Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15333 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 3337 02 REPUBBLICA OME EL POPOLO TALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 06901/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 35758 Cron. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Rel. 3986 Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Ud. 09/07/02 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 il 4 NOV, 2002. IN CE GA, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE 27, presso 10 studio degli in Roma, via G. G. Belli avv.ti Giacomo Mereu e Gian Michele Gentile, che 10 rappresentano e difendono, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro .p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, N presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo 1500 rappresenta e difende per legge;
resistente 1592 2002 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 450 del 19.01/23.02.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito l'avv. G. Mereu per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo Con sentenza 19.01/23.02.99 la Corte d'Appello di Milano esponeva, in fatto, che CE GA LI aveva convenuto in giudizio il Ministero dei Lavori Pubblici assumendo che la circolare n.2575 del ministero convenuto, datata 08.08.86 e pubblicata l'11.09.86, nell'affrontare il problema del traffico urbano riproduceva gran parte dei disegni, dei concetti e delle soluzioni tecniche da lui proposti nel suo progetto Metodo viabilistico per la città di Milano ed altre", "Viabilmatica depositato e registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica, in data 04.05.85 ed ampiamente pubblicizzato in dibattiti e notizie stampa. Lo LI affermava che il progetto godeva della tutela di cui all'art. 99 1.s. 633/1941 e chiedeva la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno in lire 9.800.000.000, salvo giustizia, od alla corresponsione dell' equo compenso previsto dall'art. 99 1. s. 633/41. Il tribunale respingeva le domande perché, in esito all'esperita c.t.u., era risultata la sostanziale diversità tra il progetto Viabilmatica e la circolare ministeriale. A tale ragione di rigetto la Corte d'appello, dinanzi alla quale lo LI aveva proposto gravame, aggiungeva il rilievo che, sempre secondo l'esperita c.t.u., il progetto Viabilmatica era privo di quei requisiti di novità ed originalità che costituivano il primo ed imprescindibile requisito del diritto all'equo compenso, secondo il disposto dell' art. 2578 cc e dell'art. 99 della legge sul diritto d'autore. Spese a carico dell'appellante. Contro la sentenza d'appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione CE GA LI, enunciando, con atto notificato il 23.03.00 al Ministero dei Lavori Pubblici presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tre motivi di censura. L'Avvocatura si è costituita, con atto depositato il 20.05.00, chiedendo di partecipare alla discussione orale, alla quale non ha poi partecipato. Motivi della decisione Con il primo motivo di censura si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rinnovo della c.t.u. Mentre il ricorrente chiedeva un approfondimento dell'indagine, la Corte territoriale aveva ritenuto che contestasse il contenuto della c.t.u. esperita ed aveva motivato il rigetto dell'istanza in relazione alla validità della c.t.u. e non all'utilità degli approfondimenti richiesti che, secondo il ricorrente, dovevano riguardare il carattere algoritmico del sistema ideato, la sua natura mista, la - significativa- mancanza di un piano di circolazione pedonale sia nel progetto LI sia nella circolare ministeriale. Col secondo motivo di censura si denuncia ulteriore vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza di originalità del progetto LI. Poiché la c.t.u. riconosceva un motivo di originalità nel progetto LI, consistente nel “tentativo di stabilire uno schema generale polivalente di 3 organizzazione della circolazione da applicare ad un intero tessuto urbano" nell'aver introdotto "un modello schematico riassuntivo ed espandibile a macchia d'olio" l'esclusione dell'originalità per la presenza di precedenti esperienze peraltro genericamente indicate e, in approfondimento, non equiparabili e per l'uso di fraseologia già nota;
ovvero per la possibilità per chiunque di raggiungere la stessa soluzione attraverso la sommatoria di regolamentazioni zonali, non costituiva valida giustificazione alle conclusioni della c.t.u. e, quindi, alla sentenza che le aveva fatte proprie. Infatti, perché sussista l'originalità dei progetti di ingegneria è sufficiente che si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento anche di modesto valore della tecnica (Cass. 773/80; 3169/81). L'esame del secondo motivo è pregiudiziale. Non è in discussione, nel presente giudizio, che il progetto di un metodo di viabilità possa ricomprendersi tra quei “progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi" che la legge sul diritto d'autore tutela all'art. 99 e che, con termini quasi indentici, riceve tutela anche dall'art. 2578 cc, di poco successivo. E' in discussione, invece, il primo elemento costitutivo del diritto alla tutela: la necessità che il progetto concreti "soluzioni originali di problemi tecnici” e