Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità del precetto stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito "ex lege" (salva autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa ex art. 482 cod. proc. civ.), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del (precetto e del) pignoramento anticipatamente compiuto. L'eventuale autorizzazione all'esecuzione immediata (collegata dalla legge al pericolo nel ritardo) deve, poi, figurare nell'atto di precetto o in un atto ad esso successivo, e giammai in un atto anteriore all'intimazione del precetto stesso, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione ricavare (come nella specie) l'esistenza dell'autorizzazione stessa dal fatto che, nel preambolo del decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, siano congiuntamente richiamate, "sic et simpliciter", le norme di cui agli artt. 642 e 482 cod. proc. civ., ovvero dal fatto che l'istanza di esecuzione immediata sia contenuta nel ricorso per conseguire il detto decreto.
Commentario • 1
- 1. Art. 482 cod. proc. civile: Termine ad adempierehttps://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MACOMERESE COSTRUZIONI DI TANDA GIANFRANCO, in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TIRELLI, difeso dagli avvocati ROBERTO MONTISCI, GIUSEPPE LONGHEU, con studio in 08015 MACOMER (NU) VIA BELTRAME,4 (Angolo C.so Umberto)giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA SASSARI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 365/99 del Pretore di ORISTANO, emessa il 16/4/1999, depositata il 05/06/99, RG.617+682/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Banca di Sassari, con atto di precetto del 5 ottobre 1998, ha intimato alla CO Costruzioni di AN NF il pagamento della somma di oltre 117 milioni portata da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Al precetto è seguito pignoramento di somme dovute da terzi alla CO.
2. La ditta CO, con ricorso dell'8 ottobre 1998, ha proposto opposizione agli atti esecutivi davanti al pretore di Oristano ed ha dedotto: che nell'atto di precetto mancava l'intimazione di pagare nel termine di dieci giorni;
che il pignoramento era stato eseguito prima della scadenza del decimo giorno per adempiere;
che la dispensa del termine, ove esistente, non era stata riprodotta nella copia notificata dell'atto di precetto.
Il pretore con ordinanza ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, dichiarando che il pignoramento presso terzi si era perfezionato con la dichiarazione del terzo e, con ordinanza del 26 ottobre 1998, ha assegnato al creditore procedente le somme di cui il terzo si era dichiarato debitore, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di opposizione.
In detta udienza la CO ha rinnovato l'opposizione agli atti esecutivi.
3. Le opposizioni riunite sono state rigettate con sentenza del 5 giugno 1999. Il pretore ha ritenuto: che il decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto e con questo atto notificato conteneva il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 642 (esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo) e 482 (dispensa dal termine per adempiere) del codice di rito del codice di procedura;
che questi richiami erano sufficienti ad escludere la nullità dell'atto denunciato;
che l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto non richiedeva la trascrizione nel precetto dell'autorizzazione all'esecuzione immediata.
4. Per la cassazione di questa sentenza la ditta CO di AN NF ha proposto ricorso.
La Banca di Sassari non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi 2. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 132, 135, 641, 642 e 482 cod. proc. civ. e la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che l'esistenza dell'autorizzazione alla esecuzione immediata si poteva ricavare sia attraverso il preambolo del decreto ingiuntivo - nel quale erano richiamati espressamente e congiuntamente gli artt. 642 e 482 del codice di procedura -, sia attraverso l'istanza di dispensa dal termine per adempiere, formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo e non espressamente rigettata.
La ricorrente sostiene che l'autorizzazione all'esecuzione immediata deve essere adottata in forma scritta e deve essere apposta in calce alla specifica istanza.
Il secondo motivo del ricorso si riferisce al capo della sentenza impugnata in cui il pretore ha ritenuto che la trascrizione della dispensa del termine per adempiere non deve figurare nell'atto di precetto, se questo atto è notificato insieme al decreto ingiuntivo. La ditta CO sostiene che la dispensa dal termine per l'inizio dell'esecuzione, ove esistente, doveva essere riprodotta nell'atto di precetto.
3. L'art. 482 cod. proc. civ. esprime la regola, preannunciata dal primo comma del precedente articolo 480, che l'esecuzione forzata non si può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nell'atto di precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso;
tuttavia, il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata. Questa è data con decreto scritto in calce al precetto.
Il combinato disposto delle due norme, con riferimento alla fattispecie in esame, dà luogo ad una varietà di ipotesi per le quali valgono le seguenti soluzioni.
Il precetto può non contenere alcun termine per adempiere: in questo caso il termine è quello minimo fissato dalla legge: Cass. 8 agosto 1991, n. 8624; 19 agosto 1989, n. 3733; 25 marzo 1981, n. 1737. Il precetto indica un termine per adempiere minore di dieci giorni e non è stata concessa l'autorizzazione di cui all'art. 482 citato. Le soluzioni che qui si prospettano sono due.
Se l'esecuzione non è iniziata nel termine minore, a questo si sovrappone quello minimo indicato dalla legge: Cass. 15 ottobre 970, n. 2042; 17 aprile 1968, n. 1131; 5 gennaio 1966, n. 114. Se l'esecuzione ha inizio nel termine minore, il pignoramento anticipatamente compiuto è nullo.
Il precetto contiene un termine per adempiere corrispondente a quello minimo indicato dalla legge, ma il pignoramento è compiuto prima della scadenza del medesimo: in questo caso il pignoramento compiuto anticipatamente è nullo: Cass. 6 aprile 1 973, n. 973.
4. L'autorizzazione ad iniziare immediatamente l'esecuzione è collegata dalla legge al pericolo nel ritardo, cioè al pericolo che il debitore si avvalga del termine dilatorio ad adempiere per rendere infruttuosa l'esecuzione stessa.
Ciò rende evidente che la finalità dell'autorizzazione è collegata all'inizio dell'esecuzione che deve essere intrapresa e non al tipo o alla natura del titolo esecutivo che sorregge l'esecuzione. L'autorizzazione, cioè, non trova alcun collegamento nel titolo esecutivo e non può essere giustificata attraverso questo. Inoltre, l'autorizzazione deve figurare nell'atto di precetto o anche in un atto successivo a questo, giammai in un atto anteriore all'intimazione del precetto.
5. Da questi principi si ricava che non era consentito al giudice dell'opposizione di ricavare l'esistenza dell'autorizzazione di cui all'art. 482 cod. proc. civ. dal fatto che nel preambolo del decreto ingiuntivo, fatto valere come titolo esecutivo, fossero richiamati "espressamente e congiuntamente gli artt. 642 e 482 cpc" o da quello che eguale istanza fosse contenuta nel ricorso per conseguire lo stesso decreto.
Il che vale a dire che la ricostruzione dell'esistenza in concreto di un'autorizzazione all'esecuzione immediata contrasta con la legge.
Da questo punto di vista, pertanto deve essere accolto il primo motivo del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al tribunale di Oristano, giudice dell'esecuzione di primo grado, il quale tenendo conto dei principi indicati, verificherà in concreto se l'esecuzione è stata promossa nel rispetto del termine indicato dall'art. 482 cod. proc. civ.
6. Il secondo motivo del ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
7. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Oristano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GENNAIO 2002