siano state trasferite le relative funzioni, sicché la disposizione dell'art. 7 R.D. n. 1611/1933 che parla di "giudizi innanzi ai pretori" deve ora leggersi, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 444 cod. proc. civ., come "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori"; la specialità di tale regola, d'altra parte, corrisponde all'esigenza della peculiare tutela che si vuole garantire all'attore di tal genere di controversie, non diversamente da quanto avviene per le controversie di lavoro in cui è parte un'amministrazione dello Stato (secondo l'espressa previsione dell'art. 40 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che ha aggiunto il sesto comma dell'art. 413 cod. proc. civ.), rispetto alle quali controversie un regime di competenza territoriale diverso determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
.ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CI AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO DIAGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO INTILISANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI MESSINA, COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE DI MESSINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 440/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 23/02/00 R.G.N. 5109/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera del consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16 novembre 1999 IS SQ adiva il Pretore di Messina esponendo di essere affetta da infermità tali da renderla totalmente invalida e che la domanda volta all'ottenimento delle provvidenze previste per tali infermità era rimasta senza esito;
chiese il riconoscimento del diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento con condanna del Ministero degli Interni e del Tesoro alla liquidazione e pagamento delle provvidenze, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Costituendosi nel giudizio, i Ministeri degli interni e del Tesoro eccepirono difetto di legittimazione passiva e di procedibilità del ricorso in virtù della legge 15/10/1990 n. 295 e del d.P.R. 21/9/1994 n. 698; contestarono la configurabilità del diritto del ricorrente al conseguimento della chiesta provvidenza e la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione di essa. Con sentenza del 22-23 febbraio 2000, e comunicata il 20 marzo 2000, il tribunale di Messina, quale giudice unico in funzione di giudice del lavoro, dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il tribunale di Patti, quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro, capoluogo della circoscrizione di tribunale in cui risiedeva la ricorrente. Avverso tale pronuncia ha proposto regolamento di competenza la IS con atto notificato il 28 marzo 2000.
Il Procuratore Generale ha chiesto che sia confermata la competenza quale dichiarata nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 444 c.p.c.. Deduce la difesa della ricorrente che una modificazione della competenza territoriale nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nelle quali è parte una pubblica amministrazione si è verificata per tutti i giudizi di primo grado proposti successivamente al 2 giugno 1999. Ciò in quanto la deroga al foro erariale prevista eccezionalmente dall'art. 7 del R.d. 30/10/1933 n. 1611 per i giudizi innanzi ai pretori ed ai giudici di pace non può
più trovare applicazione riguardo ai procedimenti già di competenza del Pretore, in quanto il predetto organo è stato soppresso (art. 1 d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) e la competenza già di questi per i giudizi in materia previdenziale è stata attribuita, espressamente, con l'art. 444 c.p.c. al Tribunale.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Pacifico essendo che, nella specie, si tratta di controversia previdenziale, trova applicazione l'art. 444 c.p.c., come modificato dall'art. 86 d.lgs. n. 51 del 1998, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la "residenza" l'attore. È, quindi, la residenza dell'attore che determina la competenza territoriale, come ha esattamente affermato la sentenza impugnata.
Ed, infatti, tale disposizione ha carattere speciale in ragione della particolare finalità di tutela di chi, di norma, è attore in tal genere di controversie (ossia l'assicurato o il cittadino che aspira ad una prestazione di assistenza obbligatoria), avendo il legislatore ritenuto di rendere più agevole e pronta la tutela giurisdizionale consentendogli di radicare il giudizio in prossimità (o nel luogo) della sua residenza. Prevalendo, così, sull'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, secondo cui la competenza per le cause nella quali è
parte un'amministrazione dello Stato spetta al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato (cfr. art. 25 c.p.c.). Una diversa interpretazione - quale quella sostenuta dalla difesa del ricorrente, che (a differenza delle Amministrazioni convenute) sostiene essere applicabile il regime del foro erariale (rilevabile d'ufficio: Cass. 16 gennaio 1995, n. 457) - esporrebbe la disposizione al dubbio non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale atteso che, per espressa previsione dell'art. 40 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che ha aggiunto il sesto comma all'art. 413 c.p.c., il cit. art. 6 r.d. n. 1611/33 non trova applicazione alle controversie (di lavoro) nella quali è parte un'amministrazione dello Stato;
sicché risulterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della disciplina della competenza territoriale, tra rapporti di lavoro, da una parte, e rapporti di previdenza ed assistenza obbligatorie dall'altra. Mentre - come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si impone al giudice comune di preferire sempre l'interpretazione adeguatrice ai parametri costituzionali.
2.2. Inoltre, tale interpretazione (già, peraltro, accolta da questa Corte: Cass. 3 ottobre 2000 n. 13131) è confortata dalla stessa lettura che dell'art. 7 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 occorre dare l'entrata in vigore, per il settore civile, con effetto dal 2 giugno 1999, ai sensi della l. 16 giugno 1998, n.188, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado. La norma ha oppresso l'ufficio del pretore, abrogando l'art. 8 cod. proc. civ. (art. 49) ed attribuito al tribunale tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice in precedenza assegnate al pretore.
Il citato art. 7 eccettua dalla regola del foro erariale, tra gli altri, i "giudizi innanzi ai pretori". L'art. 244 del cit. d.lgs. n. 51 del 1998 espressamente prevede che quando una disposizione di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario ad esso soppresso il riferimento si intende all'ufficio od organo cui sono state trasferite le relative funzioni;
in particolare, le funzioni di pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in funzione monocratica. Il cit. art. 444 c.p.c. ha ulteriormente specificato che il tribunale è competente in funzione di giudice del lavoro, che giudica in composizione monocratica. Sicché, laddove l'art. 7 cit. parla di "giudizi innanzi ai pretori" deve oggi leggersi "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori". Quindi, anche in forza del cit. art. 7 deve escludersi l'applicabilità del foro erariale alle controversie di previdenza o assistenza obbligatorie che vedano come parte l'amministrazione statale. Trova così conferma il principio, in precedenza affermato da questa Corte (Cass. 1 ottobre 1985, n. 4749), secondo cui le ordinarie regole sulla competenza per territorio sono derogate, alla stregua del cd. foro erariale, solo nei procedimenti dinanzi ai giudici collegiali, non in quelli davanti ai giudici monocratici. Ed infatti - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28 dicembre 1999, n. 14629) - nelle controversie previdenziali era l'appello avverso la sentenza emessa dal pretore nei confronti di un, amministrazione dello Stato che si proponeva avanti il tribunale del luogo ove aveva sede l'avvocatura dello Stato nel cui distretto era stata pronunciata la sentenza stessa.
3. Il ricorso per regolamento di competenza va, quindi, respinto, avendo la sentenza impugnato fatto corretta applicazione dell'art. 444 C.P.C.; conseguentemente va confermata la competenza per territorio del tribunale di Patti.
Non occorre provvedere sul regolamento delle spese di questo giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza per territorio del tribunale di Patti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001