presenti, quindi, caratteri di novità e di originalità, sia pur modesti, sia nel contenuto che nei "piani e disegni", poiché la tutela dei progetti di ingegneria non si limita all'aspetto formale (espressione formale dell'idea), ma comprende anche il suo contenuto (Cass. 1558/87). Lo riconosce lo stesso ricorrente, quando si richiama a quella giurisprudenza (Cass. 773/80 e 3169/81) che, nel ritenere sufficienti novità ed originalità attenuate esclude, implicitamente, che possano ricevere tutela progetti privi di elementi creativi. La sentenza impugnata ha escluso la novità -ha ritenuto, cioè, che la algoritmia dello schema fosse compresa nello stato della tecnica- per le anteriorità indicate dalla c.t.u., ed ha escluso l'originalità -ovverosia la non evidenza dallo stato della tecnica- perché qualunque tecnico di medio livello avrebbe potuto raggiungere la stessa soluzione -definita dall'autore algoritmia dello schema ovverosia applicazione alla viabilità urbana di uno schema sistematico ripetitivo- per sommatoria delle singole soluzioni zonali, onde veniva a mancare qualunque, pur modesto, apporto inventivo, tanto sul piano del contenuto che su quello della forma. Si tratta di un giudizio di merito, non viziato sul piano ragionativo ed ermeneutico, tanto che lo stesso ricorrente collega le proprie censure, anziché ad errori della sentenza, agli sperati risultati di un approfondimento peritale e cioè ad un rinnovo della indagine, volto a dimostrare la inesistenza, o non pertinenza, delle anteriorità e la originalità -sia pur modesta del procedimento sistematico applicato dallo LI. Viene quindi in esame il primo motivo, che si articola in una duplice censura: mancato rinnovo della c.t.u. e mancata motivazione in ordine ai motivi che giustificavano la richiesta di rinnovo. Sotto il primo profilo, la censura è inammissibile: l'opportunità di disporre indagini tecniche integrative, suppletive o sostitutive rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è, perciò, censurabile in sede di legittimità (Cass. 5142/00; 4852/99). Sotto il secondo profilo, il ricorrente assume di aver contestato le valutazioni tecniche del consulente d'ufficio per delle ragioni -natura mista del sistema ideato, suo carattere algoritmico, omessa indicazione delle ragioni che avevano portato all'abbandono di idee prospettate sin dagli anni 5 *60, rapporto cronologico tra progetto Viabilmatica e circolare ministeriale- e di non aver avuto risposta. Censura infondata, perché la sentenza ha congruamente motivato, osservando che la soppressione degli incroci, trasformati in confluenze di strade radiali su circuito chiuso poligonale o paracircolare "era da tempo conosciuta ed era stata in voga negli anni cinquanta"; che l'idea di strade circolari a senso unico contrapposto era già stata proposta a Milano per la Cerchia dei Navigli ed i Bastioni, "prefigurando il sistema misto del progetto di cui trattasi"; che l'organizzazione delle strade secondarie a sensi unici rigidamente contrapposti era stata anch'essa più volte adottata ed abbandonata negli stati del nord;
che il concetto di una particolare segnaletica per identificare e distinguere le strade circolari e radiali era, anch' esso, già noto, elaborato e pubblicizzato da tempo. Ovviamente, le ragioni dell'insuccesso dei precedenti tentativi e la successione temporale tra progetto e circolare esulano dal tema delle anteriorità note e non può quindi costituire vizio di motivazione il non averle affrontate. Col terzo motivo, si propone ulteriore censura di vizio di motivazione in relazione alla lettura della c.t.u. ed alla ritenuta insussistenza di punti di interferenza tra progetto LI e circolare. Assume il ricorrente che la sentenza ha travisato il giudizio del c.t.u. sulla similitudine tra progetto Viabilmatica e circolare ministeriale, trasformando quella che era una impressione del c.t.u. in una certezza;
che non ha tenuto conto degli elementi -rapporto temporale tra i due elaborati, assenza, nell'idraulica, di cerchi concentrici, identità tra i disegni della circolare e quelli del progetto LI, analoga pretermissione della viabilità pedonale, impiego di 6 fraseologia similare- che confermavano l'utilizzaizone mascherata della sua opera. Va precisato che l'attore, nell'accusare di plagio il Ministero, non risulta che abbia mai inteso dedurre un titolo di tutela diverso da quello previsto dagli artt. 2578 cc e 99 1.d.a. (violazione dell'obbligo di correttezza;
divieto di imitazione servile ecc.) ed infatti la parte della sentenza che esclude che la circolare ministeriale costituisca una riproduzione, anche parziale, del progetto LI viene censurata solo per le ragioni, attinenti alla motivazione, già indicate. In conseguenza, il terzo motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi due, dal momento che, ove non esiste un'idea creativa, un sia pur modesto apporto originale, non può essere invocata la tutela in questione. La mancata partecipazione dell'Avvocatura alla discussione orale giustifica 1095 129, 11 (art. 370.1 cpc) l'assenza di statuizioni sulle spese. 4565 20,66
P.Q.M.
169,77 rigetta il ricorso. Roma, 09 luglio 02 Il Presidente Män ha Il Cons. est. e CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Prime Fe qualleria Deposi t il IL CANCELLIERE 7 -- -