Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 55
CASS
Sentenza 4 gennaio 2002

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In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità del precetto stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito "ex lege" (salva autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa ex art. 482 cod. proc. civ.), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del (precetto e del) pignoramento anticipatamente compiuto. L'eventuale autorizzazione all'esecuzione immediata (collegata dalla legge al pericolo nel ritardo) deve, poi, figurare nell'atto di precetto o in un atto ad esso successivo, e giammai in un atto anteriore all'intimazione del precetto stesso, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione ricavare (come nella specie) l'esistenza dell'autorizzazione stessa dal fatto che, nel preambolo del decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, siano congiuntamente richiamate, "sic et simpliciter", le norme di cui agli artt. 642 e 482 cod. proc. civ., ovvero dal fatto che l'istanza di esecuzione immediata sia contenuta nel ricorso per conseguire il detto decreto.

Commentario1

  • 1Art. 482 cod. proc. civile: Termine ad adempiere
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 55
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55
Data del deposito : 4 gennaio 2002

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